F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN – SD del 19 Luglio 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti del sig. Tommaso Becagli e della società SSD ARL Florentia San Gimignano – Reg. Prot. 145/TFN-SD

Decisione/0008/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0135/TFNSD/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente;

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Gaia Golia – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 19 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti del sig. Tommaso Becagli e della società SSD ARL Florentia San Gimignano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 23 giugno 2021, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Tommaso Becagli, Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Florentia San Gimignano, per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS - FIGC, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. Andrea Cerboneschi, indicato dalla società come Allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (punto 2, a.3) dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020);

- la società SSD ARL Florentia San Gimignano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS - FIGC, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Ilaria Agati, per mandato speciale di entrambi i deferiti, hanno depositato un accordo di patteggiamento riguardante il sig. Tommaso Becagli e la società SSD ARL Florentia San Gimignano. Il Tribunale, letta la proposta di accordo;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente;

 esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 dell’articolo citato, così determinate: per il sig. Tommaso Becagli, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; per la società SSD ARL Florentia San Gimignano, sanzione base euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, ridotta di 1/3 – euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre/00), sanzione finale euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Tommaso Becagli e la società SSD ARL Florentia San Gimignano, ai sensi dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente, hanno depositato accordo con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3, CGS - FIGC, secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della citata norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso ai sensi del comma 5 della citata norma, “su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”. Infine, ai sensi del comma 6 della citata norma, “nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta”.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara efficace l’accordo e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Tommaso Becagli, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società SSD ARL Florentia San Gimignano, euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE

Leopoldo Di Bonito       

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 19 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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