F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN – SD del 12 Agosto 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 682/620pf20-21/GC/ac del 23 luglio 2021 nei confronti dei sigg.ri Raiola Filippo, Trapani Raffaele e della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione/0022/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Andrea Giordano – Componente (Relatore);

Fabio Micali – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 12 agosto 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 682/620 pf20-21/GC/ac del 23 luglio 2021 nei confronti dei Sigg.ri Raiola Filippo, Trapani Raffaele e della società Paganese Calcio 1926 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 23 luglio 2021 a carico di:

  • sig. Trapani Raffaele, all’epoca dei fatti inserito nei moduli di censimento della Società Paganese Calcio 1926 s.r.l. con la carica di Procuratore, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, con riferimento al C.U. 78/A del 1.9.2020 relativo alla osservanza dei protocolli sanitari, e, in particolare, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità sportiva, e in particolare per essersi materialmente attivato affinché il sig. Ezio Capuano, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei registri del Settore Tecnico della F.I.G.C. (n. 844470 Uefa Pro), avesse accesso agli impianti sportivi della società Paganese in occasione della gara del Campionato di Lega Pro Paganese-Viterbese del 3.3.2021, senza averne titolo, accedendo alla cosiddetta “Zona 1” e si posizionasse per quasi tutta la durata della gara nella tribuna normalmente destinata agli spettatori (“Zona 2”);
  • sig. Raiola Filippo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e come tale legato da rapporto di immedesimazione organica con tale società, per violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, con riferimento al C.U. 78/A del 1.9.2020 relativo alla osservanza dei Protocolli Sanitari, per aver consentito la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. che il sig. Ezio Capuano, nella qualità di cui sopra, avesse accesso agli impianti sportivi della società Paganese in occasione della gara del Campionato di Lega Pro Paganese-Viterbese del 3.3.2021, senza averne titolo, accedendo alla cosiddetta “Zona 1” e si posizionasse per quasi tutta la durata della gara nella tribuna normalmente destinata agli spettatori (“Zona

2”);

  • società Paganese Calcio 1926 s.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai suddetti sig.ri Filippo Raiola e Raffaele Trapani, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata e per l’inosservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dalla F.I.G.C. e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti.

L’accordo ex art. 127 C.G.S.

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, C.G.S. – F.I.G.C. vigente, la Procura federale e l’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti, hanno depositato istanza di accordo ex art. 127 C.G.S. che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati per la Procura federale e l’Avv. Monica Fiorillo per i tre deferiti, difensori che hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, C.G.S.; esaminate le sanzioni ai sensi dell’art. 127, comma 3, C.G.S., così determinate:

  • quanto a Trapani Raffaele, la sanzione base di mesi 6 (sei) di inibizione, diminuita in mesi 4 (quattro) di inibizione, commutata in Euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
  • quanto a Raiola Filippo, la sanzione base di mesi 4 (quattro) di inibizione, diminuita in mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione, commutata in Euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;
  • quanto alla società Paganese Calcio 1926 s.r.l., la sanzione base di Euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda, diminuita nella misura di Euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Collegio, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, è stata presentata rituale proposta di accordo; visto il citato art. 127 C.G.S., a tenore del quale “1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le

ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”, fermo rimanendo che “L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” e che “Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”; ritenuto che il rito deflattivo in questione risponde al generale favore, che anima l’ordinamento giuridico, per le tecniche di risoluzione alternativa (c.d. A.D.R.); ritenuto che tale favore è vieppiù consonante con i principi che permeano il diritto sportivo, ove massimamente rileva il dovere di collaborazione (v., ad es., l’art. 128 C.G.S.) insieme ai canoni di lealtà, correttezza e probità (art. 2 Cost.; art. 4 C.G.S.), e il relativo processo, in cui il principio di ragionevole durata (art. 6 C.E.D.U.; art. 111, c. 2, Cost.; art. 44, c. 2, C.G.S.) assume primaria importanza (si pensi, a titolo di esempio, all’art. 44, u.c., C.G.S., che, con un dettato di opposto tenore rispetto ai giudizi civile e amministrativo, fa della perentorietà dei termini la regola); rilevato che, nel caso che ne occupa, non ricorrono le ipotesi di esclusione contemplate dal comma 7 dell’art. 127 C.G.S. (“Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti

commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale”); rilevato, altresì, che le parti hanno, in sede accordo, espresso e, in sede di udienza, ribadito il loro concorde avviso sulla qualificazione dei fatti (quanto al sig. Trapani, la materiale attivazione affinché il sig. Capuano – tesserato e dopo esonerato dalla società Potenza – avesse accesso agli impianti sportivi della società Paganese; quanto al sig. Raiola, l’aver consentito con culpa in

vigilando che il sig. Capuano ponesse in essere la contestata condotta; quanto alla società Paganese, gli estremi della c.d. responsabilità diretta ex art. 6, c. 1, C.G.S. per la condotta dei sig.ri Raiola e Trapani); ritenuto che tale qualificazione è allineata alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello; ritenuto che, in relazione all’atteggiarsi dei fatti, per come prospettati, le sanzioni finali, differenziate in ragione delle ascritte responsabilità (segnatamente, Euro 6.000,00 per il sig. Trapani e Euro 4.000,00 per il sig. Raiola e la società Paganese), appaiono congrue; ritenuto che il canone di proporzionalità, che deve ispirare la comminatoria in concreto delle sanzioni (ad es., C. Giust. U.E., 25 febbraio 2010, C-562/08; C. Giust. U.E., 20 marzo 2018, C-524/15), risulta essere stato osservato; comunicato, infine, ai deferiti che le ammende dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio giusta bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia degli accordi intervenuti tra le parti e, per l’effetto, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • per il sig. Trapani Raffaele, Euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
  • per il sig. Raiola Filippo, Euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;
  • per la società Paganese Calcio 1926 s.r.l., Euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

 

IL PRESIDENTE Andrea Giordano Carlo Sica

 

Depositato in data 12 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia    

 

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