F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFNT del 3 Agosto 2021 (motivazioni) – Riccardo Costantini / AC Sandona 1922 ASD – Reg. Prot. 1/TFN-ST
Decisione/0005/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0001/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente;
Angelo Pasquale Perta – Componente;
Massimo Vasquez Giuliano – Componente (Relatore);
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 26 luglio 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC del calciatore Riccardo Costantini (n. 1.2.1997 – matr. FIGC 4.358.121) contro la società AC Sandona 1922 ASD (matr. FIGC 952842) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND, la seguente
DECISIONE
Premesso in fatto che:
- con ricorso del 25 giugno 2021, il calciatore Riccardo Costantini procedeva, nei termini, alla impugnativa del provvedimento di diniego dello svincolo per inattività emesso dal Comitato Regionale Veneto - LND. Nello specifico, il ricorrente lamentava il fatto che l’indicato Comitato Regionale, decidendo sulla richiesta di svincolo, avesse attribuito la mancata convocazione, da parte della società AC Sandona 1922 ASD, non ad “un atto di volontà di quest’ultima”, ma alla “situazione pandemica che ha causato la sospensione totale dell’attività Dilettantistica”;
- nel merito, il ricorrente evidenziava che “si sono svolte regolarmente le prime cinque gare del Campionato Veneto di Eccellenza gir. B (allego stampa del Comitato delle gare svolte) senza essermi inviate le convocazioni…”;
- il ricorso, pur regolarmente inviato all’AC Sandona 1922 ASD, non è stato opposto; al contrario, la detta società, ricevuta la comunicazione della fissazione della udienza per il 26 luglio 2021 innanzi a questo Tribunale, in data 20 luglio 2021 inviava nota all’indirizzo pec tfn.tesseramenti@pec.figc.it, con la quale chiedeva che venisse annullata la già fissata udienza, posto che “a seguito di colloquio con il calciatore Costantini Riccardo, si è giunti a un accordo tramite il quale la società provvederà allo svincolo dello stesso”;
- all’udienza del 26 luglio 2021 sono comparsi il ricorrente in persona, sig. Riccardo Costantini, nonché il sig. Roberto Pellizzaro per la società, quest’ultimo nella qualità di dirigente all’uopo delegato. Il primo, riportatosi al ricorso introduttivo, ne ha chiesto l’integrale accoglimento; la seconda, come innanzi rappresentata, pur ribadendo la volontà di proseguire nel rapporto di prestazione sportiva con il calciatore, mediante sottoscrizione di un nuovo accordo per la stagione sportiva in corso, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di svincolo avanzata dal calciatore.
Tutto ciò premesso, verificata l’ammissibilità del reclamo, questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, decidendo nel merito, rileva innanzitutto, e per mero tuziorismo, la irritualità della richiesta in atti di “annullamento della udienza”, avanzata dalla società sulla scorta dell’accordo concluso con il calciatore. Invero, in disparte l’art. 108 NOIF, che prevede termini e modalità procedurali del tutto differenti nella ipotesi di “Svincolo per accordo”, vi è che in caso di accordo in pendenza di procedimento avviato ex art. 89, 1° co., lett. a) CGS, solo la formale dichiarazione di “ rinuncia/ritiro del ricorso/reclamo” da parte del ricorrente/reclamante può spiegare i propri effetti risolutivi. Pertanto, constatata l’assenza della detta dichiarazione da parte del calciatore, tra l’altro comparso in udienza per insistere nella propria richiesta, il Collegio, esaminati gli atti e proseguendo nel merito, ritiene che la richiesta di svincolo per inattività avanzata dal Costantini debba essere accolta, stante la reiterata acquiescenza da parte dell’AC Sandona 1922 ASD. La società, infatti, dichiarando espressamente, in questa sede, di non opporsi alla richiesta del calciatore, ha confermato i propositi già emersi nella precedente fase, allorquando, messa a conoscenza della sua pretesa, sceglieva di nulla obiettare innanzi al Comitato Regionale Veneto, così manifestando una sostanziale adesione allo svincolo (v. art. 109 co. 5 NOIF: “L’opposizione non effettuata da parte della Società … è considerata adesione alla richiesta …"). Il CR Veneto, che ha rigettato in prima istanza la richiesta inoltrata da Riccardo Costantini, non ha tenuto conto del fatto, documentato in atti, che la AC Sandona 1922 ASD avesse, comunque, giocato un numero di gare sufficienti - già prima della sospensione del campionato - a giustificare lo svincolo per inattività del calciatore, e ciò a riprova che l’evidenziata pandemia non può, nella specie, avere influito sulla mancata convocazione del calciatore per tali gare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso proposto dal calciatore Riccardo Costantini e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dalla società AC Sandona 1922 ASD ex art. 109 NOIF, a far data dal 25 giugno 2021.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Massimo Vasquez Giuliano
IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore
Depositato in data 3 agosto 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia