F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFNT del 3 Agosto 2021 (motivazioni) – SSD Alatri Calcio arl – Reg. Prot. 2/TFN-ST

 

Decisione/0004/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0002/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

 

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Domenico Apicella – Componente;

Roberto Benedetti – Componente (Relatore);

Giovanni Chiappiniello – Componente;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 26 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società SSD Alatri Calcio arl (matr. FIGC 935676) avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND (calciatori Andrea Adamo n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; Federico Christian n. 9.9.1998 -5.809.487; Matteo Adamo n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; Andrea Rizzuto n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598; Mirko Marini n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684), la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con mail in data 30 giugno 2021, la società SSD Alatri Calcio a rl (matr. FIGC 935676) ricorre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett.

a) CGS – FIGC avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND riguardanti i calciatori Andrea Adamo n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; Federico Christian n. 9.9.1998 - 5.809.487; Matteo Adamo n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; Andrea Rizzuto n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598 e Mirko Marini n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684.

Il ricorso risulta privo del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva e non risulta notificato ai controinteressati. Con il ricorso il rappresentante legale della Società contesta l’operato del CR Lazio sostenendo che “tali accordi di svincolo sono stati emessi in maniera fraudolenta, mai concordati, autorizzati sottoscritti e/o firmati dalla mia persona, presidente/amministratore in carica della società SSD Alatri Calcio arl, (matr.935676), con valore legale a partire dal 25 maggio 2021,come da ricevuta di ricezione di cambio amministratore della Camera di Commercio del 26 maggio 2021 che si rimette in allegato. Tali presunti accordi di svincolo, recanti tutti una data di emissione successiva al cambio di amministrazione avvenuta con valore legale a partire dal 25 maggio 2021, avrebbero dovuto essere sottoscritti esclusivamente dalla mia persona, che con la presente disconosce ogni attività in merito, non avendola mai autorizzata, né firmata, e riservandomi nel caso fosse necessario, di notiziare l'autorità giudiziaria competente per accertare ogni responsabilità derivante dall'emissione fraudolenta di tali svincoli, che arrecherebbero un danno irreparabile alla società sportiva”.

Con altra mail in data 4 luglio 2021, il rappresentante legale ha ribadito che “ tali accordi di svincolo sono stati emessi in maniera fraudolenta da persona ignota, per poter permettere il trasferimento di suddetti calciatori contro ogni decisione societaria, mai concordati, autorizzati sottoscritti e/o firmati dalla mia persona, presidente/amministratore unico in carica della società SSD Alatri Calcio arl, (matr.935676), con valore legale a partire dal 25 Maggio 2021,come da ricevuta di ricezione di cambio amministratore della camera di Commercio del 26 Maggio 2021 che si rimette in allegato. Nonostante la tempestiva comunicazione alla lnd lazio di quanto accaduto, nessun provvedimento è stato posto in essere per bloccare, in attesa di accertare quanto dichiarato, lo svincolo dei sopracitati calciatori. A partire dalla data del primo Luglio 2021, tali calciatori infatti, sono stati svincolati sul portale della lnd, permettendo a taluni di effettuare trasferimenti a favore di società probabilmente compiacenti, impoverendo drasticamente il patrimonio sportivo della scrivente società.  Tali presunti accordi di svincolo, di cui non sono a conoscenza perché mai emessi dal sottoscritto, e di cui non possiedo copia, recanti tutti una data di emissione successiva al cambio di amministrazione avvenuta con valore legale a partire dal 25 Maggio 2021, (si fa presente che la SSD Alatri arl è una società con personalità giuridica ed ogni informazione riportata è verificabile presso la camera di commercio di Latina e Frosinone), sono quindi da ritenersi falsi a tutti gli effetti. Con la presente disconosco ogni attività in merito, non avendola mai autorizzata, nè firmata, e riservandomi nel caso fosse necessario, di notiziare l'autorità giudiziaria competente per accertare ogni responsabilità civile e penale derivante dall'emissione fraudolenta di tali svincoli, che arrecherebbero un danno irreparabile alla società sportiva”. Nelle more del giudizio invita questa Commissione (recte: questo Tribunale) a “bloccare ogni eventuale trasferimento in merito alle posizioni sopracitate”.

Al ricorso è allegata documentazione relativa a quanto esposto (comunicazioni in varie date della LND di svincolo dei cinque calciatori, ricevuta in data 26 maggio 2021 della CCIAA di cambio di amministratore).

All’odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sono intervenuti, per la Società ricorrente, il sig. Antonio Fontana, direttore generale, e l’avv. Davide Giacomini, che hanno ribadito la doglianza (con una parziale precisazione riguardante la posizione del calciatore Mirko Marini) e concluso come da verbale. All’esito del dibattimento, il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del contributo di cui all’art. 48 CGS, che costituisce violazione dell’adempimento ivi previsto; inadempimento ammesso espressamente dallo stesso rappresentante della Società intervenuto nell’odierno dibattimento.

Anche a voler prescindere da quanto rilevato, inoltre, l’omessa dimostrazione di aver notificato il ricorso ai controinteressati (circostanza anch’essa confermata a dibattimento dal difensore della società a seguito di espressa domanda del Presidente) rappresenta una violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio, previste dall’art. 49 CGS, comportante l’inammissibilità del ricorso, che in questo caso può considerarsi assorbita dal precedente accertamento negativo sulla sua ricevibilità.

La valutazione del merito della vicenda è pertanto preclusa dalle violazioni così compiute. Conseguentemente, anche quanto esposto dal ricorrente, ribadito in sede di discussione orale, riguardo a possibili comportamenti di rilevanza disciplinare da parte di tesserati, potrà essere eventualmente approfondito in altra sede federale a richiesta e su iniziativa dell’interessato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rilevato che non risulta ad oggi versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48 CGS - FIGC, dichiara irricevibile il ricorso presentato dalla società SSD Alatri Calcio arl.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE   

Roberto Benedetti

 

 

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 3 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it