F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN – SD del 2 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. . 00064 /626pf20-21/GC/blp del 2 luglio 2021 nei confronti del sig. Bramucci Marco, della società ASD Città di Falconara, del sig. Montenovo Sandro e della società ASD Vigor Macerata – Reg. Prot. 1/TFN-SD
Decisione/0016/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Amedeo Citarella – Componente;
Andrea Fedeli – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 00064 /626pf20-21/GC/blp del 2 luglio 2021 nei confronti del sig. Bramucci Marco, della società ASD Città di Falconara, del sig. Montenovo Sandro e della società ASD Vigor Macerata, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 2.7.2021 il Procuratore Federale deferiva avanti questo Tribunale:
1) il sig. Bramucci Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Città di Falconara (Divisione Calcio a 5 – Serie A Femminile), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9, comma 2 del CGS, avendo lo stesso presenziato all’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Marche convocata per il giorno 09.01.2021 presso il Palasport “Palaprometeo” di Ancona, via Cameranense, intrattenendosi con diversi presenti e introducendosi nel locale in cui era in corso lo scrutinio delle schede di voto, nonostante versasse in stato di inibizione in forza dei seguenti dispositivi del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e della loro concatenazione temporale:
- n. 122/TFN del 19.06.2020 (Deferimento n. 12409/870pfl9-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 165/TFN-SD), inibizione per mesi 2;
- n. 132/TFN del 26.06.2020 (Deferimento n. 13133/982 pfl9-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara -Reg. Prot. n. 177/TFN-SD), inibizione per mesi 3;
- n. 5/TFN del 10.09.2020 (Deferimento n. 2457/980pfl9-20/GC/blp del 25.08.2020 nei confronti del sig. Bramucci Marco e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 215/TFN-SD), inibizione per mesi 4;
- il sig. Montenovo Sandro, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Vigor Macerata, per rispondere A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS avendo, in data 08/01/2021, sottoscritto il “Modello B - Delega di Rappresentanza Intra Societaria” delegando per la partecipazione all’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Marche convocata per il giorno 09.01.2021 tale Giampaoletti Massimo, qualificato come Dirigente della ASD Vigor Macerata dal 01.07.2020, il cui nominativo non compare tuttavia nei fogli di censimento s.s. 2020/2021 di detta società; B) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza giustificato motivo, all’audizione convocata dall’Ufficio della Procura Federale (a mezzo pec del 13.05.2021 ore 14:39 regolarmente consegnata; mittente: amministrazione.marche@pec.figcmarche.it; destinatario: asdvigormacerata@pec.net) presso il Comitato Regionale Marche nella sede di Ancona, sita in Via Schiavoni snc per il giorno 17 maggio 2021 alle ore 17,00, manifestando solo successivamente al Collaboratore della Procura Federale la volontà di non presentarsi senza fornire motivazioni al riguardo;
- società ASD Città di Falconara per rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento di Bramucci Marco;
- società ASD Vigor Macerata, per rispondere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento di Montenovo Sandro.
Le memorie difensive
Nei termini di rito, il sig. Marco Bramucci ha fatto pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti, evidenziando, in particolare, la circostanza di trovarsi il giorno 9 gennaio 2021 all’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche esclusivamente nella veste di redattore di una testata giornalistica. Concludeva pertanto per l’insussistenza dell’addebito. Il sig. Sandro Montenovo non ha depositato memoria difensiva.
Il dibattimento
All’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021, hanno preso parte l'avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura Federale, ed il sig. Marco Bramucci. L’avv. Ricciardi, richiamato il deferimento e gli atti posti a fondamento del medesimo, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Bramucci, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Città di Falconara, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per il sig. Sandro Montenovo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Vigor Macerata, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda
Prendeva quindi la parola il sig. Marco Bramucci il quale, richiamato il contenuto della memoria difensiva ed illustrate le ragioni della ritenuta insussistenza degli addebiti, concludeva per il proscioglimento. All’esito della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
Il procedimento trae origine dall’esposto presentato in data 20 marzo 2021 dai sig.ri Giorgio Bottacchiari, Romano Cremonesi, Mosè Mughetti, Agostino Scarpini, Consiglieri Regionali del CR Marche unitamente al sig. Angelo Camilletti, candidato presidente non eletto, che lamentavano asserite irregolarità riscontrate nello svolgimento dei procedimenti preliminari e nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Marche, svoltasi, in Ancona il 9 gennaio 2021, tra le quali venivano in evidenza i fatti oggetto del presente procedimento.
Esperite le indagini, ascoltati i convocati ed esaminati i documenti acquisiti, veniva notificato, ai soggetti deferiti l’avviso di conclusione delle indagini.
All’esito dell’esame delle risultanze istruttorie e della memoria depositata dal sig. Bramucci, ritiene il Tribunale che il deferimento è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Marco Bramucci
Com’è noto, ai sensi dell’art. 9, n. 2, CGS, “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a)il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h)” .
Nel caso di specie, il 9 gennaio 2021, data dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Marche, il sig. Bramucci versava in stato di inibizione in forza dei seguenti dispositivi del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e della loro concatenazione temporale:
- n. 122/TFN del 19.06.2020 (Deferimento n. 12409/870pfl9-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 165/TFN-SD), inibizione per mesi 2;
- n. 132/TFN del 26.06.2020 (Deferimento n. 13133/982 pfl9-20 GC/LDF/am del 10.06.2020 nei confronti del sig. Marco Bramucci e della società ASD Città di Falconara -Reg. Prot. n. 177/TFN-SD), inibizione per mesi 3;
- n. 5/TFN del 10.09.2020 (Deferimento n. 2457/980pfl9-20/GC/blp del 25.08.2020 nei confronti del sig. Bramucci Marco e della società ASD Città di Falconara - Reg. Prot. n. 215/TFN-SD), inibizione per mesi 4.
Il sig. Bramucci giustifica, tuttavia, la propria presenza alla suddetta assemblea sostenendo che la stessa sarebbe avvenuta in qualità di Proprietario, Amministratore e Redattore della propria a testata giornalistica.
Sul punto occorre, evidenziare che il sig. Bramucci - come dallo stesso riconosciuto nel corso dell’audizione dell’11 aprile 2021 e ribadito nella memoria difensiva - ha ammesso di non aver mai richiesto alcun accredito al CR Marche; onere al quale avrebbe dovuto adempiere nel caso in cui avesse inteso partecipare all’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Marche in qualità di proprietario/amministratore/redattore di una testata giornalistica; ciò gli avrebbe consentito di disporre di credits legittimanti la partecipazione a tale titolo.
Risulta inoltre in atti (cfr: produzione fotografica allegato 8 bis, dichiarazioni dei sig.ri Camilletti e Panichi): da un lato che il sig. Bramucci si è recato in zone vietate ai soggetti non autorizzati accedendo, in particolare, ai luoghi nei quali erano in corso le operazioni di scrutinio dei voti dall’altro lato che il sig. Bramucci era presente nel parterre (non sugli spalti) intrattenendosi a colloquio con diversi soggetti
Laddove il sig. Bramucci avesse voluto assistere all’Assemblea nella veste di Proprietario, Amministratore e Redattore della testata giornalistica “Futsal Marche.it” avrebbe dovuto cautelativamente accreditarsi presso l’organizzazione e ciò anche ove l’acquisizione dei credits non fosse stata espressamente richiesta, poiché la condizione di inibizione nella quale versava avrebbe richiesto la massima diligenza e cautela nel legittimare quello che altrimenti avrebbe configurato, come di fatto configura, una violazione dei provvedimenti restrittivi comminati.
Quanto detto e documentato in atti, vale ad affermare la responsabilità disciplinare del sig. Bramucci per la condotta di cui sopra, posta in essere in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 9, comma 2 del CGS.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Presidente Marco Bramucci.
Sandro Montenovo
Nel corso delle indagini, dall’esame, a campione, di circa cinquanta Modelli B, con riferimento alla Società ASD Vigor Macerata emergeva che il Presidente della Società, sig. Sandro Montenovo delegava il Dirigente Massimo Giampaoletti, in sostituzione del Presidente stesso.
Tuttavia, i successivi accertamenti esperiti mediante l'acquisizione, presso il CR Marche, del relativo organigramma, permettevano di stabilire che nell'ASD Vigor Macerata, nella Stagione Sportiva 2020/2021, non era ricompreso nessun dirigente a nome Massimo Giampaoletti.
Alla luce di quanto sopra, con PEC del 13 maggio 2021, il Montenovo veniva convocato per il giorno 17 maggio 2021, alle ore 17,00, nella sede di Ancona, sita in Via Schiavoni snc.
Alla data ed ora indicata, il sig. Montenovo non si presentava.
A seguito della notifica al sig. Montenovo dell’avviso di conclusione delle indagini, lo stesso non provvedeva al deposito di alcuna memoria difensiva.
Quanto accertato in atti, documentalmente provato, vale ad affermare la responsabilità disciplinare del sig. Montenovo per l’intervenuta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS anche in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, senza giustificato motivo. La società ASD Vigor Macerata risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Presidente Sandro Montenovo.
Quanto sopra osservato, si ritiene rispondente agli illeciti commessi, in linea con i precedenti di questo Tribunale, irrogare le sanzioni richieste dalla Procura Federale
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Bramucci, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Città di Falconara, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per il sig. Sandro Montenovo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Vigor Macerata, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Carlo Sica
IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli
Depositato in data 2 agosto 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN – SD del 2 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. . 00064 /626pf20-21/GC/blp del 2 luglio 2021 nei confronti del sig. Bramucci Marco, della società ASD Città di Falconara, del sig. Montenovo Sandro e della società ASD Vigor Macerata – Reg. Prot. 1/TFN-SD"