F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) – Lorenzo Bordon / ASD OL3 – Reg. Prot. 23/TFN-ST

Decisione/0001/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0110/TFNST/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente, presente in sede;

Roberto Bucchi – Vice Presidente, presente in sede;

Roberto Benedetti – Componente, collegato in modalità di videoconferenza;

Giovanni Chiappiniello – Componente, collegato in modalità di videoconferenza;

Filippo Crocè – Componente (Relatore), presente in sede;

Flavia Tobia – Componente, collegata in modalità di videoconferenza;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 12 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dal calciatore Lorenzo Bordon (n. 7.5.2000 – matr. FIGC 5.242.841) contro la società ASD OL3 (matr. FIGC 918864), al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 28 maggio 2021, depositato presso la cancelleria del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, in data 23 giugno 2021, il calciatore Lorenzo Bordon, rappresentato ed assistito dal proprio difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, ha richiesto lo svincolo per cambio di residenza, ex art. 111 NOIF, dalla società ASD OL3, con sede in Faedis (UD), via Casali Bertossi, n. 17.

Parte ricorrente ha affermato che, dal Comune di Moimacco (UD), nel Friuli, dove viveva con i propri genitori, ha trasferito la propria residenza anagrafica in Piemonte, nel Comune di Torino, per intraprendere gli studi universitari presso il Politecnico del capoluogo piemontese.

A sostegno di quanto affermato e richiesto, il ricorrente ha prodotto certificato di residenza e storico di residenza, documento d’identità, copia raccomandata a.r. del 28 05 2021 n. 05079328015 inviata all’ASD OL3.

Successivamente, con memoria integrativa nei termini, ha prodotto copia della smart card rilasciatagli dal Sistema Universitario Piemontese – Politecnico di Torino ed attestazione di avvenuto versamento delle tasse e contributi universitari per l’anno 2021. La società ASD OL3 non si è costituita.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, riunitosi in data 12 luglio 2021, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha ascoltato l’avvocato del ricorrente, il quale, riportandosi al proprio ricorso ed alla memoria integrativa, ha insistito nella richiesta.

Preliminarmente si afferma la competenza di questo Tribunale in ragione del secondo comma dell’art. 111 NOIF, che concede al calciatore la facoltà di adire direttamente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al fine di ottenere lo svincolo per trasferimento di residenza.

La norma richiamata prevede, inoltre, a pena di inammissibilità, l’obbligatoria contestuale trasmissione del ricorso e della documentazione allegata, alla società contro interessata, nei termini previsti dall’art. 49 n. 4, CGS. Onere che è stato soddisfatto dal ricorrente con l’invio della lettera raccomandata n. 05079328015 del 28 05 2021.

Dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, nel rispetto di quanto sancito dal primo comma dell’art. 111 NOIF, emerge per tabulas, che dalla data del 22 febbraio 2020, il medesimo risiede stabilmente presso il Comune di Torino, al fine di frequentare un corso di studi universitari. Nulla induce a pensare che il trasferimento non sia effettivo, anche perché non è stata manifestata alcuna opposizione dalla società sportiva di appartenenza.

I requisiti sostanziali previsti per lo svincolo dalla società sportiva ASD OL3, quindi, sussistono in ragione del tempo effettivamente trascorso presso la residenza torinese in misura superiore all’anno e in ragione della nuova residenza, stabilita in un Comune di altra Regione rispetto a quella di provenienza, non limitrofa a quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso proposto dal calciatore Lorenzo Bordon e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società ASD OL3, ex art. 111 NOIF, a far data dal 28 maggio 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021, tenuta anche in modalità di videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                               IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                           Gioacchino Tornatore

 

 

Depositato in data 21 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it