F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN-SVE del 4 Agosto 2021 (motivazioni) – Brescia Calcio Spa / SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 56/TFN-SVE

Decisione/0018/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0067/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Giuseppe Lepore – Presidente Estensore;

Angelo Fanizza – Componente;

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Roberta Landi – Componente; Gino Scaccia – Componente;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 2 agosto 2021, sul Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250) al fine di richiedere un risarcimento danni derivante dalla cessione di contratto del calciatore Luca Pandolfi (n. 14.03.1998 – matr. FIGC 5675128), la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 7 Giugno 2021, la società Brescia Calcio, ricorreva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal dolo incidente del contratto stipulato tra la medesima società e la SS Turris Calcio ed il calciatore Luca Pandolfi (d’ora in poi Calciatore), datato 01 febbraio 2021

La ricorrente deduce la sussistenza di pretesi raggiri che non sono stati tali da determinare il consenso, ma che hanno inciso in modo determinate sulle condizioni economiche pattuite nel contratto.

Infatti, secondo la ricostruzione della Brescia Calcio, la cessionaria SS Turris Calcio avrebbe sottaciuto la circostanza fondamentale relativa ad un infortunio, in cui era incorso il giocatore, che di fatto ne ha reso indisponibile la prestazione per gran parte della durata contrattuale.

La cessione doveva, dunque, ritenersi viziata ai sensi dell’art. 1440 cc.

Pertanto, la Brescia Calcio, essendovi una trattativa dannosa (e non semplicemente infruttuosa) chiedeva, che fosse riconosciuta l’incidenza del dolo che vizia il contratto ed il conseguente risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.

La SS Turris Calcio si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, in quanto in contrasto con i principi della res giudicata, del ne bis in idem e del conflitto tra giudicati. La resistente eccepiva, altresì, la sussistenza di litisconsorzio necessario in capo al calciatore Luca Pandolfi.

Nel merito, la SS Turris Calcio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando, in particolare, la carenza di legittimazione passiva della SS Turris Calcio ed il mancato assolvimento all’onere probatorio in ordine al nesso causale tra la condotta ed il danno, nonché la violazione dell’art. 115 cpc con riferimento alla quantificazione indimostrata del danno medesimo.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.                    

Preliminarmente, occorre affrontare la questione attinente alla competenza (rectius: giurisdizione) del Tribunale adito a decidere la vertenza.

Ed invero, ai sensi dell’art. 90 comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, è competente per “le controversie di natura economica tra società”.

Risulta evidente che l’odierna richiesta di risarcimento del danno per dolo incidente, rientri, esattamente, tra le controversie di cui sopra, come si evince dal dato letterale della norma.

Deve, altresì escludersi, nella suddetta materia, la giurisdizione del Collegio Arbitrale.

Infatti, ai sensi dell’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo tale organo è chiamato a decidere sulle vertenze aventi ad oggetto:

“- grave inadempienza contrattuale;

- protratta inadempienza conseguente a intimazione della Società;

- inabilità superiore a 5 (cinque) giorni per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa grave del Preparatore;

- condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato e non sospesa condizionalmente;

- sanzione disciplinare definitiva irrogata per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse.”

 Risulta, dunque, impossibile, devolvere la decisione, sulla controversia in esame, al Collegio Arbitrale, in quanto mentre da un lato la legge attribuisce allo scrivente Tribunale il compito di giudicare le “controversie di natura economica tra società”, dall’altro esclude il sindacato del Collegio Arbitrale al di fuori dei casi indicati dall’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo.

 Come si legge, il caso in esame non risulta ricompreso nell’elenco tassativo indicato dall’art. 17.2, lett. e) dell'Accordo Collettivo. Ed invero, oggetto della presente controversia non è il grave inadempimento contrattuale, ma la domanda di risarcimento, per dolo incidente, relativa al danno derivante da un contratto valido, ma il cui contenuto veniva definito sulla base di raggiri asseritamente sofferti dalla ricorrente.

Sulla base di tale ricostruzione si respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.

Deve, inoltre, essere respinta l’eccezione preliminare di giudicato avanzata dalla resistente: non sussiste nel caso in esame alcun ne bis in idem.

Nei contenziosi radicati a far data dal febbraio 2021 (cfr. sent. 106 CFA 16 maggio 2021), infatti, la Brescia Calcio ha sempre richiesto l'annullamento per dolo contrattuale o vizio del consenso, della cessione del contratto operata dalla SS Turris Calcio. Nel contenzioso oggi in discussione, la Brescia Calcio rivendica nei confronti della SS Turris Calcio il diritto al risarcimento del danno derivante dai presunti raggiri operati dalla cessionaria, che avrebbe volutamente taciuto le informazioni in proprio possesso, sul reale stato di salute del Calciatore.

Diversi risultano essere, dunque, il petitum e la causa petendi sottoposti al sindacato di codesto Tribunale, rispetto al precedente giudicato.

