F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 001/CSA pubblicata il 1 Luglio 2021- F.C. SUDTIROL

  N. 230/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 001/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi                            Presidente 

Agostino Chiappiniello                    Componente (relatore) 

Nicolò Schillaci                           Componente

Carlo Bravi                          Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 230/CSA/2020-2021, proposto dalla società F.C. SUDTIROL CAMPIONATO SERIE C 2020-2021, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo nazionale di Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 480 del 31 Maggio 2021, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica di quattro giornate al calciatore El Kaouakibi Hamza e di due giornate al calciatore Marchi Mattia. 

Visto il reclamo e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15 giugno 2021, il dott. Agostino

Chiappiniello, presente per la parte reclamante l’avv. Matteo Sperduti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

RITENUTO IN FATTO 

La Società F.C. SUDTIROL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di quattro giornate al calciatore El Kaouakibi Hamza e di due giornate al calciatore Marchi Mattia, inflitte a seguito della gara Avellino-Sudtirol dal Giudice Sportivo nazionale di Lega Pro con C.U. n. 480 del 31 maggio 2021. 

Con riferimento alla sanzione di quattro giornate inflitta al calciatore El Kaouakibi Hamza comminata “Perché ha usato frasi e gesti offensivi e ingiuriosi”, nonché “a fine partita mentre si dirigeva verso gli spogliatoi andava verso l’arbitro e protestando sull’operato dello stesso, con la mano aperta gli dava due colpi non violenti sul petto”. In relazione alla sanzione di due giornate, inflitta al calciatore Marchi Mattia “perché poneva in essere una condotta violenta con falli, atti o gesti che arrecavano o tentavano di arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia”.

La società con nota del 31 maggio 2021 preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota dell’1.6.2021, prot. N. 16894/SS20-21/FP/ef.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- l’arbitro ha qualificato la condotta del sig. El Kaouakibi come meramente offensiva o, al massimo, irriguardosa ed assolutamente "non violenta";

- il gesto di aver dato "due colpi" NON VIOLENTI sul petto dell’arbitro non assume il connotato della gravità;

- l'azione posta in essere viene richiamata in maniera alquanto generica e senza specificare né le modalità di effettuazione della protesta e nemmeno se questa sia stata offensiva. Insomma un comportamento di poco conto. La pro testa non è sfociata in alcun insulto del calciatore verso l'arbitro bensì in semplici chiarimenti all'esito della gara persa per 2 a O;

Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Marchi Mattia, nel reclamo si sostiene che si tratta di un gesto involontario, anche se l’arbitro lo interpreta diversamente.

Non emergerebbe nel referto arbitrale alcun utilizzo di "linguaggio o frasi e gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi'”.

Conclusivamente, la Società chiede l’accoglimento del reclamo e, in subordine, chiede che le sanzioni inflitte siano rivedute alla luce delle osservazioni fatte nell’atto di impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il reclamo è accolto per il calciatore El Kaouakibi Hamza ed è respinto per il calciatore Marchi Mattia. 

Dagli atti ufficiali relativi alla gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

Nel merito si evidenzia che la Società contesta quanto affermato dagli ufficiali di gara e ne fa una ricostruzione e interpretazione non coincidente con il referto arbitrale, così come riportato dallo stesso reclamante.

Infatti, si afferma nel ricorso quanto segue: “SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE EL KAOUAKIBI HAMZA (SUDTIROL) “perché al termine della gara avvicinava l'arbitro per protestare e lo colpiva con due manate al petto senza conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHI MATTIA (SUDTIROL) per aver volontariamente colpito al volto un avversario a gioco fermo”.

Con riguardo alla sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara, si deve evidenziare che non risulta, a differenza di quanto afferma il reclamante, che l’arbitro ha qualificato la condotta del sig. El Kaouakibi come meramente offensiva o, al massimo, irriguardosa ed assolutamente "non violenta"; perché dal referto si evince che sono stati inferti i due colpi a mano aperta sul petto dell’arbitro, seppur non violenti, parimenti vi sono stati le frasi e gesti minacciosi, ingiuriosi e offensivi.

Pur considerando la pena edittale di cui all’art. 36, lett. B, del codice di giustizia sportiva, tuttavia, ritenuto che i due colpi sul petto all’arbitro non sono stati violenti e la condotta posta in essere non è stata gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, come da referto arbitrale e valutato l’assetto complessivo della vicenda, si ritiene che la squalifica di quattro giornate possa essere ridotta a tre giornate effettive di gara.

Per ciò che attiene al calciatore Marchi Mattia si ritiene che i fatti contestati risultano dal referto arbitrale e che detto calciatore poneva in essere una condotta violenta con falli, atti o gesti che arrecavano o tentavano di arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia.

Sostenere che non sussisteva volontarietà del gesto e che il calciatore avversario è stato colpito con un braccio e non con una gomitata, appare non vero e, comunque, nulla toglie alla violenza del gesto, unitamente agli altri comportamenti antisportivi evidenziati nel referto arbitrale. 

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto dal calciatore El Kaouakibi Hamza e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Respinge il reclamo proposto dal calciatore Marchi Mattia.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 

  L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE      f.to Agostino Chiappiniello                                                 f.to Stefano Palazzi 

 

 

  Depositato il 1 luglio 2021

 

  IL SEGRETARIO 

  f.to Fabio Pesce 

 

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