F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN – SD del 22 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13013/758 pf20-21/GC/am del 21 giugno 2021 nei confronti del sig. Renato Voglino – Reg. Prot. 144/TFN-SD
Decisione/0013/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Leopoldo Di Bonito – Componente;
Gaia Golia – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 19 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 13013/758 pf20-21/GC/am del 21 giugno 2021 nei confronti del sig. Renato Voglino, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 21 giugno 2021, Prot. 13013/758pf20-21/GC/am, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il sig. Renato Voglino, persona che svolge attività all’interno e nell’interesse della società SSD Brindisi Football Club ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente televisiva “Studio 100” al termine della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, pubblicata sulla piattaforma web “youtube” (link: https://www.youtube.com/watch?v=H7PT67qYVK8) e riportata in pari data sulle testate giornalistiche online “www.restodelcalcio.com” e “www.tuttopotenza.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro della citata gara e della società AZ Picerno, nonché della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Purtroppo non esiste una spiegazione logica; sia l’arbitro che il guardalinee hanno dato il gol. Una cosa che in trent’anni di calcio non ho mai visto uno scempio del genere; ma parlo di scempio a tutti gli effetti con addirittura immagini che sicuramente voi avrete. Queste sono le immagini del gol. Voi mi dovete dire dove è il fallo? A questo punto c’è la cattiva fede, c’è la cattiva fede, c’è qualcuno che vuole il Brindisi giù a discapito di queste società addirittura penalizzate l’anno scorso per illecito sportivo, io trovo proprio una mancanza di rispetto allucinante. Quello che è successo oggi per chi fa dei sacrifici quotidiani assolutamente. Poi non ci fanno neanche entrare perché i signori convinti che noi forse siamo dei delinquenti, si può andare a vedere i carichi penali pendenti di Renato Voglino, non mi fanno entrare neanche nel mio spogliatoio, nello spogliatoio della mia squadra. Ecco perché io dico c’è qualcosa che non mi torna e sicuramente verrà relazionato immediatamente alle autorità competenti. Perché trovo veramente uno scempio quello che è successo oggi, al di là oggi non voglio commentare la partita. Come ho sempre detto questa squadra se sta bene se la gioca con tutti. I signori del Picerno hanno una corazzata, secondi in classifica, una squadra costruita per il salto di categoria, noi ce la siamo giocata alla pari, poi mi potete dare anche del pazzo; io l’ho sempre detto anche in tempi non sospetti: questa squadra se la gioca con chiunque, e l’abbiamo dimostrato anche oggi come domenica scorsa, mercoledì nel recupero di Cerignola. Per il resto oggi io questa partita mi rifiuto categoricamente di commentarla, perchè è una partita falsata da un episodio che trovo assurdo, ripeto se l’arbitro dà il gol, il guardalinee dà il gol, perché se voi vedete le immagini era arrivato già, sul quasi a centrocampo avendo dato il gol. Trovo assurdo. Non c’è una spiegazione proprio a livello di regolamento, di regolamento. Non penso che in queste categorie esista il VAR, di conseguenza io non capisco e vorrei delle spiegazioni dai signori, educatamente assolutamente, vorrei capire il perché ci ha annullato il gol. Quello che dobbiamo fare a livello di esposti è chiaro che non ci prenderanno in considerazione perché c’è malafede. Nella partita di ieri, e me ne assumo le responsabilità di ciò che dico, c’è malafede, assolutamente malafede. E lo trovo una mancanza di rispetto ripeto per chi fa dei sacrifici giornalieri, giornalieri e non parlo solo a livello economico, parlo a livello di trascurare la famiglia, sacrifici perché siamo tutto il giorno fuori sul campo a lavorare; trovo veramente quello che è successo oggi imbarazzante, imbarazzante. Assolutamente ripeto, l’ho ribadito prima la squadra ha giocato oggi alla pari con una corazzata; questa è una squadra per questa categoria che ha degli elementi sicuramente di categoria superiore. Ripeto, i ragazzi non gli possiamo dir niente e lo ribadisco alcuna una volta e ancora una volta sicuramente qualcuno mi darà del pazzo, questa è una squadra che con serenità se la gioca con chiunque e lo ha dimostrato. Oggi c’è malafede, oggi c’è malafede. Spero che i miei presidenti possano fare un esposto perché un arbitro del genere è giusto che non arbitri mai più, perché è un dilettante, proprio allucinante. Io non ho mai visto una cosa del genere in trent’anni di calcio. Poi ripeto sulla partita oggi non voglio parlare, abbiamo dimostrato sul campo che abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Tutto qui”.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificati la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il Deferimento a giudizio e l’Avviso di fissazione dell’udienza odierna, nei termini di rito l’incolpato non ha fatto pervenire memorie difensive.
Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiarava aperta l’udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 19.07.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro Avagliano, ha esposto le considerazioni principali a sostegno del deferimento, rilevando come, nel caso in esame, siano da ritenersi valicati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione, con conseguente valenza lesiva delle dichiarazioni rese dal sig. Renato Voglino, come documentate nel video in atti. Rileva, altresì, la Procura come il deferito in merito ai fatti contestati non abbia ritenuto di difendersi in alcuna sede procedimentale né di smentire il contenuto e la portata di quanto dichiarato nei confronti dell’arbitro della gara Brindisi – AZ Picerno e dell’istituzione federale nel suo complesso.
Ritenendosi, pertanto, raggiunta la piena prova delle infrazioni contestate, ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento, formulando la seguente richiesta sanzionatoria: per il sig. Renato Voglino inibizione per mesi 3 (tre). Nessuno compare per il deferito.
I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato alla luce delle evidenze documentali indicate dalla Procura Federale e vada pertanto accolto per quanto di ragione.
Nel corso dell’attività istruttoria, infatti, la Procura ha acquisito elementi probatori di particolare rilevanza dimostrativa tra cui: - la nota del Segretario del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti datata 24.5.2021, con allegato un articolo pubblicato in data 24.5.2021 sulla testata giornalistica online “www.notiziariocalcio.com”, riportante le dichiarazioni rese dal sig.
Voglino Renato;
- l’esposto della società AZ Picerno datato 25.5.2021, con allegato il video della intervista rilasciata dal sig. Voglino Renato ai microfoni dell’emittente televisiva “Studio 100” al termine della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H;
- il video dell’intervista rilasciata dal sig. Voglino Renato ai microfoni dell’emittente televisiva “Studio 100” al termine della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, pubblicato sulla piattaforma web “youtube”;
- l’articolo pubblicato in data 23.5.2021 sulla testata giornalistica online “www.restodelcalcio.com” riportante le dichiarazioni rilasciate dal sig. Voglino Renato;
- l’articolo pubblicato in data 23.5.2021 sulla testata giornalistica online “www.tuttopotenza.com” riportante le dichiarazioni rilasciate dal sig. Voglino Renato.
Quanto alla valenza lesiva delle affermazioni, si ritengono valicati i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica. Come noto, infatti, il diritto di critica per avere efficacia scriminante deve essere pertinente e continente, non deve trasmodare in attacchi offensivi di natura personale, limitandosi ad esprimere un motivato dissenso manifestato in modi, forme e contenuti adeguatamente misurati.
Certamente si collocano al di fuori di tali confini le espressioni usate dal sig. Voglino e indirizzate nei confronti dell’arbitro della gara Brindisi – AZ Picerno del 23.5.21, della classe arbitrale nonché della società AZ Picerno, in particolare laddove ripetutamente imputa a costoro “cattiva fede, c’è qualcuno che vuole il Brindisi giù a discapito di queste società addirittura penalizzate l’anno scorso per illecito sportivo, io trovo proprio una mancanza di rispetto allucinante”, “Quello che dobbiamo fare a livello di esposti è chiaro che non ci prenderanno in considerazione perché c’è malafede. Nella partita di ieri, e me ne assumo le responsabilità di ciò che dico, c’è malafede, assolutamente malafede”, “Oggi c’è malafede, oggi c’è malafede. Spero che i miei presidenti possano fare un esposto perché un arbitro del genere è giusto che non arbitri mai più, perché è un dilettante, proprio allucinante”.
Si tratta, a ben vedere, di dichiarazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione piattaforma web e su testate giornalistiche online) e che travalicano ampiamente i limiti del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti. Le suddette dichiarazioni fanno, infatti, chiaramente riferimento a supposti favori arbitrali nei confronti della società AZ Picerno, in violazione del principio di imparzialità inerente alla funzione dell’arbitro. Al tempo stesso, nelle suddette dichiarazioni si insinua una preordinazione della classe arbitrale, e non solo, ai danni della società SSD Brindisi Football Club.
Le riportate affermazioni, mai smentite dal deferito, comportano, ad avviso del Collegio, la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, valicando il legittimo esercizio del diritto di critica il quale richiede non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto, ma che i fatti narrati non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l’accostamento allusivo di fatti a persone alteri la portata ed il significato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo ed ingannevole l’opinione espressa.
1.1. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare definitivamente pronunciando irroga al sig. Renato Voglino la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 22 luglio 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN – SD del 22 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13013/758 pf20-21/GC/am del 21 giugno 2021 nei confronti del sig. Renato Voglino – Reg. Prot. 144/TFN-SD"