F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN – SD del 20 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12837/480 pf20-21/GC/gb del 15 giugno 2021 nei confronti di Melchiorre Zarelli, Dario Scalchi e Alba Leonelli – Reg. Prot. 141/TFN-SD

 

Decisione/0010/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Andrea Fedeli – Componente;

Valentina Ramella – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12837/480 pf20-21/GC/gb del 15 giugno 2021 nei confronti di Melchiorre Zarelli, Dario Scalchi e Alba Leonelli, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 15.6.2021 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale:

  • il sig. Melchiorre Zarelli, all’epoca dei fatti Presidente (uscente) del Comitato Regionale Lazio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e i), del CGS per aver provveduto, abusando del proprio ruolo istituzionale nonché sfruttando il “know-how” (patrimonio di conoscenze) derivante e collegato all’esercizio del proprio officio, prima della formale apertura della campagna elettorale in vista della Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale Lazio in programma alla data del 09.01.2021, ovvero, prima dell’avvenuta pubblicazione alla data del 21.12.2020 del C.U. n. 152 contenente l’indicazione dell’elenco nominativo delle società affiliate al Comitato Regionale Lazio aventi diritto di voto (rectius: a prendere parte all’Assemblea Elettiva), ad inviare a ben 124 società tra queste ultime - in data 17.12.2020 e a mezzo pec - una lettera ad egli direttamente riconducibile (in quanto inoltrata dall’indirizzo di posta elettronica melchiorre.zarelli@peceasy.it, stampata su carta allo stesso intestata e dal medesimo direttamente sottoscritta) per informarle della propria rinnovata candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio e con allegato il proprio programma elettorale. In tal modo, assicurando a sé un evidente ed ingiusto vantaggio nella competizione elettorale avendo potuto, diversamente dagli altri “competitors” e conseguentemente con pregiudizio per questi ultimi, contattare anticipatamente alla formale apertura della campagna elettorale un numero assai ragguardevole di società aventi diritto di voto (conoscendone i nominativi e i relativi indirizzi di posta elettronica in ragione dell’incarico funzionale al tempo e per lunghi anni ricoperto) per inviare loro il proprio programma elettorale e chiedere loro sostegno alla propria rinnovata candidatura;
  • il sig. Dario Scalchi, all’epoca dei fatti Consigliere (uscente) del Comitato Regionale Lazio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e i), del CGS per aver provveduto, abusando del proprio ruolo istituzionale nonché sfruttando il “know-how” (patrimonio di conoscenze) derivante e collegato all’esercizio del proprio officio, prima della formale apertura della “campagna elettorale” in vista della Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale Lazio in programma alla data del 09.01.2021, ovvero, prima dell’avvenuta pubblicazione in data 21.12.2020 del C.U. n. 152 contenente l’indicazione dell’elenco nominativo delle società affiliate al Comitato Regionale Lazio aventi diritto di voto (rectius: a prendere parte all’Assemblea Elettiva), ad inviare, in data 18.12.2020, ad un certo numero di queste ultime una mail (dall’indirizzo di posta elettronica certificata dario.scalchi@pec.it ad egli direttamente riconducibile) contenente l’invito ad esse rivolto di voler firmare, timbrare e reinviare i “moduli di designazione per la candidatura alla carica regionale di … per il quadriennio olimpico 2021/2024” (schede di designazione) rimessi in allegato alla mail stessa e recanti ciascuno già l’indicazione nominativa del soggetto, di volta in volta, candidato a ricoprire una delle diverse cariche elettive del Comitato Regionale Lazio (indicazione nominativa riguardante, tra gli altri, anche la propria persona quale candidato a ricoprire l’incarico di componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio e quella di Melchiorre Zarelli quale candidato a Presidente di quest’ultimo). In tal modo assicurando a sé, come del pari a tutti gli altri candidati alle varie cariche elettive del Comitato Regionale Lazio indicati nominativamente negli anzidetti “moduli di designazione per la candidatura alla carica regionale di … per il quadriennio olimpico 2021/2024” (schede di designazione) trasmessi via mail ad un certo numero di società aventi diritto di voto, un evidente ed ingiusto vantaggio nella competizione elettorale avendo potuto, diversamente dagli altri “competitors” e conseguentemente con pregiudizio per questi ultimi, contattare anticipatamente rispetto alla data di formale apertura della campagna elettorale alcune delle ridette società aventi diritto di voto (conoscendone i nominativi e i relativi indirizzi di posta elettronica in ragione dell’incarico funzionale al tempo ricoperto) per chiedere loro sostegno in vista della anzidetta Assemblea Elettiva in programma alla data del 09.01.2021;
  • la sig.ra Alba Leonelli all’epoca dei fatti Responsabile (uscente) del Calcio Femminile del Comitato Regionale Lazio: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e i), del CGS per aver provveduto, abusando del proprio ruolo istituzionale nonché sfruttando il “know-how” (patrimonio di conoscenze) derivante e collegato all’esercizio del proprio officio, prima della formale apertura della campagna elettorale in vista della Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale Lazio in programma alla data del 09.01.2021, ovvero, prima dell’avvenuta pubblicazione alla data del 21.12.2020 del C.U. n. 152 contenente l’indicazione dell’elenco nominativo delle società affiliate al Comitato Regionale Lazio e partecipanti ai campionati femminili aventi diritto di voto (rectius: a prendere parte all’Assemblea Elettiva), a promuovere, per sua esplicita ammissione e a mezzo telefono, la propria candidatura presso le uniche tre società del Comitato Regionale Lazio di “puro” calcio femminile aventi diritto di voto delle quali aveva conoscenza proprio in ragione dell’incarico funzionale a quel momento ricoperto. In tal modo, assicurando a sé un evidente ed ingiusto vantaggio nella competizione elettorale avendo potuto, diversamente dagli altri “competitors” e conseguentemente con pregiudizio per questi ultimi, contattare anticipatamente alla formale apertura della campagna elettorale le uniche e sole tre società del Comitato Regionale Lazio partecipanti ai campionati femminili aventi diritto di voto (conosciute, come detto, proprio in ragione dell’incarico funzionale al tempo ricoperto) per inviare loro il proprio programma elettorale e chiedere loro sostegno alla propria rinnovata candidatura.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, contestando gli addebiti.

In particolare, la difesa del deferito Zarelli evidenziava come, in relazione alla conoscenza degli indirizzi di posta elettronica di cui alla email incriminata, non poteva ritenersi sussistere alcun abuso atteso che, come attestato dal competente Ufficio della Lega Nazionale Dilettanti nella relazione allegata alla memoria, tutti i soggetti interessati possono accedere all’indirizzario delle società alla stessa affiliate sia attraverso il portale, utilizzabile dalle società che partecipano alle competizioni, sia attraverso un’applicazione per telefoni cellulari, utilizzabile da chiunque, sia da ultimo attraverso la consultazione del Registro Nazionale pubblicato dal CONI.

Contestava, altresì, la fondatezza del deferimento laddove era addebitato allo Zarelli di aver pubblicizzato la propria candidatura in epoca antecedente rispetto alla formale apertura della campagna elettorale, non essendo tale momento disciplinato da alcuna fonte normativa, neppure dai C.U. nn. 151 e 152 richiamati in atti. Del resto, lo stesso autore dell’esposto aveva parimenti annunciato la propria candidatura e contattato alcune società trasmettendo il proprio programma elettorale in un momento anteriore rispetto alla convocazione dell’assemblea elettiva.

Ancorché asseritamente non inviata dal deferito ma, verosimilmente, da un collaboratore, secondo la difesa l’email indicata nella contestazione non poteva quindi ritenersi concretizzare alcun “abuso”.

Rilevava inoltre come nessuna norma imponesse al Comitato la pubblicazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto, comunque avvenuta il 21.12.2020, dopo la pubblicazione sul sito ufficiale del Comitato della modulistica predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Concludeva pertanto la difesa per l’insussistenza dei fatti ascritti a Zarelli.

Anche la difesa del deferito Scalchi contestava l’addebito rilevando l’assenza, nella normativa vigente, di una disposizione che disciplini l’avvio della campagna elettorale e ne regoli le fasi, sottolineando che proprio detta assenza aveva indotto i delegati della Procura Federale a porre domande sul punto ai soggetti auditi nella fase delle indagini (e in particolare al segretario del Comitato) i quali tuttavia non avevano potuto che riferire proprie personali valutazioni.

