F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFNT del 22 Luglio 2021 (motivazioni) – Alcione Milano SSDARL / Simone Guidi – Reg. Prot. 21/TFN-ST

 

Decisione/0003/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0108/TFNST/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

 

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Domenico Apicella – Componente;

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente;

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

Massimo Vasquez Giuliano – Componente;

 

ha pronunciato,

 decidendo nella riunione fissata il giorno 12 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dalla società Alcione Milano SSDARL (matr. FIGC 918780) contro il calciatore Simone Guidi (n. 24.4.2002 - matr. FIGC 5.494.259), avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lombardia LND e pubblicato sul CU n. 48 del 13 maggio 2021, la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 16.06.2021, la società ASD Alcione Milano SSDARL ha impugnato il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Guidi Simone, da parte del Comitato Regionale Lombardia, contestando la seguente motivazione “Dall’esame degli atti pervenuti presso il CR Lombardia risulta che: la società non ha effettuato l’apposizione allo svincolo secondo le modalità sancite dall’art. 109 NOIF. Infatti, non è stato inviato il telegramma di preannuncio di opposizione come da regolamento e copia dell’opposizione non è stata inviata contestualmente al giocatore considerato che non è stata allegata alcuna ricevuta in tal senso. La convocazione inviata al calciatore, inoltre è stata mandata in data successiva alla ricezione della richiesta di svincolo. Pertanto questo Comitato respinge l’opposizione della società confermando il diritto allo svincolo del calciatore.” La ricorrente ha premesso in fatto:

- che il calciatore Guidi Simone è stato tesserato con la ASD Alcione Milano SSDARL dalla stagione 2016/2017, peraltro ceduto in prestito per la stagione 2019/2020 ad altra Società;

- che il sig. Simone Guidi, per la stagione interessata, sarebbe stato convocato con la rosa della prima squadra in quanto il CU del 27.08.2020 avrebbe previsto che, per la categoria in esame, vi era l’obbligo di impiego di un calciatore nato dal 1.01.2002;

- che, nell’attuale stagione sportiva 2020/2021, il calciatore avrebbe manifestato alla società di avere dei problemi con l’allenatore; - che la società, in data 7.10.2020, su richiesta dello sportivo, concedeva il nulla osta affinché lo stesso potesse effettuare gli allenamenti presso un'altra squadra per il periodo dal 7.10.2020 al 30.10.2020;

- che il CR Lombardia avrebbe fissato l’inizio del campionato regionale alla data del 27.09.2020, ma successivamente, a causa della pandemia e tenuto conto della decisione presa dalla Regione Lombardia, lo stesso Comitato Lombardia avrebbe sospeso tutti i campionati a fare data dal 26.10.2020 con possibile ripresa al febbraio 2021;

- che con il DPCM del 14.01.2021 il Governo avrebbe prorogato la sospensione dei campionati fino al 5.03.2021 e di conseguenza anche il CR Lombardia, adeguandosi, ne avrebbe dato comunicazione;

- che a seguito della pubblicazione del CU n.171/A della FIGC del 24.02.21, il CR Lombardia avrebbe dato comunicazione, alle proprie società, di una proroga dei termini di tesseramento e di svincolo per la stagione 2020/2021, senza prevedere alcuna specifica tempistica riguardo alla fattispecie regolata dall’art. 109 NOIF;

- che la ricorrente avrebbe ripreso l’attività con tutti i suoi tesserati, tra cui il sig. Guidi, che, però, non avrebbe riferito le sue intenzioni, né avrebbe partecipato a nessun allenamento, ragione per cui, a detta della ricorrente, non sarebbe stato convocato in nessuna gara del Campionato 2020/2021 di appartenenza;

- che la ricorrente afferma che, poiché il calciatore non si sarebbe presentato ad alcun allenamento, in data 4.05.2021 avrebbe convocato il sig. Guidi per i successivi (a tale data) allenamenti, al fine di verificarne la condizione fisica e valutare il suo possibile utilizzo;

- che, diversamente, il calciatore, in risposta, avrebbe fatto pervenire alla società ed al CR Lombardia con una missiva datata 3.05.21, che la ricorrente afferma essere stata ricevuta in data successiva, una richiesta di svincolo poi accolta dal CR Lombardia; - che in diritto la ricorrente ha contestato che, pur in mancanza dello specifico inoltro del telegramma di preannunzio e di una specifica opposizione ex art. 109 NOIF, la convocazione inviata per conoscenza all’ufficio competente sia sufficiente ad impedire l’ammissibilità e per essa l’accoglimento della richiesta di svincolo in violazione dei principi cardine della normativa in esame.

