F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN-SVE del 28 Luglio 2021 (motivazioni) – SSDARL Latina Calcio 1932 / Evangelista Cunzi – Reg. Prot. 61/TFN-SVE
Decisione/0016/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0140/TFNSVE/2020-2021
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Divinangelo D’Alesio – Componente;
Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
Gino Scaccia – Componente;
Lorenzo Sodero – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 20 luglio 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Latina Calcio 1932 (matr. FIGC 947503) contro il calciatore Evangelista Cunzi (n. 4.5.1984 - matr. FIGC 3.706.983) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 355/1 del 14 giugno 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 22.02.2021, il calciatore Evangelista Cunzi adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSDARL Latina Calcio 1932 al pagamento dell’importo di euro 1.150,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSDARL Latina Calcio 1932 in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società, ritualmente notiziata del reclamo, non si costituiva e non depositava memorie difensive.
All’udienza del 27.05.2021 innanzi alla CAE/LND, la SSD ARL Latina Calcio 1932, restava contumace.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 355/1 CAE del 14.06.2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Latina Calcio 1932 al pagamento in favore del calciatore Evangelista Cunzi della somma di euro 1.150,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25.09.2020.
Con reclamo del 21.06.2021 la SSDARL Latina Calcio 1932 impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva in via preliminare la violazione dell’art. 25 bis del Regolamento LND e del principio del diritto di difesa e del contraddittorio perché, pur avendo ricevuto la notifica del reclamo da parte del calciatore, non avrebbe ricevuto la notifica della fissazione dell’udienza poiché inviata ad un indirizzo pec errato. Nel merito, eccepiva la non adesione della società al Protocollo d’Intesa AIC/LND, e conseguentemente, la sua inapplicabilità, nonché l’errata quantificazione del dovuto da parte della CAE in ordine al netto/lordo delle somme spettanti al calciatore.
Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo, in via preliminare in ragione del vizio di notifica, il rinvio del reclamo alla CAE/LND per la discussione e nel merito, l’annullamento e/o la revoca della decisione impugnata.
Notiziato del reclamo, il calciatore Evangelista Cunzi inviava tempestive controdeduzioni rilevando l’infondatezza dell’eccezione preliminare di violazione del contraddittorio, poiché la SSDARL Latina Calcio 1932, non essendosi costituita entro il termine di cui all’art. 25 bis Regolamento LND, e quindi non avendo spiegato alcuna difesa, nulla avrebbe potuto eccepire o argomentare all’udienza dinnanzi alla CAE, restando di fatto contumace. Nel merito, inoltre, ribadiva l’efficacia erga omnes del Protocollo d’Intesa e quindi la sua applicabilità nel caso di specie nonché la correttezza della quantificazione operata dalla CAE in ordine al netto/lordo delle somme dovute al calciatore.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare l’inammissibilità del reclamo, e nel merito il rigetto dello stesso con conseguente conferma della decisione della CAE.
La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 20.07.2021.
Dall’esame della documentazione in atti è provato che la SSDARL Latina Calcio 1932 non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) in quanto la comunicazione della data di discussione risulta essere stata inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello della società, presente nel registro INIPEC e sull’anagrafica della Federazione.
Conseguentemente, il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato.
Giova ricordare che la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND, come statuito più volte da questo Tribunale (cfr. decisioni nn. 10-11-12 C.U. 25/TFN Sez. Vertenze Economiche; decisione n. 13 C.U. 19/TFN Sez. Vertenze Economiche).
Nel caso di specie è necessario rimettere le parti dinnanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato il vizio di notifica, annulla l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Accordi Economici – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cristina Fanetti Stanislao Chimenti
Depositato in data 28 luglio 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia