L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 156 DEL 07.05.2019 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. ASCOLI – Soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.53 del 6 maggio 2019) in merito alla condotta del calciatore Giuseppe Bellusci (Soc. Palermo) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 14° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Bellusci;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore Giuseppe Bellusci (Soc. Palermo) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

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