L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 68 DEL 27.11.2018 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. VENEZIA – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo,

 premesso che al 22° del primo tempo il calciatore Falzerano Marcello (Soc. Venezia) veniva espulso “avendo dopo aver commesso un fallo di gioco pestato in modo violento l’avversario affondando i tacchetti nella zona dell’adduttore quasi all’altezza dei genitali”; visto che la Soc. Venezia, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 12.37 del 26 novembre 2018, rituale e tempestiva richiesta ex art. 35 comma 1.3 CGS allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Falzerano al fatto di condotta violenta sanzionato dall’Arbitro, sostenendo che l’espulsione diretta del calciatore Falzerano sarebbe stata determinata dalla evidente simulazione del calciatore Sandro Tonali; ritenuta la ritualità dell’istanza ai sensi dell’art.35, comma 1.3, nonché la piena garanzia tecnica e documentale delle allegate riprese televisive; considerato che, tuttavia, tali immagini non documentano in maniera inequivocabile che, nella circostanza in causa, né il calciatore Tonali abbia posto in essere una condotta evidentemente simulatoria tale da determinare l’espulsione dell’avversario, né che il calciatore Falzerano non abbia posto in essere la condotta violenta nei confronti dell’avversario, per come refertato dall’Arbitro;

P.Q.M.

respinge l’istanza ex art. 35 comma 1.3 CGS presentata della Soc. Venezia.

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