F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN – SD del 2 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13203 /296pf20-21/GC/blp del 28 giugno 2021 nei confronti del sig. Bruno Bevilacqua, della società SSDARL Ternana Calc. Femm., del sig. Massimo Cascio Gioia e della società SSDARL Catania FC Librino C. a 5 – Reg. Prot. 132bis/TFN-SD

 

Decisione/0017/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 13203 /296pf20-21/GC/blp del 28 giugno 2021 nei confronti del sig. Bruno Bevilacqua, della società SSDARL Ternana Calc. Femm., del sig. Massimo Cascio Gioia e della società SSDARL Catania FC Librino C. a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale in data 27 giugno 2021 ha deferito a questo Tribunale i sig.ri Bruno Bevilacqua e Massimo Cascio Gioia, nella loro rispettiva qualità di presidente e legale rappresentante il primo della SSDARL Ternana Calcio Femminile ed il secondo della SSDARL Catania FC Librino C. a 5, per rispondere ciascuno per quanto di propria competenza della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC, in relazione a quanto previsto dai CU nn. 1006 e 1007 del 19.06.2018 e/o dai CU nn. 1145 e 1146 del 12.06.2019, nella parte in cui risultavano stabilite le date del 31.10.2018 (CU nn. 1006 e 1007 del 19.06.2018) e del 31.10.2019 (CU nn. 1145 e 1146 del 12.06.2019) come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento di cui ai citati CU.

Ha altresì deferito le Società SSDARL Ternana Calcio Femminile e SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS – FIGC per le violazioni ascritte ai rispettivi legali rappresentanti.

Più in particolare era risultato che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 le due Società avevano versato alla Divisione Calcio a 5 LND, nonostante che tale forma di pagamento fosse inammissibile, delle somme a mezzo di assegni bancari scadenzati in epoca successiva al 31 ottobre 2018, data ultima fissata con il CU n. 1006 del 19.06.2018; si trattava per la SSDARL Ternana Calcio Femminile di assegno datato 11.01.2019 di 1.485,00, versato in banca il 22 gennaio 2019 e per la SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5 di assegno datato 05.03.2019 di 1.750,00, versato in banca lo stesso giorno.

L’attuale deferimento si inquadra in un ben più ampio procedimento, che ha coinvolto più tesserati ed in merito al quale questo Tribunale ha pronunciato le decisioni nn. 156, 158 entrambe del 10 giugno 2021 e la n. 1 dell’8 luglio 2021, alle quali per brevità ci si riporta.

Questo Tribunale, a margine del procedimento conclusosi con la decisione n. 158, a mezzo di ordinanza n. 23 di pari data, rilevato che quanto ai deferiti Bruno Bevilacqua, Massimo Cascio Gioia, SSDARL Ternana Calcio a 5 Femminile e SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5, risultava un vizio della notifica del deferimento, ordinava lo stralcio delle posizioni dei suddetti e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.

La Procura Federale rinnovava tempestivamente e ritualmente il deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, dopo aver evidenziato l’avvenuta notifica del deferimento a mezzo di distinte lettere raccomandate e dopo aver illustrato il deferimento stesso anche nei termini del più ampio procedimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per i sig.ri Bruno Bevilacqua e Massimo Cascio Gioia inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno; per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile ammenda di 300,00 (trecento); per la Società SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5 ammenda di 350,00 (trecentocinquanta).

In data 16 luglio 2021 il sig. Bruno Bevilacqua ha trasmesso a questo Tribunale (e per conoscenza alla Procura Federale), per sé e per la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, una nota attraverso la quale ha affermato che la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, di cui all’epoca era il presidente, l’11 gennaio 2019 aveva corrisposto alla Divisione Calcio a 5 il pagamento di 1.485,00 portato da un assegno circolare, che era stato consegnato prima dell’inizio della gara ad un commissario della detta Divisione, che, proveniente da Roma, aveva raggiunto il Palazzetto PaladiVittorio di Terni; ha precisato nella nota di non ricordare il nome di detta persona.

Si sono altresì collegati il sig. Massimo Cascio Gioia e per la Società SSDARL Catania FC Librino C. a 5 il sig. Antonio Marletta, attuale presidente di detta Società.

Entrambi, prendendo la parola, hanno ammesso i fatti posti a base del fondamento; hanno eccepito la loro buona fede, ponendo l’accento sulla effettiva attività della Società, finalizzata alla educazione sportiva dei giovani.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dai report Poste Italiane che il Deferimento è stato consegnato a ciascuno dei deferiti il 7 luglio 2021; con il che viene rimossa la causa che aveva indotto questo Tribunale allo stralcio della posizione degli odierni deferito dal procedimento n. 12001/296pf20-21 (cfr. ordinanza sub. cit.).

Da altro report Poste Italiane risulta che la comunicazione di fissazione udienza è stata consegnata a ciascuno dei deferiti il 13 luglio 2021; il contraddittorio si è pertanto correttamente instaurato.

Nel merito il deferimento è fondato.

Nel corso delle indagini della Procura Federale, che erano state avviate su segnalazione della Procura Generale dello Sport, era emerso che alcune società aveva versato alla Divisione Calcio a 5 assegni bancari scadenzati in epoca successiva al 31 ottobre 2018; si era trattato, tra le altre, delle Società SSDARL Ternana Calcio Femminile e SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5.

Deve evidenziarsi al riguardo che, come già motivato da questo Tribunale nelle precedenti decisioni, “le prove raccolte dalla Procura Federale erano consistite nei riscontri documentali e contabili circa la data di emissione degli assegni ovvero il loro incasso, nonché nelle dichiarazioni rese all’Organo inquirente dalla responsabile dell’Ufficio amministrativo della Divisione Calcio a 5, sig.ra Antonina Vetrano, e nella documentazione da essa prodotta, nonché dalle dichiarazioni rese dal sig. Fabrizio De Felice, segretario della Divisione Calcio a 5, entrambe le quali hanno confermato specificatamente le ipotesi di illecito perseguite dalla Procura Federale. Tanto basta per ritenere pienamente sussistenti le responsabilità delle Società deferite e dei loro rispettivi rappresentanti legali; vale per questi ultimi la sussistenza del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il sodalizio sportivo, quale ente rappresentato e coloro che hanno agito in nome della società in qualità di legali rappresentanti secondo la normativa federale” (cfr. decisione 8 luglio 2021, sub. cit.).

Il deferimento va pertanto accolto, con conferma delle inibizioni a carico dei sig.ri Bruno Bevilacqua e Massimo Cascio Gioia, all’epoca dei fatti rispettivi presidenti legali rappresentanti della Società deferite, ma con ammende inferiori al chiesto, in misura riportata nel dispositivo, che appare equo adottare in relazione al comportamento processuale delle stesse Società, di aperta ammissione di responsabilità, ritenendo che tali circostanze siano suscettibili di essere ricondotte nell’ambito dell’art. 13 CGS – FIGC.

Il dispositivo P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare definitivamente pronunciando irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Bruno Bevilacqua, giorni 30 (trenta) di inibizione;

  • per la società SSDARL Ternana Calc. Femm., euro 200,00 (duecento/00) di ammenda;
  • per il sig. Massimo Cascio Gioia, giorni 30 (trenta) di inibizione;
  • per la società SSDARL Catania FC Librino C. a 5, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

Valentino Fedeli

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 2 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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