Avverso tale ricorso si costituiva, resistendo, il calciatore Guidi Simone, eccependo:

- che dalla Stagione Sportiva 2016/2017 è stato tesserato con la società ASD Alcione Milano SSDARL, altresì contestando che, per la stagione 2020/2021, sarebbe stato convocato esclusivamente con la rosa della prima squadra con la quale, infatti, avrebbe partecipato a n. 2 partite di Coppa Italia, in data 13.09.2021 ed in data 19.09.2021, oltre che ad una partita di campionato, in data 27.09.2020;

- di non avere avuto problemi con il tecnico della squadra;

- che in data 6.10.2020 sarebbe stato, senza preavviso, unilateralmente e del tutto inspiegabilmente, rimosso dalla chat di gruppo della prima squadra della società con l’evidente intento di isolarlo dalla squadra medesima, riferendo, a conferma di quanto innanzi, che la Società, in data 16.03.2021, avrebbe richiesto e preteso la restituzione del materiale (Kit) abbigliamento del calciatore, restituzione che sarebbe avvenuta in data 21.03.2021;

- che, fermo quanto innanzi, il resistente ha confermato di avere avuto il nulla osta al fine di poter effettuare gli allenamenti in Società diversa, ma ha eccepito che siffatta concessione non avrebbe e non ha alcuna conseguenza sulla squadra di appartenenza, la quale era ed è l’unica titolare del diritto di disporre del calciatore, che -dunque- è e rimane sempre nella disponibilità della Società; - che, in replica a quanto dedotto dalla reclamante, ed al fine di fondare la richiesta di svincolo, il sig. Guidi ha evidenziato che, in data 11.04.2021, sarebbe ripreso il Campionato dell’Eccellenza, cui l’ASD Alcione Milano SSDARL aderiva, nel corso del quale contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la prima squadra, di cui il Guidi Simone faceva parte, avrebbe disputato 10 gare ufficiali per le quali nessuna convocazione sarebbe giunta allo stesso;

- che per effetto della mancata partecipazione a quattro gare ufficiali di Campionato dell’Eccellenza, il resistente avrebbe proposto la richiesta di svincolo per inattività (giusta raccomandata inviata in data 3.5.2021, regolarmente ricevuta dall’ASD Alcione Milano SSDARL e dal Comitato Regionale Lombardia in data 4.05.2021).

Il resistente ha, altresì, contestato il fatto che, solo in data 5.05.2021 - dunque, il giorno successivo all’avvenuta ricezione della richiesta di svincolo da parte del calciatore - la reclamante lo avrebbe convocato con lettera a.r. per gli allenamenti, citando peraltro- nella lettera di convocazione anche la squadra Juniores, con la quale il sig. Guidi non si sarebbe mai neppure allenato da quando é stato tesserato con l’ASD Alcione Milano SSDARL.

Per i fatti di cui innanzi, il resistente ha insistito sostenendo l’esistenza di tutti i presupposti per lo svincolo del calciatore, ai sensi dell’art. 109 NOIF, avendo la prima squadra, in data 11.04.2021 ripreso regolarmente le gare ufficiali del Campionato d’Eccellenza, nel corso del quale la stessa ha disputato ben 10 partite, a nessuna delle quali avrebbe preso parte -per mancata convocazione- il Guidi Simone (allegando documentazione relativa alle gare disputatesi in data 11.04.2021, 18.04.2021, 25.04.2021 e 2.05.2021), altresì precisando di non avere mai giocato, dal 2016 (anno in cui è avvenuto il tesseramento con l’ASD Alcione Milano SSDARL), né di essere stato mai convocato, né di avere mai partecipato ad allenamenti, con la squadra Juniores, facendo parte per la stagione 2020/2021, della rosa della prima squadra. Insistendo nel ritenere del tutto legittima la richiesta di svincolo del medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 NOIF.

Successivamente le parti depositavano memorie di replica, contrastando le argomentazioni avverse ed insistendo sulle proprie richieste.

Verificata la ritualità del reclamo e il rispetto della normativa vigente nella sua totalità, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, decidendo nel merito, osserva:

Il ricorso non merita accoglimento e va respinto.

