T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13782/2020
Pubblicato il 21/12/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS Calcio S.r.l., e proseguito da Fallimento OMISSIS Calcio S.r.l., in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Luigi Alfonso Fischetti e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Catricalà in Roma, Vittoria Colonna, 40;
contro
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;
nei confronti
U.S. OMISSIS 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Gentile e Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli, Rossana Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone, Maria Grazia Graziani, Aniello Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Graziani in Salerno, via Roma - Palazzo di Città;
per l'annullamento
del verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019, nella parte in cui la LNPB ha deliberato di non dar luogo ai play out originariamente previsti per il campionato di calcio di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, ai fini della individuazione della quarta società retrocedenda;
con motivi aggiunti presentati il 12/7/2019
per la condanna
della parte resistente al risarcimento dei danni subiti per effetto della decisione di abolire i play out del campionato di calcio di Serie B stagione sportiva 2018/2019, nonché dell'omessa tempestiva ottemperanza a quanto disposto con decreto presidenziale del 21 maggio 2019, n. 2977 e dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con parere del 24 maggio 2019, n. 3/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della U.S. OMISSIS 1919 S.r.l.;
Visti gli interventi ad adiuvandum del Comune di Foggia e della Regione Puglia;
Visto l’intervento ad opponendum del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 25 d.l. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 20 maggio 2019 e depositato il successivo 21 maggio, la società OMISSIS Calcio r.l. impugna il verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019, nella parte in cui la medesima ha deliberato di non dar luogo ai play out, originariamente previsti per il campionato di calcio di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, ai fini della individuazione della quarta società retrocedenda.
Premette la ricorrente che:
- sulla base di quanto disposto dalla Federazione per la stagione sportiva in questione, sarebbero state destinate alla retrocessione diretta al campionato di Serie C le sole squadre classificate all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del campionato di Serie B, mentre la quarta società retrocedenda avrebbe dovuto essere individuata sulla base dei playout;
- il OMISSIS, originariamente classificato al terz’ultimo posto e poi salito al quart’ultimo posto a seguito della collocazione del OMISSIS all’ultimo posto per effetto di una decisione del TFN, avrebbe quindi dovuto disputare i play out con la OMISSIS;
- il 13 maggio 2019 il Consiglio Direttivo della Lega decideva di non far disputare i play out data la peculiarità della situazione.
Avverso la predetta decisione parte ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) carenza di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 50, comma 1, NOIF, 27, comma 3, lett. d) ed f), dello Statuto FIGC, violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto la LNPB non disporrebbe del potere di intervenire sull’ordinamento dei campionati federali e sui relativi criteri di promozione e retrocessione, essendo tale prerogativa riservata alla FIGC che delibera d’intesa con le Leghe interessate. La ricorrente contesta che la decisione del Consiglio Direttivo della Lega rappresenti una mera esecuzione della C.U. del TFN avente ad oggetto il OMISSIS. Deduce altresì che con la gravata decisione vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto al OMISSIS, ammesso ai play off proprio in virtù della retrocessione del OMISSIS;
2) eccesso di potere, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 50, comma 2 NOIF, 30 dello Statuto FIGC e 11 delle preleggi, violazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa, in quanto secondo l’art. 50, comma 2, NOIF le modifiche dell’ordinamento dei Campionati disposte dal Collegio Federale entrano in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della loro adozione, ovvero non sono passibili di efficacia retroattiva;
3) eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta, atteso che sarebbero stati applicati criteri opposti tra i play off e i play out, mantenendo inalterate le regole per i play off e modificandole per i play out.
Il OMISSIS conclude chiedendo l’annullamento del Verbale della Lega nella parte qui impugnata.
Il 21 maggio 2019 la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (d’ora in poi Lega) deposita memoria con cui resiste al ricorso, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto, secondo la prospettazione della resistente, il OMISSIS è stato retrocesso sul campo; pertanto la sua vicenda non si configura né come ammissione, né come esclusione o partecipazione a competizioni professionistiche, e conseguentemente non può applicarsi la disposizione di cui alla legge di stabilità del 2019.
In pari data si è costituita la U.S. OMISSIS 1919 srl con una memoria con cui eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio della FIGC e del CONI e resiste nel merito.
Il 22 maggio 2019 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum il Comune di Foggia reiterando più sinteticamente le stesse censure contenute nel ricorso.
In pari data la Lega deposita documenti.
Il 23 maggio 2019 il Comune di Salerno deposita atto di intervento ad opponendum.
Con decreto cautelare monocratico n. 2977 del 23/05/2019 il Presidente di questa Sezione ritiene la giurisdizione ed accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a. ritenendo sussistente il pregiudizio derivante dalla mancata disputa dei play out.
Il 24 maggio 2019 il Comune di Foggia reitera il deposito dell’atto di intervento ad adiuvandum allegando le prove della avvenuta notifica.
Il 28 maggio 2019 interviene ad adiuvandum anche la Regione Puglia.
Il 6 giugno 2019 la Lega deposita memoria con cui rappresenta che a seguito della decisione della Corte d’Appello Federale il OMISSIS Calcio è stato ricollocato nella sua originaria posizione in classifica, con il conseguente riposizionamento al terz’ultimo posto del OMISSIS, che avrebbe comportato la caducazione della delibera della Lega oggetto di gravame e quindi l’improcedibilità del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’11 giugno 2019 parte ricorrente rinuncia alla richiesta misura cautelare.
Il 12 luglio 2019 il Fallimento del OMISSIS Calcio deposita motivi aggiunti con i quali chiede la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti per effetto della decisione di abolire i play out, nonché della omessa tempestiva ottemperanza a quanto disposto dal Tar con il decreto presidenziale n. 2977 del 21 maggio 2019 e dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con parere del 24 maggio 2019, n. 3/2019.
Premette inoltre la ricorrente che, a seguito della sentenza di appello nel giudizio relativo al OMISSIS, la Lega avrebbe provveduto a fissare celermente le gare di play out tra OMISSIS e OMISSIS senza attendere il completamento dell’iter giudiziario del OMISSIS, così precludendo al OMISSIS ogni chance.
Ciò premesso la ricorrente deduce la manifesta illegittimità della condotta della Lega che avrebbe ritardato la disputa dei play out da parte del OMISSIS, salvo poi fissare senza indugio il 30 maggio 2019 i play off tra OMISSIS e OMISSIS.
La Lega avrebbe, altresì, riservato un diverso trattamento alle squadre che dovevano giocare i play out con la decisione di fissare sollecitamente gli incontri, senza attendere l’appello nel giudizio avverso la sanzione inflitta al OMISSIS.
Detta condotta integrerebbe, ad avviso della ricorrente, l’elemento soggettivo della colpa, essendo chiara, univoca e cogente la disposizione violata.
Sussisterebbe, secondo parte ricorrente, anche il nesso causale, atteso che la mancata disputa dei play out è dipesa dal non avere applicato a questi ultimi gli stessi criteri usati per i play off, ovvero lo scorrimento della classifica con posizionamento del OMISSIS all’ultimo posto.
Quanto al danno subito, esso sarebbe consistito nella privazione della chance di rimanere in Serie B del OMISSIS ed esso ammonterebbe - tenuto conto del valore del parco giocatori, del fatturato relativo alla stagione 2018/2019 e agli asset intangibili ed alla riduzione del 50% del pregiudizio economico sofferto, trattandosi di perdita di chance – a un importo pari a 17.278.906,50 euro.
Tuttavia, parte ricorrente chiede in via principale il risarcimento in forma specifica, consistente nel disporre l’iscrizione del OMISSIS Calcio al campionato di Serie B in sovrannumero, e solamente in via subordinata la condanna per equivalente come sopra specificata, o secondo la diversa somma determinata in via equitativa dal Giudice.
Il 6 marzo 2020 la Regione Puglia deposita memoria a sostegno delle ragioni di parte ricorrente.
Il 16 marzo 2020 la U.S. OMISSIS deposita memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso avverso la decisione del Consiglio Direttivo della Lega, trattandosi di atto endofederale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea, e resiste nel merito.
Il 20 marzo 2020 la Lega chiede il rinvio della trattazione del ricorso per consentirne la discussione orale, impedita dalle normative anti-Covid.
Il 21 marzo 2020 la Lega deposita memoria con cui resiste nel merito sia in ordine al gravame che alla domanda risarcitoria.
Il 26 marzo 2020 il Fallimento del OMISSIS Calcio aderisce alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso presentata dalla Lega.
Con memoria di replica, depositata in pari data, la Lega argomenta in ordine all’infondatezza della domanda risarcitoria ed, in particolare, all’assenza di mala fede nel ritardo ad ottemperare al decreto cautelare.
Il 3 aprile 2020 il Fallimento del OMISSIS chiede la rimessione in termini per il deposito di documenti e memorie e successivamente deposita sentenza dichiarativa di fallimento emessa nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2020 e pubblicata il 15 settembre 2020.
Il 16 ottobre 2020 il Fallimento deposita memoria di costituzione.
Il 22 ottobre 2020 la Regione Puglia deposita memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 3 novembre 2020 la Lega deposita documenti, tra i quali, in particolare, la sentenza del Collegio di Garanzia n. 71/2019 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del OMISSIS Calcio avverso la decisione della Corte d’Appello Federale che ha riformato la decisione del TFN e rivisto la sanzione per la U.S. Città di OMISSIS e con la quale è stato respinto il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello sopra citata proposto dal OMISSIS.
In pari data il Fallimento del OMISSIS deposita altri documenti ed il 6 novembre 2020 deposita una memoria con cui specifica le ragioni dell’indicazione del danno risarcibile in euro 17.278,906,50, pari al 50% del pregiudizio economico sofferto a seguito della mancata partecipazione al campionato di calcio di Serie B stagione sportiva 2019/2020.
Il 7 novembre 2020 la Lega deposita memoria con cui, dopo avere ribadito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 108/CFA del 29 maggio 2019, eccepisce la mancata impugnativa della suddetta decisione, del comunicato n. 169 del 30 maggio 2019 con il quale la Lega di Serie B ha dato esecuzione alla detta decisione della Corte di Appello Federale n. 108, dell’ordinanza n. 102 del 16 maggio 2019 della Corte Federale di Appello FIGC che ha riconosciuto le attribuzioni della Lega di Serie B nel dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, fermo restando che il OMISSIS non avrebbe titolo ad alcun risarcimento essendo stata esclusa, sempre nella medesima stagione, dalla partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche a causa di un inadempimento grave ed anteriore al citato spareggio, così come accertato da provvedimenti inoppugnati della Covisoc e della FIGC.
Rileva, inoltre, la Lega che parte ricorrente non può dolersi del danno causato dalla mancata tempestiva ottemperanza alla misura cautelare monocratica non avendo agito per essa ed avendo rinunciato alla misura cautelare.
Il 12 novembre 2020 il Fallimento deposita istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto.
Il 13 novembre 2020 la Lega deposita memoria di replica alla memoria attorea del 6 novembre 2020.
Il 17 novembre 2020 la U.S. OMISSIS chiede di trattenere il ricorso sulla base degli scritti.
Il 18 novembre 2020 anche la Regione Puglia chiede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti.
All’udienza del 24 novembre 2020 tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, sentiti gli avvocati presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione su richiesta di parte ricorrente.
DIRITTO
In via preliminare va rilevato, con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione, che oggetto del gravame è il verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019 nella parte in cui il suddetto Consiglio Direttivo ha deliberato di non dare luogo ai play out, originariamente previsti, ai fini della individuazione della quarta società retrocedenda.
A tale data, per effetto della sentenza del 13 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale, che retrocedeva all’ultimo posto della classifica il OMISSIS, il OMISSIS Calcio slittava al quart’ultimo posto e veniva pertanto inciso dalla decisione del Consiglio Direttivo della Lega.
Ne consegue che la controversia attiene alla mancata ammissione ai play out della ricorrente, con conseguente esclusione dalla serie B, fattispecie che rientra nella giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art. 3 del d.l. 220/2003 e dell’art. 133, comma 1, lett. z) c.p.a.. (v. Tar Lazio I ter, 17 giugno 2019 n. 7838).
Passando al ricorso principale, lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della caducazione della decisione impugnata per effetto dell’intervenuta riduzione, con decisione della Corte d’Appello, della sanzione inflitta al OMISSIS e della ricollocazione della odierna ricorrente al terz’ultimo posto della classifica.
La declaratoria di improcedibilità del gravame supera, assorbendole, le altre eccezioni in rito.
E’, poi, infondata la richiesta risarcitoria.
Quest’ultima si fonda sulla asserita palese illegittimità della decisione e del comportamento successivamente posto in essere dalla Lega nel ritardare l’ottemperanza al decreto cautelare monocratico di questo Tribunale.
Appare opportuno esaminare, in via incidentale, i principali profili di asserita illegittimità del provvedimento impugnato.
Con riguardo alla dedotta carenza di potere della Lega si osserva che, ai sensi dell’art. 1.3b dello Statuto della Lega, spetta a quest’ultima “l’organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 3 dello Statuto federale, del campionato di serie B”, in coerenza con la previsione di cui all’art. 9, comma 3 dello Statuto della FIGC, che attribuisce alle Leghe l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
Nel caso di specie la Lega ha ritenuto di non modificare la graduatoria formatasi al termine delle gare di campionato, in omaggio al principio del “merito sul campo”: avendo individuato il OMISSIS, retrocessa in C per effetto della sanzione inflitta dal TFN, come quarta retrocessa alla serie inferiore, essa ha ritenuto inapplicabile al OMISSIS la norma sui play out in quanto terz’ultima classificata alla data dell’11 maggio 2019.
