L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 174 DEL 14.03.2021 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. CITTADELLA - Soc. PISA

Il Giudice Sportivo,

 ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.22 del 13 marzo 2021) in merito alla condotta del calciatore Simone Branca (Soc. Cittadella) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 35° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le riprese televisive non permettono di stabilire, senza margini di ragionevole dubbio, che il calciatore Branca abbia proferito un’espressione blasfema; in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’ art. 61, comma 3 CGS;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Simone Branca (Soc. Cittadella).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it