Nel primo caso — intendendo annullare il trasferimento e conseguente tesseramento — Brescia Calcio si è rivolto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, mentre nel caso che ci occupa, trattandosi di questione puramente economica, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche.

Per lo stesso motivo infondata appare l’eccezione volta a far valere il litisconsorzio necessario del Calciatore Pandolfi, perché estraneo al rapporto in esame.

Pertanto, per le medesime argomentazioni di cui sopra, non si ritiene necessario procedere ad alcuna integrazione del contraddittorio.

Nel merito il ricorso è infondato.                                     

Ed invero, la ricorrente assume che, in assenza dei raggiri sofferti, avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che la cessionaria avrebbe in mala fede omesso di comunicare le informazioni relative al reale stato di salute del Calciatore, pur conoscendole.

La Brescia Calcio agisce, dunque, contro la SS Turris Calcio chiedendo il risarcimento del danno, senza esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido.

Ebbene, codesto Tribunale rileva come l’infortunio che ha, poi, causato una minore resa di prestazioni del Calciatore, risulti avvenuto in data 30 gennaio 2021 in occasione della gara Virtus Francavilla - SS Turris Calcio, valida per il campionato di serie C. In considerazione di tale circostanza, deve ritenersi fatto notorio o, comunque, conoscibile con gli strumenti dell’ordinaria diligenza, l’evento relativo al sinistro, in cui risultava coinvolto il giocatore poco prima della stipula del contratto.

Alla stregua di tali considerazioni, le omissioni addebitate alla resistente non possono configurarsi come raggiri.

Nessun occultamento del fatto lesivo, che ha comportato una perdita di prestazioni del giocatore, risulta effettuato.

Tutt’al più appare negligente il comportamento della Brescia Calcio, essendo onere della parte cessionaria acquisire ulteriori notizie in ordine all’entità del noto infortunio, facendo accertamenti medici, come di routine.

Inoltre, la resistente ha dimostrato come, non appena siano pervenute informazioni utili intorno alle conseguenze collegate all’infortunio, che a prima facie pareva di lieve gravità, ne abbia dato notizia alla ricorrente, nel rispetto dei canoni di buona fede. La domanda della Brescia Calcio risulta, alla luce di tali considerazioni, del tutto carente di prova sia con riferimento al nesso causale tra il comportamento della resistente e il presunto danno causato, sia in relazione al dolo che, infine, alla quantificazione del danno stesso.

Si evidenzia, peraltro, che nella stessa sentenza 106 CFA 16 maggio 2021 è stato espressamente statuito che lo stato di salute non è rilevante ai fini della legittimità del trasferimento: statuizione che, sebbene riferita ad una cognizione relativa al contratto, costituisce però un parametro di giudizio per la domanda odiernamente trattata, riguardante la commissione di un illecito in fase precontrattuale (aquiliano) sotteso alla dedotta invalidità fisica del calciatore Pandolfi.

Pertanto, in assenza di prova in ordine all’incidenza del dolo nella fattispecie in esame, il negozio deve ritenersi di per sé legittimo, in quanto ai sensi degli artt. 93 comma 4 e 95 comma 7 delle NOIF, la validità dell’accordo di cessione del contratto tra società e calciatore non può essere condizionato all’esito di esami medici.

 Da ciò si fa discendere che il rischio derivante da un infortunio in atto del calciatore ceduto è connaturale a questo tipo di fattispecie contrattuale.

 A ulteriore suffragio di quanto esposto si evidenzia che il contenuto del contratto di cessione sembra tener conto dell’alea connessa al noto infortunio, in cui era pubblicamente incorso il giocatore. La Brescia Calcio ha, infatti, acquisito il contratto offrendo una immediata liquidità alla cessionaria, connessa al “prestito” ottenuto del Calciatore, ma conseguendo, al contempo, il diritto di esercitare un’opzione per l’acquisto definitivo del Calciatore ad un prezzo apparentemente ridotto (170.000 euro), nel caso in cui Pandolfi avesse realizzato almeno tre reti nel corrente campionato di serie B.

Il riconoscimento di un simile diritto potestativo si spiega anche alla luce di un rischio conosciuto ed insito nel contratto.

Come risaputo, la patologia oggetto di contestazione (lesione meniscale) non è certamente tale da poter sostanziare una colpa prefigurata in termini di impossibilità di resa delle prestazioni sportive, trattandosi, all'opposto, di un infortunio curabile in tempi brevi e con ampi, se non sicuri, margini di efficiente recupero.

Appare evidente che, se il sinistro si fosse appalesato, nel tempo, in termini di minore gravità, l’odierna ricorrente avrebbe probabilmente conseguito vantaggi collegati, proprio alla formula contrattuale adottata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche respinge il ricorso presentato dalla società Brescia Calcio Spa. Compensa le spese legali.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 4 agosto 2021.

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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