La difesa sottolineava come, in ogni caso, la condotta incriminata, consistente nell’invio ad alcune società di una email in data 18.12.2020 con acclusi i moduli di designazione per la candidatura alla carica elettiva regionale e l’invito a sottoscriverli e restituirli, era comunque successiva alla pubblicazione del C.U. n. 151 del 18.12.2020 con cui veniva convocata l’assemblea. Sottolineava inoltre l’assenza, nel caso di specie, del contestato abuso del “know how” indicato nell’incolpazione, attesa la possibilità per chiunque di accedere agli indirizzari delle società come attestato dalla Lega Nazionale Dilettanti nella relazione allegata. Concludeva dunque per l’insussistenza degli addebiti.

Anche la difesa della deferita Leonelli contestava l’addebito sottolineando, in primis, l’assenza di alcuna norma regolatoria del periodo legale di durata (e quindi di apertura) della campagna elettorale ed evidenziando come entrambe le candidate alla carica di responsabile del Calcio Femminile del CR Lazio avessero preso contatti con le società ben prima della pubblicazione dell’elenco delle società aventi diritto al voto.

Sottolineava inoltre l’insussistenza dei contestati abusi di informazioni riservate da parte della Leonelli avendo la stessa preso contatti con tutte e 17 le squadre di calcio femminile affiliate ed essendosi limitata dunque, una volta pubblicato l’elenco di quelle aventi diritto al voto, a raccogliere il frutto dei propri sforzi per la candidatura. Concludeva pertanto per l’insussistenza degli addebiti.

Il dibattimento

All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale, richiamato il deferimento e gli atti posti a fondamento del medesimo, replicava alle difese degli incolpati, in particolare indicando nel C.U. n. 151 del 18.12.2020 il momento di formale apertura della campagna elettorale, con la conseguente fondatezza di tutte le contestazioni mosse. Concludeva pertanto per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • per il sig. Melchiorre Zarelli, mesi 3 (tre) inibizione;
  • per il sig. Dario Scalchi, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione; - per la sig.ra Alba Leonelli, mesi 2 (due) di inibizione.

Prendevano quindi la parola i difensori dei deferiti ulteriormente illustrando le ragioni della ritenuta insussistenza degli addebiti, concludendo per il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, sentite le parti comparse, osserva quanto di seguito esposto.

Va preliminarmente premesso che il procedimento trae origine dall’esposto presentato in data 29.12.2020 (e successivamente integrato) dal signor Luigi Lardone, aspirante candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, che lamentava asserite violazioni commesse dal Presidente uscente Zarelli e da altri componenti il Comitato, in particolare Scalchi e Leonelli, “in vista delle elezioni del 9 gennaio 2021” (cfr. esposto in atti).

Secondo l’esponente i suddetti avrebbero utilizzato, prima che fosse reso pubblico, l’elenco delle società aventi diritto al voto per l’elezione delle cariche direttive nell’assemblea convocata per il 9.1.2021, contattando le società affinché appoggiassero la loro candidatura, con evidente indebito vantaggio competitivo. Nonostante ripetute richieste, infatti, l’autore dell’esposto aveva avuto la disponibilità di tale elenco solo in data 21.12.2020, peraltro senza indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, mentre il Presidente Zarelli risultava aver inviato la notizia della propria candidatura e un proprio programma elettorale fin dalla data precedente la pubblicazione del C.U. n. 151 del 18.12.2020 con cui veniva convocata l’assemblea elettiva e messa a disposizione la relativa modulistica.

Ancora, secondo l’esponente, lo Scalchi inviava, proprio in data 18.12.2020 alle ore 14.30, una email alle società aventi diritto al voto utilizzando la modulistica ufficiale precompilata con l’indicazione dei canditati (tra i quali lo stesso Scalchi e Zarelli) anche in questo caso approfittando della anticipata disponibilità della relativa lista e degli indirizzi delle società.

Quanto alla signora Leonelli, l’esponente evidenziava come tra il 18 e il 21” dicembre 2020 la stessa fosse riuscita ad ottenere le deleghe a sostegno della propria candidatura da parte di tutte e tre le società di calcio femminile aventi diritto al voto.

Concludendo, l’esponente sollecitava la Procura Federale a procedere per i fatti descritti, evidenziando che la disponibilità anticipata dell’elenco e il suo utilizzo concretizzassero condotte disciplinarmente rilevanti.

Esperite le indagini e sentiti anche gli odierni incolpati, veniva notificato ai predetti l’avviso di conclusione delle indagini. Seguiva il deposito di una memoria difensiva, a mezzo dell’allora comune difensore, nella quale venivano sinteticamente esposti gli argomenti oggetto di approfondimento negli scritti depositati dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 85 CGS.

All’esito dell’esame delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata dalle difese, ritiene il Tribunale che le condotte ascritte agli odierni deferiti siano esenti da censura.

Ed invero, le tre contestazioni elevate nel deferimento, diversamente articolate in fatto, trovano fondamento nell’ipotizzato abuso, da parte degli incolpati, del proprio ruolo istituzionale di Presidente e componenti uscenti del Comitato Regionale Lazio e nello sfruttamento di conoscenze privilegiate, attraverso i quali gli stessi avrebbero contattato e individuato, in epoca anteriore alla formale apertura della “campagna elettorale” in vista dell’assemblea elettiva del 9.1.2021 per il rinnovo delle cariche, le società aventi diritto al voto per ottenere le deleghe necessarie alla formalizzazione della propria candidatura.

Dirimente per la disamina della posizione dei deferiti, ad avviso del Tribunale, è l’impossibilità di individuare nella normativa vigente un momento di “formale apertura” della campagna elettorale relativo alle Assemblee dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti nonchè la regolamentazione del suo svolgimento o durata.

Nessuna disposizione sul punto si rinviene nel regolamento inerente le norme procedurali per le Assemblee elettive, nè nel C.U. n. 151 del 18.12.2020, richiamato in udienza, che si limita ad indicare la data dell’assemblea e il relativo ordine del giorno.

Neppure detto momento può venir individuato nel successivo C.U. n. 152 del 21.12.2020 con cui è stato pubblicato l’elenco delle società aventi diritto al voto atteso che, da un lato, come rilevato dalle difese e dichiarato dal Segretario del Comitato (cfr. dich. Galieti in atti), detta pubblicazione non era imposta da alcuna disposizione, dall’altro, erano le regole procedurali per le Assemblee elettive (di cui al C.U. n. 153 LND del 4.12.2020) e non l’elenco ad individuare le società che avrebbero potuto esercitare il voto nell’assemblea convocata per il 9.1.2021. Da ciò si deduce che la conoscenza delle cennate regole procedurali ben avrebbe potuto consentire la loro individuazione.

Considerata l’assenza di un momento di formale apertura della campagna elettorale e di una disciplina particolare della sua durata e svolgimento, i contatti tra i soggetti candidandi e le società future elettrici devono considerarsi legittimi anche se avvenuti in epoca anteriore la conoscenza della data dell’assemblea.

Del resto, una disposizione che vietasse tali contatti si porrebbe in contraddizione con la possibilità dei potenziali candidati di farsi conoscere ed illustrare le proprie idee, i programmi e le iniziative alle affiliate con evidente pregiudizio anche di queste ultime di poter scegliere il soggetto per loro migliore.

Va poi rilevato, a conferma di quanto sinora detto, come risulti documentata in atti la circostanza che proprio l’autore dell’esposto (cfr. allegati memoria Zarelli, in particolare doc. 4) e la potenziale candidata al Settore Femminile (cfr. dichiarazioni Masia in atti) abbiano anch’essi pacificamente preso contatti, in epoca anteriore al C.U. n. 151 del 18.12.2020, con alcune delle società affiliate inviando, almeno Lardone, di un programma elettorale via email, ancorché in forma embrionale.

Da quanto sopra deriva l’irrilevanza, sul piano disciplinare, della condotta ascritta al deferito Zarelli cui viene imputato di aver inviato ad alcune società, con email in data 17.12.2020, una lettera per informarle della propria rinnovata candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Lazio e con allegato il proprio programma elettorale.