Quanto alla asserita manifesta disparità di trattamento con il comportamento tenuto nei confronti delle squadre che avrebbero dovuto disputare i play off, si ricorda che di disparità di trattamento si può parlare in caso di situazioni omogenee e tali non sono, con ogni evidenza, quella delle squadre candidate ai play off, per la promozione alla A, e quella delle squadre che devono disputare i play out, per scongiurare la retrocessione.
Per quanto concerne l’asserito conflitto di interessi, prospettato con riferimento alla presenza nel Consiglio del rappresentante della OMISSIS, risulta per tabulas che lo stesso si è allontanato e non ha partecipato alla decisione.
La decisione impugnata ha, poi, trovato conforto nella decisione della Corte d’Appello Federale, non impugnata in questa sede, che con CFU 102 del 16 maggio 2019, ha affermato che “la stessa Lega di serie B, quale organizzatrice del campionato di categoria, nell’ambito della sfera di autonomia alla stessa riservata, ha legittimamente ritenuto di dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, non più necessari alla luce della riscrittura di fatto effettuata – iussu iudicis – dal Tribunale Federale Nazionale, che vede aggiungersi, quale quarta squadra, la reclamante U.S. OMISSIS alle ultime tre società in classifica già retrocesse per effetto dei risultati acquisiti “sul campo””.
Benché di avviso contrario rispetto alla decisione cautelare monocratica di questo Tribunale ed al parere del Collegio di Garanzia, quanto ritenuto dai giudici della Corte d’Appello Federale evidenzia l’assenza di una palese violazione delle norme del NOIF idonea ad integrare l’elemento soggettivo della colpa.
A seguito, poi, dell’accoglimento della istanza di misura cautelare monocratica, di cui al decreto presidenziale pubblicato il 23 maggio 2020, con decisione n. 108 del 29 maggio 2020, solo sei giorni dopo, la Corte di appello federale modificava la decisione disciplinare di primo grado sul OMISSIS, ripristinando la posizione di terz’ultima classificata del OMISSIS e revocando con provvedimento 169 del 30 maggio 2019 il provvedimento gravato.
Ne consegue che ove fossero stati disputati nelle more i play out la ricorrente si sarebbe ugualmente trovata retrocessa in C.
Il ritardo di sei giorni nel fissare la partita di play out, nelle more dell’adozione di una decisione che avrebbe posto nel nulla il risultato, si appalesa come comportamento prudenziale, peraltro, lo stesso adottato in materia di play off.
Non è affatto escluso, infatti, che ove la decisione della Corte d’Appello del 29 maggio fosse stata di segno opposto, la Lega avrebbe fissato la disputa dei play out.
Alla data in cui è stato adottato il decreto cautelare, in via di sommaria delibazione e sulla scorta di un pregiudizio grave ed irreparabile, ritenendo “necessario preservare le condizioni sportive ed agonistiche della squadra per sostenere le partite di play out che non possono avvenire nell’imminenza dei nuovi campionati di calcio”, la possibilità di una diversa collocazione del OMISSIS non era tra i presupposti fattuali della decisione cautelare.
Dopo sei giorni dalla adozione del decreto cautelare, solo il 30 maggio, la situazione era radicalmente mutata e il OMISSIS incontestabilmente collocato al terz’ultimo posto della classifica.
Il danno, consistito nella perdita di chance di permanere in serie B - anche a prescindere dalle ragioni che appaiono imputabili alla situazione finanziaria della società e che hanno comportato anche il venire meno della possibilità di iscriversi in serie C - appare , per quanto osservato, imputabili alla sua collocazione al terz’ultimo posto della classifica e che, solo per alcuni giorni, per effetto di una decisione del TFN intervenuta successivamente alla disputa dell’ultima partita di campionato, poi riformata dalla Corte d’Appello Federale, l’ha vista collocata al quart’ultimo posto della classifica della Serie B.
Ne consegue l’insussistenza degli elementi della responsabilità aquiliana a carico delle resistenti e l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Per quanto osservato, conclusivamente, il gravame va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse e va respinta la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle parti necessarie del giudizio e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo mentre sono compensate con riguardo agli interventori volontari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso e respinge la domanda risarcitoria.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e dell’Unione Sportiva OMISSIS 1919 srl che liquida in 2.500,00 euro (duemilacinquecento/00) ciascuna. Compensa le spese con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 25 d.l. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore