CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 12/07/2021 – S.P.A.L. s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B
Decisione n. 52
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D'Alessio - Presidente e Relatore
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Mario Stella Richter - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2020, presentato, in data 30 settembre 2020, dalla società calcistica S.P.A.L. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Vito Califano e Silvia Califano,
nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Nicolella,
per la declaratoria
dell’illegittimità, dell'invalidità e, comunque, dell'inefficacia, nei confronti della società ricorrente, data la sua iscrizione al Campionato di Serie B, di quanto previsto e disposto dall'art. 3, capo I, del Codice di Autoregolamentazione in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B" - versione del 23 luglio 2019 -, dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento, di cui all'art. 7, capo II, del medesimo Codice, nonché di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti dalla suddetta società.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
udito, nella camera di consiglio del 12 luglio 2021, il Presidente e relatore, cons. Dante D'Alessio;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 14 giugno 2021, dagli avv.ti Gian Vito Califano e Silvia Califano, difensori della ricorrente, S.P.A.L. s.r.l., con il quale i medesimi hanno rappresentato che è venuto meno l’interesse della ricorrente allo scrutinio nel merito del gravame, essendo stato raggiunto un accordo transattivo con la intimata Lega Nazionale Professionisti Serie B;
vista la contestuale dichiarazione, recata in calce al medesimo documento, formalizzata dall’avv. Gabriele Nicolella, difensore della intimata LNPB, con cui si è provveduto a prestare assenso alla declaratoria, da parte del Collegio di Garanzia, del sopravvenuto difetto di interesse;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità;
dato atto dell’ulteriore istanza, depositata, a mezzo PEC, in data 14 giugno 2021, dagli avv.ti Gian Vito Califano e Silvia Califano, difensori della ricorrente, S.P.A.L. s.r.l., con la quale si richiede il rimborso dei diritti amministrativi versati all'atto del deposito del ricorso, pari ad € 2.000,00;
ritenuto che non sussistono i presupposti per la restituzione dei diritti amministrativi versati dalla Parte;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente e Relatore
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, il 12 luglio 2021. Il Segretario
F.to Alvio La Face