F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN – SD del 9 Luglio 2021 (motivazioni) – Ricorso dell’A.E. sig. Fabrizio Pasqua – Reg. Prot. 134/TFN-SD

Decisione/0004/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);

Amedeo Citarella – Componente;

Paolo Clarizia – Componente; Valentina Ramella – Componente; sul ricorso proposto dall’A.E. Sig. Fabrizio Pasqua della Sezione AIA di Tivoli

contro

- Associazione italiana arbitri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Di Stasio (c.f. DSTVLR60A05F912M . pec. distasio@pec.studiodistasio.it)

e nei confronti di - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., non costituita ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 luglio 2021, la seguente

DECISIONE

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FATTO

Con ricorso trasmesso agli epigrafati resistenti e depositato in data 4 giugno 2021 il ricorrente come sopra individuato ha chiesto l’annullamento della decisione del 5 maggio 2021 adottata dagli organi tecnici dell’AIA e comunicata informalmente a mezzo mail, con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa dall’attività tecnica e, comunque, di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, se esistenti.

Dopo aver premesso di essere un associato AIA e di appartenere, dalla stagione sportiva 2017/2018, all’Organo Tecnico della CAN, ha riferito di essere stato sospeso, con il provvedimento impugnato, a tempo indeterminato dall’attività arbitrale.

Con un primo motivo di ricorso ha, in via principale, censurato il provvedimento in questione in quanto adottato in carenza di potere, in violazione del combinato disposto dell’art. 25 Regolamento AIA ed art. 11 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (d’ora in poi NFOT), nonché del combinato disposto di cui all’art. 30, comma 4, del Regolamento AIA ed art. 4 n. 6 delle Norme di Disciplina.

In sintesi ha posto in evidenza che, nonostante l’organo tecnico sia competente ad emanare atti di natura e finalità meramente tecnica, frutto di una complessiva valutazione legata alla sussistenza di specifiche inadempienze tassativamente indicate dalle disposizioni di settore, vale a dire tecniche, atletiche e comportamentali, nel caso di specie la sospensione sarebbe stata disposta per condotte di natura disciplinare, sostituendosi, pertanto, agli organi di giustizia preposti ed individuati dall’art. 30, comma 4, del Regolamento AIA.

Ha richiamato, pertanto, l’art. 11 delle NFOT che legittima gli organi tecnici a sospendere dall’impiego, fino a due mesi, gli associati per inadempienze che non investano l’aspetto disciplinare; mentre, nel caso di specie, la sospensione sarebbe avvenuta per effetto di una segnalazione da parte della Presidenza dell’AIA riguardante un’indagine avviata nei confronti del ricorrente. Ha, altresì, contestato la legittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di predeterminazione del periodo di sospensione e per difetto di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso ha criticato radicalmente l’operato degli organi tecnici in quanto violativo del principio di trasparenza ed imparzialità, in quanto, in tal modo hanno, di fatto, operato una sovrapposizione di distinti paradigmi valutativi per la medesima fattispecie, di guisa che la sospensione cautelare proveniente dagli Organi di giustizia sportiva ex art. 30 comma 4 del Regolamento AIA avrebbe comportato una doppia sanzione per la medesima fattispecie.

In altri termini il ricorrente si vedrebbe sospeso cautelativamente per un periodo complessivo di quattro mesi per i medesimi fatti, nonostante che, per ragioni disciplinari, la sospensione cautelativa non potrebbe superare i due mesi.

Sotto altro profilo ha evidenziato che l’Organo tecnico avrebbe dovuto trasmettere la eventuale notizia di ipotesi di illecito agli

Organi di Giustizia ex art. 11 delle NFOT e non sostituirsi ad essi che, ai sensi del più volte citato art. 30, comma 4, del Regolamento AIA avrebbero potuto, su istanza motivata della Procura Arbitrale, disporre la sospensione cautelare, nei limiti ordinamentali.

Ha, poi, posto in risalto il nocumento subito per effetto della vasta eco mediatica che avrebbe gravemente compromesso le future prospettive di carriera del ricorrente pur in assenza di una formalizzazione dell’avvio del procedimento disciplinare.

L’Associazione Italiana Arbitri si è costituita con il patrocinio dell’Avv. Valerio di Stasio che, dopo aver riassunto i fatti di causa ponendo in risalto anche gli esiti dell’indagine condotta dai competenti organi di giustizia sportiva, culminata nell’atto di deferimento del 1° giugno 2021 e sospensione cautelativa da parte della Commissione di disciplina AIA del 10 giugno 2021, ha, in primo luogo, invocato la natura informale della comunicazione telematica impugnata che avrebbe avuto il solo scopo di portare a conoscenza del ricorrente la scelta, di natura tecnica, di non designarlo per le particolari situazioni contingenti che lo coinvolgevano. In particolare, facendo leva sull’autonomia operativa garantita all’Organo Tecnico dall’art.25, comma 2 lett. a), del Regolamento AIA, ha sottolineato l’ampia discrezionalità di detto Organo, al di là della terminologia utilizzata in concreto, di evitare designazioni in assenza delle necessarie condizioni di tranquillità e serenità.

