L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 46 DEL 17.10.2017 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara soc. FOGGIA – soc. PERUGIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.24 del 14 ottobre 2017) circa la condotta (presuntivamente simulatoria) tenuta al 46° del primo tempo dal calciatore Han Kwong-Song (soc. Perugia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato: che le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore perugino nell’entrare nell’area di rigore foggiana, veniva contrastato nell’azione da un calciatore rossonero; più precisamente nel superare l’antagonista, a seguito del contrasto, il calciatore biancorosso cadeva al suolo e l’Arbitro assegnava un calcio di rigore, ritenendo di natura fallosa l’intervento del difensore; osserva: che le immagini televisive acquisite consentono di escludere ogni ragionevole dubbio circa l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Han Kwong-Song, in quanto appare evidente il contatto tra i due calciatori, e ciò indipendentemente dalla decisione arbitrale,

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Han Kwong-Song (soc. Perugia) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.

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