F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 003/CSA pubblicata il 1 Luglio 2021- A.S.D. Puteolana 1902

N. 228/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 003/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lo Giudice             Vice Presidente

Andrea Lepore                        Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                        Componente

Antonio Cafiero                       Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Visto il reclamo numero di registro di RG 228/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. Puteolana 1902 avverso decisioni merito gara Portici 1906 A.r.l./Puteolana 1902 del 16.05.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 24.06.2021 il prof. avv.

Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO 

In data 4 giugno 2021, l’A.S.D. Puteolana propone reclamo avverso la decisione del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND) assunta con delibera pubblicata in C.u.  n. 170 del 26 maggio 2021, seguito gara Portici 1906 A.r.l./Puteolana 1902 del 16.05.2021 di cui un epigrafe.

I motivi del reclamo possono essere sintetizzati nel modo che segue.

Ad avviso della ricorrente la posizione del calciatore Pio Schiavi del Portici nella gara prefata sarebbe irregolare e per questo motivo chiede che venga inflitta alla S.S.D. PORTICI 1906 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., sulla quale il giudice di prime cure si è pronunciato in maniera negativa.

La posizione irregolare discenderebbe dal fatto che il calciatore, squalificato per una giornata come da C.u. n. 153 del 3 maggio 2021, non avrebbe scontato la sanzione nel corso della gara precedente quella di cui è causa, ossia Taranto-Portici del 9 maggio 2021, in quanto il risultato, al momento del match contro la Puteolana, non era stato ancora omologato dal giudice sportivo. Per la reclamante, infatti, la mancata omologazione non permetterebbe di considerare la gara tra Taranto e Portici ai fini dell’esecuzione della sanzione della squalifica dello Schiavi. 

Il Portici nelle sue memorie difensive contesta tale ricostruzione, basando le proprie argomentazioni sulla lettera dell’art. 21, comma 4, C.G.S., il quale afferma: «Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva». Evidenza dunque il Portici che la giornata di squalifica non vada conteggiata soltanto se la gara è annullata e non nell’ipotesi «di sospensione della validazione del risultato, come nel caso de quo».

Chiede pertanto il rigetto del reclamo.

La Corte, riunita il 18 giugno 2021, ha ritenuto di rinviare la propria decisione al 24 giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In virtù di un recente provvedimento su caso analogo del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. garanzia Coni, disp., 21 giugno 2021), la Corte ritiene che il reclamo non sia fondato e non meriti accoglimento nei sensi di cui segue.

Tre sono gli elementi che fanno propendere per il rigetto del ricorso della Puteolana.

In primo luogo, quanto emerge dal testo della norma richiamata.

L’art. 21, comma 4, afferma che tra le gare che devono essere considerate per il computo delle giornate della squalifica vanno incluse anche quelle vinte con i punteggi di 0-3 o 0-6 ai sensi dell’art. 10 C.G.S., che vengono attribuiti proprio in virtù di mancata omologazione. Al contrario, il legislatore federale ribadisce in maniera molto chiara che soltanto le gare ‘annullate’ non possono essere calcolate per l’esecuzione delle sanzioni, ma non è certo questo il caso.

Tale considerazione conduce al secondo elemento alla base della decisione assunta da questo Collegio: la differenza tra l’istituto dell’omologazione e l’istituto dell’annullamento. La diversità si scorge nell’oggetto dei due provvedimenti e negli effetti che determinano.

Riguardo all’oggetto, va precisato che mentre l’omologazione concerne il ‘risultato’ della gara, l’annullamento incide direttamente sulla gara stessa. Sì che – con riferimento ora agli effetti dei due provvedimenti – mentre in caso di omologazione non viene messa in discussione la ‘disputa’ dell’incontro, ma esclusivamente il ‘risultato’, che può essere modificato dal giudice sportivo di primo e secondo grado, con l’annullamento, al contrario, gli Organi di giustizia non incidono semplicemente sul risultato, ma cancellano la gara, ordinando che venga nuovamente disputata [in questa direzione, si evince il diverso peso specifico dell’annullamento anche ex artt. 56 e 57 N.O.I.F. e art. 10, comma 5, lett. D, C.G.S.]. La differenza è cristallina ed emerge nella ratio posta alla base dell’art. 21, comma 4, C.G.S. Il legislatore federale, non a caso, soltanto con riferimento all’annullamento considera non scontata la sanzione della squalifica, là dove, invece, la sanzione è scontata in caso di modifica del ‘risultato’ a seguito di mancata omologazione.

Infine, il terzo elemento: necessità di scongiurare sanzioni abnormi. Accogliendo la tesi della reclamante, un calciatore potrebbe non scontare una sanzione inflittagli perché il risultato della gara alla quale non ha preso parte viene posto sub iudice, anche mediante un semplice preannuncio di reclamo. Cosí ragionando, però, il provvedimento disciplinare limitato, per esempio, ad una giornata di squalifica, verrebbe esteso ad altre giornate o per mesi, fino alla pronuncia degli Organi competenti, in maniera assolutamente irragionevole. Una simile soluzione sarebbe altresì pericolosa e si presterebbe a speculazioni che poco hanno a che fare con i principi dell’ordinamento sportivo, come la lealtà, la correttezza e la probità (art. 4 C.G.S.).

Vero è che la sanzione deve essere afflittiva, ma l’afflittività non può assumere natura ‘persecutoria’ nei confronti del tesserato, limitando di fatto la sua partecipazione alle gare ben oltre quanto disposto dagli Organi di giustizia.

La delibera del giudice di prime cure, dunque, è pienamente condivisibile e va confermata. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE 

f.to Andrea Lepore                                                 f.to Salvatore Lo Giudice

 

 

Depositato il 1 luglio 2021

 

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

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