Anche a voler prescindere dal fatto che la comunicazione contestata risulta inviata non solo a società ma anche a persone fisiche e ad indirizzi di posta non certificati (cfr. mail 17.12.2020 in atti), l’informazione relativa alla volontà di candidarsi e l’illustrazione del proprio programma costituiscono, ad avviso del Tribunale, legittimo esercizio di un diritto, estrinescatosi con condotta speculare a quella dell’autore dell’esposto e concorrente alla medesima carica che fin dall’autunno precedente all’assemblea aveva annunciato la propria candidatura sia pubblicamente sia direttamente via email alle società (cfr. email del 31.11.2020, doc. 4 memoria Zarelli).

Quanto ai destinatari dell’email contestata, risulta documentato in atti (cfr. nota tecnica 6.7.2021 dell’Ufficio Ced LND) come i dati relativi alle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti fossero all’epoca accessibili attraverso il portale a disposizione delle società che partecipano alle competizioni, organizzate tra gli altri dai Comitati Regionali, e che nella scheda relativa alla singola società erano contenuti “tutte le informazioni di contatto”, nonché anche ad appassionati o tifosi attraverso apposita applicazione su telefono cellulare (PlayLND).

Con la conseguenza che non è ravvisabile nel caso di specie alcun abuso di informazioni non acquisibili dai concorrenti e in grado di avvantaggiare ingiustamente l’incolpato.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione della deferita Leonelli, per la quale la contestazione attiene all’aver preso contatti per l’appoggio della propria candidatura con le sole tre società di calcio femminile che avrebbero avuto diritto di voto nell’assemblea.

Ebbene, risulta documentato in atti (cfr. messaggio allegato alla memoria difensiva) come la deferita avesse in realtà preso contatti con tutte le società di calcio femminile affiliate alla LND per il sostegno alla propria candidatura e al proprio programma e ciò in epoca antecedente la convocazione dell’assemblea. Detta condotta, come già illustrato, è ad avviso del Tribunale del tutto legittima e peraltro speculare a quella adottata, per sua stessa ammissione, dalla potenziale concorrente Masia (cfr. dichiarazioni in atti). Nè alcun profilo di illiceità può essere individuato nel fatto che la deferita sia riuscita ad ottenere la delega dalle sole tre società aventi diritto di voto atteso che, da un lato, come visto, i dati di contatto delle società erano accessibili a chiunque, dall’altro, per espressa previsione del regolamento elettorale della LND di cui al C.U. n. 153 citato, le “Società pure di Calcio Femminile (…) hanno diritto di voto per l’elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Delegati Assembleari del Comitato”. Sicché una minima conoscenza del settore, dopo averle contattate tutte, ha evidentemente consentito di individuarle con precisione.

Quanto, da ultimo, alla posizione del deferito Scalchi, viene contestato l’invio, in data 18.12.2020, “ad un certo numero” di società aventi diritto al voto, di una email contenente l’invito ad esse rivolto di voler firmare, timbrare e reinviare i “moduli di designazione per la candidatura alla carica regionale di … per il quadriennio olimpico 2021/2024”.

Va in primis osservato che la condotta contestata è temporalmente successiva al C.U. n. 151 del 18.12.2020 e alla convocazione dell’assemblea con la pubblicazione della relativa modulistica, momento da ultimo individuato in udienza come “formale apertura” della campagna elettorale. Con la conseguenza che anche solo sotto il profilo temporale la condotta non risulta violare alcuna norma.

Quanto ai destinatari dell’email in discussione, va richiamato quanto già osservato in merito alla pubblicità dei criteri per la loro individuazioni, stabiliti nel regolamento della LND, e all’accessibilità della relativa anagrafica, indipendentemente dall’estrazione e alla successiva pubblicazione dell’elenco. Quanto dichiarato dal deferito, vale a dire l’aver individuato la mail alle società delle quale aveva conoscenza diretta, risulta dunque credibile e non smentito da alcuno degli atti del procedimento. In conclusione, la condotta ascritta ai deferiti non assume rilievo disciplinare. Il dispositivo P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie Melchiorre Zarelli, Dario Scalchi e Alba Leonelli dalle incolpazioni loro ascritte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE    IL PRESIDENTE

Valentina Ramella          Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 20 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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