Osserva questo Tribunale che, in punto di diritto, il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo è stato adottato dal CR Lombardia nel rispetto del dettato di cui all’art. 109 NOIF. Va, infatti, rilevato che risulta provato (e per altro non contestato) che la Società reclamante, benché messa a conoscenza della richiesta di svincolo, così come previsto dal comma 2 dell’art 109 NOIF, non abbia proposto alcuna opposizione ed essendo lo svincolo stato richiesto nei termini indicati dalle NOIF – termini da considerarsi come finali – e con le modalità previste dalla norma, stante la mancata opposizione da parte della Società, in ossequio a quanto specificamene disposto dal 5 comma del precitato art. 109 NOIF, il Comitato Regionale ha correttamente provveduto ad accogliere la richiesta del calciatore Guidi. Va, inoltre, considerato che non può condividersi in senso contrario la tesi sostenuta dalla società, in base alla quale la richiesta di convocazione per la valutazione delle condizioni fisiche del calciatore, ai fini di un possibile impiego dello stesso (racc. del 4 maggio 2021, inviata dopo la ricezione della richiesta di svincolo) sia stata sufficiente ad impedire l’accoglimento della richiesta del calciatore. Nel caso concreto, il CR Lombardia ha correttamente ritenuta inidoneo tale atto, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo il quale la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente deve provvedere allo svincolo dello stesso”. Da quanto sopra detto deriva che, in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, i Comitati debbano provvedere allo svincolo.

Fermo tale assorbente motivo questo Tribunale, sebbene sufficiente quanto innanzi, ritiene che il ricorso vada, altresì, respinto anche nel merito, in quanto infondato.

La società (sempre con la memoria inviata a questo Tribunale in data 13.03.2021), dopo la notifica del reclamo oggetto dell’odierno procedimento, ha confermato di non essersi opposta ritenendo che la richiesta di svincolo fosse da ritenersi irricevibile, in quanto la normativa prevedrebbe che tale richiesta possa essere inoltrata nel periodo intercorrente tra la fine del campionato ed il 15 giugno della stagione sportiva di riferimento.

In primo luogo, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine inziale: quindi, spetta effettivamente al Giudicante valutare, in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore che si trovi “a disposizione della Società entro il 30 novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva. Se ne deve dedurre che il calciatore, per invocare il diritto allo svincolo per inattività, deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società abbia disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nei commi 1 e 4). Orbene, il fatto che il sig. Guidi fosse a disposizione della società, nei termini di cui innanzi, è dimostrato e provato laddove a nulla rileva, in questa sede, che lo stesso fosse stato autorizzato ad allenarsi (peraltro per breve periodo) presso un'altra squadra, non potendosi revocare in dubbio che l’unica squadra autorizzata all’impiego dello stesso fosse e continuasse ad essere quella per cui il sig. Guidi risultava essere tesserato e cioè la reclamante, che ben avrebbe potuto impiegare lo stesso nelle successive gare ufficiali. Va, inoltre, osservato che appaiono altresì infondate le contestazioni della società relative all’impiego del calciatore nel campionato Juniores e non in quello di Eccellenza (ove giocava il calciatore), laddove tale scelta della società prescinde dalla volontà del sig. Guidi sul quale era ed è posto il dovere di essere a disposizione della società e di rispondere alle convocazioni della stessa. Alla luce di ciò si deve dedurre che il calciatore, per vedersi confermato il diritto allo svincolo per inattività, ha dimostrato di essere a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte, non essendo stati provati dalla società i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4. Risultando provate tali circostanze, il reclamo proposto dalla Società Alcione risulta infondato e deve essere respinto.

In ultimo ed in relazione al regime delle spese, va rilevato che, in presenza della istanza di condanna alle spese di lite avanzata dal difensore della parte resistente in questa sede di giudizio, il Tribunale ritiene, anche in considerazione del mancata tempestiva e rituale opposizione alla richiesta di svincolo, alla mancata presentazione all’odierna udienza ed ai precedenti di questo Collegio, determinare tale importo nella misura minima di euro 500,00, ponendole a carico della parte reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti respinge il ricorso proposto dalla società Alcione Milano SSDARL e, per l’effetto, conferma lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Simone Guidi, emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND, di cui al CU n. 48 del 13 maggio 2021.

 

Condanna, ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte delle spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

Eugenio Maria Patroni Griffi                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 22 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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