Ha eccepito, poi, l’inammissibilità del ricorso per difetto originario ovvero comunque sopravvenuto dell’interesse ad agire del ricorrente.

Da un lato, infatti, la natura non provvedimentale dell’atto impugnato sarebbe ostativa all’adozione di un provvedimento di annullamento che possa rimuoverne gli effetti, incidendo sull’interesse ad agire ab initio, secondo i canoni di cui all’art.100 c.p.c. Sotto altro profilo, l’avvenuta contestazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Disciplina dell’AIA, formalizzata in data 10 giugno 2021, unitamente alla contestuale sospensione cautelativa disposta fino alla definizione del procedimento di primo grado ex art.30, comma 5, del Regolamento AIA impedirebbe al ricorrente il conseguimento di qualunque risultato utile pur in caso di accoglimento del ricorso.

Nel merito, poi, ha richiamato le particolari ragioni oggettive sottese all’adozione del contestato provvedimento, in quanto, nel periodo attenzionato, il ricorrente non avrebbe garantito le condizioni di serenità e tranquillità per poter essere utilizzato in una partita di Serie A o B del campionato italiano.

A conforto di tale tesi il difensore ha citato anche uno stralcio delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Procura Federale nel corso delle indagini effettuate, dal quale emergerebbe che il medesimo arbitro avrebbe ammesso la sua non perfetta condizione psico fisica.

Il ricorrente, nell’imminenza dell’udienza, ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha ribadito che il provvedimento incide sui propri diritti, in particolare di quello di prestare la propria attività lavorativa e reddituale e che, al momento della impugnata sospensione, non vi era notizia di alcun procedimento disciplinare avviato.

All’udienza del 2 luglio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive tesi ed hanno argomentato come da verbale d’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene che, alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi.

Tali valutazioni, che di seguito si esporranno, prevalgono sui pur evidenti profili di illegittimità che connotano il procedimento seguito dall’Organo tecnico nel caso concreto e che hanno condotto all’adozione di un provvedimento di natura formalmente tecnica, ma sostanzialmente disciplinare, del tutto svincolato da reali motivazioni di natura tecnica; motivazioni che, in quanto contenute nella pur pregevole memoria difensiva, non possono eterointegrare il provvedimento censurato che, pertanto e in quanto di natura sostanzialmente disciplinare, non rientra nella sfera di competenza del cennato Organo tecnico.

Occorre, tuttavia, rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sospensione adottata non è stata disposta a tempo indeterminato bensì fino alla conclusione delle indagini avviate a seguito della segnalazione di presunti illeciti alla Procura Federale.

Tralasciando - in quanto non di competenza di questo collegio - il merito delle contestazioni formulate, ciò che allo stato rileva è l’impossibilità del provvedimento censurato di esplicare attualmente effetti potenzialmente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, sia in ragione della evidente conclusione delle indagini sfociate nell’atto di deferimento del 1 giugno 2021 sia per l’intervenuta contestuale sospensione cautelare, medio tempore disposta dal competente Organo di giustizia sportiva ex art.30, comma 5 ,del Regolamento AIA in data 10 giugno 2021.

Ne deriva che, alla luce della mutata situazione di fatto e di diritto rispetto al momento di comunicazione della mail impugnata, alcun significativo vantaggio utile può derivare al ricorrente dall’annullamento della stessa.

Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che “… la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse alla decisione stessa (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784)” (Cons.St., sez. V, 8 aprile 2014, n.1663).

Nel caso di specie il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere configurabile, allo stato, un interesse di diversa natura alla definizione del ricorso e al ripristino della legittimità, non essendo stata prodotta in giudizio la prova di ulteriori  pregiudizi direttamente riconducibili all’impugnato provvedimento, sia con riferimento alla paventata perdita di future chance, evidentemente non precluse nel caso di conclusione favorevole del procedimento disciplinare, sia con riferimento alla lesione della reputazione del ricorrente per effetto della divulgazione sulla stampa delle notizie aventi ad oggetto la sospensione, lesione peraltro non derivante dalla ripetuta mail ma, appunto, da notizie stampa, sia, da ultimo, con riferimento alla paventata perdita di capacità reddituale, deponendo, invero, in senso contrario, quanto fondatamente affermato dal resistente in udienza, in ordine all’avvenuto raggiungimento del  numero minimo di gare designabili nella stagione sportiva all’epoca in corso e, pertanto, alla conseguente insussistenza di alcun obbligo di designare l’odierno ricorrente per le partite svolte a partire dal 5 maggio 2021. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE

Carlo Sica

        

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 9 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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