TRIBUNALE DI ROVIGO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 247/2020 DEL 15/12/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)promossa da: (...), con il patrocinio dell’avv. PETTERNELLA MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via Angeli, 30 - 45100 ROVIGO;
contro
(...) A .R.L., con sede legale in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore Maurizio Formenton con il patrocinio dell’avv. DI CHIARA SERGIO e dell’avv. VISSOLI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Ferrara, via Palestro n. 63;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) Accertato che il Rag. (...) ha prestato attività di lavoro subordinato o, in via subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa a favore di (...) a r.l. dal 21.6.2018 al 23.6.2019, condannarsi (...) a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (...), al pagamento della somma di € 24.736,24 o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost., a titolo di retribuzione e/o compenso per l’attività lavorativa di cui in narrativa che precede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, con ogni conseguenziale di legge, ivi compresa la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva del rapporto intercorso.
2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Nel merito, accertare e dichiarare, nonché respingere il ricorso, in quanto non dovute le somme richieste essendo infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2020 (...), come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la (...) A R.L., con sede legale in (...), per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato attività lavorativa subordinata in qualità di Direttore e Responsabile Tecnico del settore giovanile della convenuta dal 21.06.2018 al 23.6.2019, precisando che il rapporto era iniziato allorquando due società sportive, (...) ASD e Polisportiva (...) ASD, si erano fuse in unico soggetto, allo scopo di gestire ed organizzare la società calcistica della città di Rovigo, affidando la Direzione sportiva della stessa appunto al ricorrente.
Precisava il (...) di avere svolto le mansioni specificamente indicate nell’accordo costitutivo della Società, ovvero coordinamento di tutto il personale, la predisposizione dell’occupazione dei campi e degli spogliatoi, l’individuazione di un responsabile per la manutenzione dei campi, uno per le pulizie e le piccole manutenzioni, un responsabile organizzativo per le attività della prima squadra ed uno per quelle del settore giovanile, ed ogni altra eventuale figura che si dovesse ritenere necessaria, all'interno di un budget di spesa predefinito da parte del direttivo societario; il ricorrente si era dimesso il 23.6.2019 a motivo dell’assenza di riconoscimento economico e contributivo in relazione al lavoro svolto.
Precisava il ricorrente di avere svolto le mansioni attribuitegli nell’accordo sopra indicato, oltre a coordinare il personale tecnico e di segreteria, curare la composizione dell’organigramma tecnico, la predisposizione delle linee guida e degli obiettivi periodici della SSD, tenere i rapporti con la Federazione, visionare gli allenamenti, predisporre ed acquistare il materiale tecnico, organizzare riunioni informative con i gruppi dei genitori, svolgere funzione di filtro tra genitori e allenatori, coordinare gli interventi di psicologie medici ed infine tenere i rapporti con la stampa.
Riteneva il ricorrente che la prestazione dallo stesso eseguita per conto della SSD convenuta fosse qualificabile come di lavoro subordinato, e che in particolare fossero ravvisabili nella fattispecie gli elementi costitutivi della c.d. subordinazione attenuata, caratterizzata da ampi margini di autonomia del prestatore di lavoro, sempre nell’ambito dell’inserimento continuativo delle prestazioni nell’organizzazione di impresa e nella soggezione del prestatore ad indicazioni generali di carattere programmatico.
Infine, il ricorrente affermava di avere svolto mansioni riconducibili ad una qualifica dirigenziale e chiedeva le differenze retributive connesse al riconoscimento dell’inquadramento quale Direttore e Responsabile tecnico del settore giovanile.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società (...) a r.l., come sopra rappresentata, che resisteva al ricorso, evidenziando che all’atto della stipula dell’accordo che aveva portato alla costituzione della convenuta il ricorrente aveva manifestato disponibilità allo svolgimento di attività gratuita, e le rivendicazioni economiche erano iniziate solo allorquando dalla SSD erano usciti i soci (...) e (...); aggiungeva che il ricorrente svolgeva da anni attività di consulenza del lavoro come libero professionista, che era incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, e che all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica non era individuabile un rapporto di lavoro subordinato, tanto è vero che lo stesso (...) aveva dapprima richiesto alla convenuta una somma a titolo di collaborazione e solo successivamente aveva chiesto il riconoscimento della subordinazione. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all’odierna udienza mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221 comma 4 della L. n. 77/2020, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendovi questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, rilevandosi tuttavia in primo luogo che parte ricorrente non ha prodotto, è si è limitato ad indicare genericamente solo nella parte della propria domanda relativa al quantum della retribuzione richiesta, il contratto collettivo alla stregua del quale riteneva fosse da ricostruire l’asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con la SSD convenuta, menzionando il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e non profit, ma deve tuttavia ritenersi che la mancanza di alcuna contestazione al riguardo da parte della resistente consenta l’esame del merito della domanda, rammentandosi sul punto che la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008) ha precisato che alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, ma nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato, sussiste per il giudice, il potere-dovere di acquisire d'ufficio il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione.
Ciò premesso e venendo al merito della domanda attorea, deve ritenersi che la stessa sia infondata, alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere che, alla luce anche della recente giurisprudenza di legittimità in ordine agli indici della subordinazione, che questo Giudice condivide e fa propria (Sez. Lavoro, Ordinanza n. 29640 del 16/11/2018), ai fini della individuazione in fattispecie come quella dedotta in giudizio dei requisiti della subordinazione, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale – ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale.
Orbene, nel caso di specie da nessuno dei documenti allegati al ricorso introduttivo, che pure ad avviso dell’attore dovrebbero documentare l’invocata soggezione al potere datoriale, emerge che lo stesso fosse soggetto ad ordini e direttive specifiche, e che fosse inserito nell’organizzazione aziendale al pari di un lavoratore subordinato.
Va rammentato che il ricorrente risulta indicato nella scrittura privata datata 13.6.2018 relativa alla costituzione della convenuta Società Sportiva Dilettantistica (doc. 2 al. ricorso) quale membro del Direttivo societario, nonché come uno dei due direttori sportivi; nell’accordo si legge infatti, dopo la previsione di una gestione finanziaria separata tra prima squadra e settore giovanile, quanto segue: “…Parimenti anche l’organizzazione tecnica sarà divisa, dove per la prima squadra sarà individuato un Direttore Sportivo che delineerà le linee guida, mentre per il settore giovanile proseguirà il lavoro programmato l’attuale Direttore e responsabile del settore giovanile (...). Le due divisioni avranno una loro autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, pur nel contesto di un unico soggetto e di identici obiettivi da perseguire.”
Ancora, nella ricordata scrittura privata a (...) viene affidata la conduzione unica dell’impianto sportivo a disposizione della SSD, con funzioni altresì di coordinamento del personale, degli allenatori e dei momenti di occupazione del campo, e con il compito di individuare i responsabili della manutenzione del campo medesimo.
In tale fase, non si rinviene alcun limite all’autonomo potere organizzativo dell’attore, e lo stesso budget di spesa dallo stesso utilizzabile risulta essere quello “predefinito da parte del direttivo societario”, del quale come ricordato lo stesso fa parte, né invero sembra possibile desumersi l’esercizio di potere datoriale nella delibera del Consiglio di Amministrazione della convenuta del 24.4.2019 che – invero quasi un anno dopo la costituzione della SSD, avvenuta poi formalmente il 21.6.2018 (cfr. atto costitutivo all. come doc. 2 alla memoria difensiva) e poco prima delle dimissioni del ricorrente, datate 23.6.2019- si limita a disporre quanto segue:
“Il CDA delega (...) a regolamentare l’utilizzo degli spogliatoi dell’impianto sportivo (...) al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive. […] Il CDA (...) a programmare l’utilizzo di tutti i campi da gioco e della loro manutenzione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive”, ovvero ribadisce, in un momento in cui probabilmente i rapporti tra i membri della SSD convenuta stavano deteriorandosi, le attività spettanti a (...) in base alla scrittura privata posta a base dell’esistenza della convenuta.
Ma anche dagli altri documenti allegati al ricorso – per lo più e-mail tra l’attore e il Vice Presidente della SSD, (...), ovvero con (...), Responsabile attività di base- non sono ravvisabili ordini, disposizioni ovvero direttive anche generali dai quali si possa desumere l’affermata soggezione del ricorrente ad ordini specifici e riferiti alla “prestazione lavorativa” asseritamente svolta dall’attore.
Nella e-mail allegata come doc. 5 al ricorso, indirizzata da (...) all’(...), il primo scrive:
“ Ecco il testo da condividere con te e che vorrei consegnare a ciascun allenatore, insieme agli obiettivi della sua categoria “ allegando un testo contenente gli obiettivi educativi, tecnici ed organizzativi che la SSD intende perseguire, mentre nel successivo doc. 7, sempre indirizzato dall’attore all’(...), è lo stesso (...) a consultarsi con il secondo, chiedendogli: “ Ciao Ale, soprattutto la scheda seduta allenamento mi piacerebbe che ognuno la utilizzasse come metodo di lavoro, soprattutto fino agli esordienti. Che dici? Le consegnamo? …”
Ancora, nella mail allegata come doc. 9 è sempre il ricorrente a chiedere all’(...) consiglio, scrivendo:
“Ciao Ale, ho lavorato un po’ sulla bozza ed ho corretto qualcosa. la criticità rimane la gestione degli spogliatoi (vedi ad esempio allievi, se in 35...); ovviamente ho accorpato diverse squadre nello spogl ospiti del campo A Abbiamo un po’ di tempo davanti, verifica anche tu incastri/orari (sarebbe il massimo riuscire a sfalsare..se qualche squadra si allenasse alle 15 sarebbe meraviglioso) Ciao “ Invece nella e- mail allegata come doc. 8 è il Vice Presidente (...) a lasciare al ricorrente la valutazione in ordine al calendario di fine anno della SSD, scrivendo: “ Ciao Ale, sto finendo il calendario…..ho provato con photoshop a mettere il tuo volto al posto di quello di (...). Meglio di così non riesco. Lascio valutare a te… Nel caso non andasse bene bisogna farne una nuova con urgenza. Fammi sapere.”
Da tali comunicazioni insomma emerge un rapporto di collaborazione su un piano paritario tra il ricorrente e gli altri soggetti operanti all’interno della SSD convenuta, ed ad analoghe conclusioni si giunge esaminando la e-mail allegata come doc. 10, nella quale il ricorrente si rapporta direttamente, senza lasciar intendere la necessità di un’autorizzazione altrui, con il possibile sponsor (...), la e-mail allegata come doc. 11, nella quale il ricorrente ringrazia a nome della convenuta il Centro Commerciale La fattoria per una fornitura di acqua agli atleti, la e-mail allegata come doc. 12, nella quale il ricorrente sottoscrive addirittura insieme al Vice Presidente (...) la richiesta di sponsorizzazione indirizzata a (...) ed infine la e-mail allegata come doc. 14, nella quale l’attore segnala al noto (...) la possibilità della partecipazione degli atleti della SSD ad un torneo.
Le successive comunicazioni (doc. da 16 a 19) consistono sempre in comunicazioni inviate o ricevute dal ricorrente quale Direttore Sportivo e dunque addetto anche alle pubbliche relazioni della SSD convenuta, ma in nessuna di esse sono contenuti ordini, disposizioni ovvero direttive provenienti dai legali rappresentanti della convenuta ed indirizzate all’attore, né dalle stesse è possibile desumere che (...) fosse inserito organicamente in una struttura organizzativa, della quale semmai appare essere uno protagonisti e comunque un soggetto autore di decisioni piuttosto che destinatario delle decisioni altrui. Ma neppure l’ammissione della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, che chiedeva confermarsi lo svolgimento da parte del (...) delle attività indicate in ricorso, ovvero coordinamento del personale, predisposizione dell’occupazione dei campi e degli spogliatoi, individuazione dei responsabili per la manutenzione, cura dell’organigramma tecnico, predisposizione delle linee guida e degli obiettivi periodici della SSD, rapporti con la Federazione, visione degli allenamenti, acquisto di materiale tecnico, funzioni informative e di tramite tra allenatori e genitori, avrebbe portato alla dimostrazione dell’assunto attoreo, atteso che nei capitoli di prova non era indicato alcun elemento tale da contraddistinguere le attività svolte dal ricorrente come rientranti nell’ambito di una prestazione di lavoro subordinato, ovvero come eterodirette, sebbene nelle forme della subordinazione attenuata, e non invece come frutto di decisioni assunte dallo stesso attore come tecnico della SSD, libero di programmare la propria attività, anche con riferimento alle relazioni esterne alla società, senza vincoli imposti dai “ superiori”.
Invero, nella stessa ricostruzione attorea delle attività del (...) si ravvisa l’imposizione da parte della Presidenza della convenuta di direttive di carattere generale, che pure sarebbero compatibili – alla luce della costante giurisprudenza di legittimità – anche con un rapporto di collaborazione.
Infine, deve rilevarsi che nessuna specifica contestazione ha sollevato l’attore in ordine all’affermato - da controparte – svolgimento da parte dello stesso di un’attività professionale (peraltro quella di consulente del lavoro) che lo impegnava a tempo pieno.
Deve dunque, conclusivamente, rigettarsi la domanda formulata dal ricorrente, non ravvisandosi nel concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti elementi tali da smentire l’assetto formale allo stesso attribuito dalle stesse nell’accordo allegato come doc. 2 al ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi tenuta la fase istruttoria, in cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade quello dichiarato di causa, che appaiono congrui all’impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. (...) R.G.-C.L., promossa da (...) contro (...) A R.L., con sede legale in (...), in persona del legale rappresentante pro tempore (...), ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di lite, che liquida in € 4.015,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Il Giudice dott. Silvia Ferrari