F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN-SVE del 14 Luglio 2021 (motivazioni) – Andrea Nocerino / SSD Brindisi FC – Reg. Prot. 57/TFN-SVE

Decisione/0009/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0138/TFNSVE/2020-2021

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Carlo Cremonini – Componente;

Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

Gino Scaccia – Componente;

 

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 luglio 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore Andrea Nocerino (n. 27.7.1999 – matr. FIGC 5.389.289) contro la società SSD Brindisi FC (matr. FIGC 914722) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 335/1 del 7 giugno 2021,

 la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 30 marzo 2021, il calciatore Andrea Nocerino adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD Brindisi Football Club al pagamento dell’importo di euro 4.000,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSD Brindisi Football Club in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020, in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

 Il calciatore faceva presente di aver sottoscritto una liberatoria a fronte del pagamento di euro 8.000,00 mediante n. 4 cambiali da euro 2.000,00 ciascuna. Di queste cambiali le ultime due datate 30 novembre 2020 e 30 dicembre 2020 erano rimaste impagate, per una somma totale di euro 4.000,00.

La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive eccependo l’esistenza della liberatoria sottoscritta dal calciatore, con la quale lo stesso rinunciava ad ulteriori somme derivanti dall’Accordo Economico, affermando di non avere più nulla a che pretendere dalla Società, chiedendo quindi il rigetto del reclamo.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 335/1 CAE del 7 giugno 2021, la Commissione Accordi Economici rigettava il reclamo del calciatore.

Con reclamo del 14 giugno 2021 il calciatore Nocerino impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma e/o l’annullamento.

Il calciatore, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva, in primo luogo, che la sottoscrizione della liberatoria fosse condizionata al pagamento delle cambiali.

In secondo luogo, sosteneva l’applicabilità del Protocollo d’Intesa erga omnes anche nei confronti di quei calciatori che avevano sottoscritto delle liberatorie, essendo il Protocollo provvedimento adottato in epoca successiva alla chiusura della stagione sportiva, e quindi avente una efficacia successiva alla sottoscrizione della liberatoria.

Concludeva, pertanto, il calciatore reclamante, chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la condanna della SSD Brindisi Football Club al pagamento della somma di euro 4.000,00 nei suoi confronti. Notiziata del reclamo, la SSD Brindisi Football Club inviava tempestive controdeduzioni ribadendo, nel merito, l’esistenza della liberatoria sottoscritta dal calciatore, mai disconosciuta dallo stesso, e quindi, la sussistenza della volontà del calciatore di liberare il debitore dall’obbligazione pecuniaria estinguendo il rapporto giuridico tra le parti. Sull’applicazione del Protocollo d’intesa, infine, sosteneva come esso si applicasse “salvi eventuali accordi precedentemente intercorsi tra Club e Calciatori/ Calciatrici”.

Concludeva pertanto, per il rigetto del reclamo con conseguente conferma della decisione della CAE.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 5 luglio 2021.

 Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La liberatoria sottoscritta dal calciatore, non disconosciuta dallo stesso, è pienamente efficace.

Non vi è traccia, in atti, di una condizione di efficacia della stessa legata al pagamento delle cambiali, né di accordi tra le parti in questo senso.

Per quanto attiene all’applicazione del Protocollo d’Intesa, si precisa che, benché lo stesso abbia efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC) lo stesso fa salvi eventuali accordi precedentemente intercorsi tra società e calciatori (come chiaramente prevede il richiamato Protocollo nell’art. 3, lett. a), e come è stato acclarato da recentissime decisioni di questo Tribunale Federale (cfr. ex multis Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021; Decisione n. 38/TFN-SVE 2020/2021 del 14 maggio 2021). Nessun dubbio è possibile nutrire, nel caso di specie, sul fatto che a tali accordi sia ascrivibile la liberatoria sottoscritta dal calciatore Andrea Nocerino e che detta liberatoria non possa pertanto considerarsi automaticamente revocata a seguito della sopravvenuta stipula del menzionato Protocollo.

La decisione delle CAE, quindi è corretta e va confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo proposto dal calciatore Andrea Nocerino e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, CGS – FIGC, liquida le spese legali in favore della società SSD Brindisi FC nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 14 luglio 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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