F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN-SVE del 1 Luglio 2021 (motivazioni) – SSDARL Aglianese Calcio 1923 / Daniele Ghidotti – Reg. Prot. 51/TFN-SVE

Decisione/0004/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0061/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);

 avv. Salvatore Priola – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 giugno 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSDARL Aglianese Calcio 1923 (matr. FIGC 917375) contro il calciatore Daniele Ghidotti (n. 3.3.1985 – matr. FIGC 3.468.092) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 11.01.2021, il calciatore Daniele Ghidotti adiva la Commissione Accordi Economici – LND chiedendo la condanna della SSDARL Aglianese Calcio 1923 al pagamento in via principale dell’importo di euro 4.327,64 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSDARL Aglianese Calcio 1923 in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 11 settembre 2019, in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ovvero, in via subordinata, al pagamento della minor somma pari ad euro 1.462,20 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La società, ritualmente notiziata del reclamo, si costituiva tempestivamente depositando memorie difensive contestando integralmente la domanda del calciatore ed in difetto ritenendo al più dovuta al Ghidotti la somma di euro 400,00;

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 321/1 CAE del 24 maggio 2021, la Commissione Accordi Economici - LND accoglieva parzialmente il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Aglianese Calcio 1923 al pagamento in favore del calciatore Ghidotti Daniele della somma di euro 1.462,20, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.

Con reclamo del 29 maggio 2021 la SSDARL Aglianese Calcio 1923 impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici - LND, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva l’errata applicazione, da parte della CAE - LND, del Protocollo LND/AIC avendo utilizzato come base per calcolare l’80% dell’importo dovuto al calciatore, non già l’importo netto dell’accordo ma quello lordo.

Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che la somma netta ancora dovuta dalla SSDARL Aglianese Calcio 1923 al calciatore Ghidotti Daniele ammonta ad euro 400,00 od alla diversa somma, sempre al netto, accertata dall'adito Tribunale, in ogni caso inferiore rispetto a quella stabilita dalla CAE - LND, in ottemperanza alla normativa fiscale vigente.

Notiziato del reclamo, il calciatore Ghidotti Daniele inviava tempestive controdeduzioni sostenendo la correttezza della decisione della CAE - LND, relativamente alla corretta quantificazione dell'importo a lui dovuto dalla SSDARL Aglianese Calcio 1923 da parte della CAE - LND, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC.

Concludeva pertanto chiedendo, in via principale la conferma della decisione impugnata.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 22 giugno 2021.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Del tutto priva di fondamento risulta infatti la censura relativa all’errata applicazione del Protocollo LND – AIC con riferimento al calcolo dell’80% della somma pattuita nell’Accordo economico al lordo e non al netto.

In via preliminare, è opportuno ribadire che il Protocollo ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) come già confermato da precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021).

Come noto i compensi percepiti dai calciatori dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.p.r. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, dal CONI, Federazioni sportive nazionali. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione: i primi euro 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF, con aliquota 23% maggiorata di addizionale regionale e comunale; sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata di addizionale regionale e comunale.

La società erogante deve assolvere agli oneri di sostituto d’imposta e quindi, deve: chiedere al calciatore all’atto di ogni pagamento  la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità; provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute; provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente, anche se inferiori ad euro 10.000,00; provvedere per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.

Si rileva ancora che, ai sensi della normativa fiscale sopra richiamata, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati al calciatore.

Nel caso di specie, il sodalizio non ha dato prova di aver applicato alcuna ritenuta nel periodo precedente l’interruzione del campionato, né ha mai richiesto al calciatore la dichiarazione di superamento della soglia di imponibilità, facendo intendere che la somma prevista dall’accordo fosse erogata al netto.

Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici - LND nella decisione impugnata risulta essere corretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Aglianese Calcio 1923 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Compensa le spese di lite.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE                                                               IL PRESIDENTE

avv. Angelo Pasquale Perta                                            avv. Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 30 giugno 2021.

 

IL SEGRETARIO

avv. Salvatore Floriddia

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