F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN – SD del 9 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 12744/230 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 nei confronti della società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic. – Reg. Prot. 139/TFN-SD

Decisione/0003/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0128/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente;

Andrea Giordano – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12744/230 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 nei confronti della società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 10 giugno 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, datata 19 novembre 2020 (prot. n. 6159/230pf20-21/GC/gb), a carico:

1) della società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS ascritta al proprio rappresentante sig. Tomasi Antonio, Presidente della società al momento dei fatti.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del 6 luglio 2021, alla quale è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) a carico della società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic.

È altresì comparso il sig. Antonio Tomasi, che ha evidenziato la propria buona fede, già rappresentata in sede di deduzioni scritte, in relazione alla mancata conoscenza del Comunicato Ufficiale di ratifica dell’accordo intervenuto con la Procura federale. La decisione

Il deferimento è fondato.

È, infatti, d’uopo rilevare che, ai sensi dell’art. 32, comma 5, CGS, “La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

In attuazione del richiamato dettato, il Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 – s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 chiaramente dispone, al punto 4, che le società sportive debbano corrispondere, entro il perentorio termine individuato, la quota di iscrizione (“L’importo risultante dall’iscrizione on-line riferito alle voci sottoindicate al punto 4B dovrà essere versato a mezzo

assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestati a Divisione Calcio a 5 – FIGC – Lega Nazionale Dilettanti”) e, al successivo punto 5, che le stesse debbano altresì presentare rituale fideiussione (così recita il Comunicato: “fideiussione bancaria a

prima richiesta con scadenza 31 luglio 2021, di importo modulato in relazione alla categoria di competenza”).

Lungi dall’atteggiarsi a meri formalismi, gli adempimenti appaiono preordinati alla dimostrazione della serietà della domanda (la cui puntuale presentazione consente la buona e ordinata amministrazione del campionato) e della solidità dell’assetto delle società che chiedono l’ammissione; la loro osservanza deve essere indistintamente garantita, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n.

34/2014).

Come è stato, del resto, statuito da questo Tribunale, con conclusioni estensibili mutatis mutandis anche al requisito della ritualità e tempestività della domanda di partecipazione, “La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento

preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato […], da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive” (Tribunale Federale Nazionale FIGC, decisione n. 82/2020).

Ora, consta agli atti la segnalazione della Co.Vi.So.D. del 22 settembre 2020, con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A maschile – s.s. 2020/2021 della società ASD Carrè Chiuppano aveva dato esito negativo in ragione: 1) della mancanza della quota di iscrizione (punto 4 del C.U. del 6 luglio 2020 a.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 - LND); 2) dell’omessa presentazione della fideiussione (punto 5 del C.U. n. 6 del 6 luglio 2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 – LND).

Parimenti ex actis consta l’avvenuta, rituale, comunicazione della conclusione delle indagini della Procura Federale nei confronti di Tomasi Antonio, per violazione dell’art. 32, comma 5, CGS, non avendo il medesimo corrisposto la quota di iscrizione né presentato la, parimenti dovuta, fideiussione; nonché della società ASD Carrè Chiuppano (della quale Tomasi Antonio era legale rappresentante al tempo dei fatti contestati), per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Il deferimento è intervenuto all’esito del mancato adempimento, da parte della società, dell’accordo raggiunto a valle della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS (si veda il Comunicato Ufficiale n. 242/AA della FIGC insieme al successivo Comunicato Ufficiale n. 372/AA della FIGC, con cui si è dato atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo per omesso versamento dell’ammenda nel perentorio termine di legge).

Emergendo agli atti prove univoche della mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 nonché dell’omesso adempimento dell’accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale (accordo pubblicato come da regolamentazione federale, che ogni società è onerata a conoscere), non ricorrono margini per accogliere le deduzioni del deferito, che si è limitato a invocare la propria “assoluta buona fede”.

È, del resto, vero che, essendo il Campionato a numero chiuso e ponendosi tutte le società in concorso tra loro, ogni deroga all’applicazione della lex specialis della procedura si traduce in una violazione del principio del pari trattamento, che non può non essere uniformemente garantito (in termini, Cons. St., sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, che correttamente valorizza il principio della par condicio siccome “la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società”); come è, parimenti, innegabile il dato per cui i Comunicati Ufficiali della FIGC vengono pubblicati sul sito istituzionale della Federazione, determinando pubblicazione siffatta la piena efficacia dei deliberati, soggetti al regime di legale conoscenza in quanto conoscibili secondo ordinaria diligenza (così l’art. 126, comma 5, CGS: “Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia”).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga alla società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic. la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00 (seicento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE    IL PRESIDENTE Andrea Giordano Carlo Sica

 

Depositato in data 9 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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