F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN-SVE del 10 Agosto 2021 (motivazioni) – Cagliari Calcio Spa / Donatello SSD Srl – Reg. Prot. 5/TFN-SVE

Decisione/0020/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0005/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

 

Giuseppe Lepore – Presidente;

Angelo Fanizza – Componente;

Carlo Cremonini – Componente;

Roberta Landi – Componente (Relatore);

Salvatore Priola – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 agosto 2021, sul Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS – FIGC della società Cagliari Calcio Spa (matr. FIGC 8420) contro la società Donatello SSD Srl (matr. FIGC 80043) avverso la delibera di certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (Premio alla carriera calciatore Guglielmo Vicario n. 7.10.1996 – matr. FIGC 4.729.114),

la seguente

DECISIONE

Con istanza n. 31 del 16 aprile 2021, la società Donatello SSD Srl ha richiesto alla competente Commissione la certificazione del Premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all’atleta Guglielmo Vicario, nato il 7 ottobre 1996, proprio tesserato nella stagione sportiva 2007/2008 e in parte – e precisamente fino al 19 dicembre 2008 – nella stagione sportiva 2008/2009, a seguito dell’esordio del Calciatore in Serie A, quale tesserato della società Cagliari Calcio Spa, in data 11 aprile 2021.

Con Comunicato ufficiale n. 11/E del 17 giugno 2021, la Commissione premi ha accertato la debenza del Premio alla carriera per la stagione  sportiva  2007/2008,  deliberandone  la  certificazione  per  l’importo  di  euro  18.000,00,  mentre  ne  ha  negato  il riconoscimento per la stagione sportiva 2008/2009 “per mancato completamento dell’anno di formazione”.

Avverso la certificazione del premio ex art. 99 bis NOIF per la stagione 2007/2008, il Cagliari Calcio Spa ha proposto ricorso in data 20 luglio 2021, dolendosi dell’erroneità della deliberazione “in relazione alla data di nascita del Calciatore”. Più precisamente, ad avviso della ricorrente, l’attestazione della Commissione premi gravata si fonderebbe sull’errato presupposto che il Calciatore abbia compiuto il dodicesimo anno d’età nel corso della stagione sportiva 2007/2008, là dove, invece, il Vicario ha compiuto dodici anni in data 7 ottobre 2008, e dunque nella stagione sportiva 2008/2009. Da qui la non debenza del Premio alla carriera, in favore della Donatello SSD, nemmeno per la stagione sportiva 2007/2008.

La resistente ha depositato controdeduzioni, con le quali ha sostenuto la necessità di superare lo sbarramento temporale al riconoscimento del Premio alla carriera, osservando che, diversamente, non vi rientrerebbero mai i c.dd. “Esordienti 1° anno”, vale a dire quei calciatori che – stando al vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC – “abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1°gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo”.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 2 agosto 2021.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Con riguardo al “Premio alla carriera”, l’art. 99 bis delle NOIF prescrive che: “1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come ‘giovane’ o ‘giovane dilettante’  nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, []”.

Venendo al caso che occupa, non v’è dubbio che la Commissione premi, nell’accordare la premialità oggetto di gravame, non ha considerato che Guglielmo Vicario ha compiuto dodici anni il 7 ottobre 2008, e dunque nella stagione sportiva 2008/2009 e non nella precedente, per la quale non va dunque riconosciuto alla resistente il premio in contestazione.

Come già rilevato anche da questo Tribunale in analoghi precedenti, dal disposto dell’art. 99 bis delle NOIF “è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il Premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, [] dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/20)”.

Il richiamo della resistente alla necessità di superare il rigido sbarramento temporale posto dall’art. 99 bis NOIF, per accordare il Premio alla carriera a chi ha curato e formato il Calciatore anche nella categoria esordienti 1° anno, non è dunque sufficiente ad aprire ad un revirement nel caso di specie. Il che trova ulteriore conferma nel dato offerto dallo storico dei movimenti del Calciatore che versa in atti, dal quale ben si evince che a formare il Vicario è stato al più un altro sodalizio, il Bearzi, per il quale il Calciatore è stato a lungo tesserato.

Ne consegue che, di là dal fatto che tante e diverse sono le premialità riconosciute per l’attività di formazione di un atleta, non sussistono ragioni di giustizia per aprire ad una diversa statuizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie il ricorso presentato dalla società Cagliari Calcio Spa e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera di certificazione della Commissione Premi.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS – FIGC, liquida le spese di lite in favore della società Cagliari Calcio Spa in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 RELATORE

Roberta Landi

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato in data 10 agosto 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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