T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10091/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da U.S. OMISSIS 1912 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Maurizio Vigilante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; U.S. Città di OMISSIS S.p.a., Arzachena Costa Smeralda S.r.l., CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto daU.S. OMISSIS 1912 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Maurizio Vigilante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; U.S. Città di OMISSIS S.p.a., Arzachena Costa Smeralda S.r.l., CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. (…):

della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28.9.2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.a., sul presupposto che l’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)” ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019;

degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla medesima, tra i quali, in particolare, tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsti dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13.4.2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24.5.2018 e come predisposti, emanati ed attuati dalla F.I.G.C.

quanto al ricorso n. (…):

della medesima delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 59 del 30.8.2018.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n.r.g. 12419/2018 l’US OMISSIS 1912 s.r.l. ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 59 del 30 agosto 2018, che ha concesso, a due società di serie B e a dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla Finworld s.p.a., a seguito della pronuncia, da parte del Consiglio di Stato, dell’ordinanza n. 3424/2018, che aveva revocato la sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso della Finworld avverso i provvedimenti di cancellazione dall’elenco previsto dall’art. 107 del Testo Unico bancario.

La ricorrente ha esposto di aver maturato nella stagione calcistica 2017 - 2018 il titolo per iscriversi al Campionato di Serie B 2018/2019 e di avere, in data 29.6.2018, presentato rituale domanda di ammissione al campionato, corredata della prescritta documentazione, compresa la garanzia assicurativa a prima richiesta di euro 800.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata dalla Compagnia Onix Asigurari S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) al n. J40/7361/2012 e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496.

La Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, con nota pec del 12.7.2016, aveva contestato alla società ricorrente “il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 aprile 2018, come integrato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”, avendo – a suo dire – “riscontrato che la Società ha depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A. sprovvista di un rating indipendente ed oggettivo coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”.

L’US OMISSIS aveva impugnato tale provvedimento negativo alla Co.Vi.So.C. evidenziando la piena idoneità tecnico – finanziaria della garanzia assicurativa prestata e, nel contempo, aveva prodotto anche un’ulteriore fideiussione assicurativa, rilasciata dalla Finworld (in data 10.7.2018), poi affiancata da quella emessa da Groupama (in data 16.7.2018), a seguito del decreto del Consiglio di Stato (n. 3190/2018 del 11.07.2018) per effetto del quale era stata disposta la cancellazione della stessa Finworld dall’Albo degli intermediari finanziari.

La stipula della garanzia rilasciata da Finworld, con indicazione del numero di polizza, era stata comunicata alla FIGC con PEC delle ore 19:14 del 16.7.2018, mentre gli originali “cartacei” di tali polizze, appena resi disponibili, erano stati trasmessi alla FIGC, in data 17 – 18.7.2018.

La FIGC, tuttavia, con delibera del Commissario Straordinario di cui al C.U. n. 33 del 20.07.2018, recependo l’avviso negativo di Co.Vi.So.C., aveva respinto il ricorso, non concedendo alla società ricorrente la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente “non ammissione” al Campionato di Serie B, in quanto la garanzia assicurativa della Onix Asigurari S.A. non soddisfaceva le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, poiché la compagnia era sprovvista di proprio rating, e la documentazione integrativa era stata presentata oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018.

Avverso il suindicato provvedimento, la U.S. OMISSIS 1912 s.r.l. aveva proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, però, con decisione n. 45/2018, aveva respinto il gravame, rilevando che il C.U. n. 49/2018, che indicava la scansione procedimentale per la produzione dei documenti, non era stato impugnato.

La società esponente aveva impugnato anche tale decisione, formulando ricorso innanzi a questo Tribunale che, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Nelle more la FIGC, con il comunicato n. 59/2018, preso atto che alcune squadre avevano presentato ai fini dell’ammissione al Campionato delle fideiussioni rilasciate dalla società Finworld, che, per effetto dell’ordinanza n. 3424/2018, che aveva revocato la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado di reiezione del ricorso, risultava cancellata dall’elenco previsto dall’art. 107 TUB, aveva concesso a tali squadre nuovo termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione della garanzia prestata.

Tale provvedimento era stato impugnato dall’US OMISSIS innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

Medio tempore è stato pubblicato il D.L. 115/2018, che ha devoluto alla competenza e alla giurisdizione del Tar Lazio - Roma tutte le controversie aventi ad oggetto l’ammissione ed esclusione dai campionati o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La società ricorrente, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 ultimo periodo del D.L. 115/2018, ha presentato ricorso per la riassunzione innanzi a questo Tribunale del ricorso pendente in sede sportiva.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione del sistema delle licenze nazionali, ingiusta e manifesta disparità di trattamento, alla luce della concessione, da parte della FIGC, ad alcune società professionistiche presentatrici di una garanzia fideiussoria ritenuta inadeguata, di un nuovo termine di 28 giorni per provvedere alla sostituzione della garanzia, violazione del principio di affidamento quale principio generale del diritto, a fronte del diniego di ammissione dell’US OMISSIS al Campionato di Serie B per la tardività del deposito della garanzia avente i requisiti richiesti;

2. violazione dei principi di affidamento e di imparzialità;

3. eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi.

Si sono costituite la FIGC e la Lega Professionisti Serie B eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto.

Poiché, dopo la proposizione del ricorso, è decaduto per mancata conversione il D.L. n. 115/2018, ed è successivamente entrata in vigore la legge n. 145/2019, contenente previsioni di analogo contenuto a quelle del decreto decaduto, la ricorrente ha riproposto con il ricorso n. 1420/2019 la medesima impugnativa oggetto del ricorso n. 12419/2018.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2019 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due giudizi, aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

La ricorrente, infatti, non è portatrice di alcun interesse concreto ed attuale all’impugnazione del C.U. n. 59/2018, con cui è stato assegnato alle società che avevano presentato garanzie rilasciate dalla Finworld, ai fini dell’ammissione al Campionato 2018-2019, nuovo termine per la sostituzione della garanzia, stante la cancellazione della società che aveva prestato la garanzia dall’elenco dei soggetti a ciò abilitati.

Ciò in quanto la ricorrente è stata destinataria di altro provvedimento di diniego di ammissione al Campionato, pubblicato con il C.U. n. 33/2018, fondato sulla presentazione di una garanzia sprovvista dei requisiti a tal fine richiesti; tale provvedimento è stato impugnato dapprima in sede sportiva e poi innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 7529/2019, ha respinto il ricorso.

Pertanto, a fronte dell’intervenuta esclusione dal Campionato per la mancata presentazione di idonea garanzia nei termini richiesti dalla lex specialis della procedura, in capo alla ricorrente non può ravvisarsi alcun interesse concreto ed attuale all’impugnazione dell’atto con cui è stato concesso ad altre società, che avevano prestato nei termini la fideiussione richiesta, un nuovo termine per la sostituzione della garanzia, a seguito della cancellazione della società emittente la garanzia dall’elenco previsto dall’art. 107 TUB.

L’eventuale annullamento di tale atto, in questa sede impugnato, infatti, non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per la ricorrente, non ammessa al Campionato per effetto di altra determinazione della FIGC, del tutto autonoma rispetto a quella in esame.

Il ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili;

condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario
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