L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 219 DEL 15.04.2021 – Campionato Serie B – Delibera –
Gara Soc. EMPOLI – Soc. CHIEVO VERONA del 5 aprile 2021
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della Soc. Empoli; visto il ricorso della Soc. Empoli per il riconoscimento della forza maggiore ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F. in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto prevista per il 5 aprile 2021, ore 15.00, in Empoli, Stadio Castellani, preannunciato il 5 aprile 2021 e pervenuto nei termini l’8 aprile 2021; viste le memorie pervenute nei termini, in data 13 aprile 2021, da parte della Soc. Chievo Verona, ai sensi dell’art. 67, comma 7, CGS, a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC del 9 aprile 2021 alle ore 16.00; visti gli allegati e gli atti tutti, e ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice; rilevato che dalla documentazione prodotta dalla Soc. Empoli risulta che a seguito dei tamponi rinofaringei eseguiti nel periodo compreso tra il 21 marzo 2021 e il 29 marzo 2021, n. 11 (undici) calciatori della Soc. Empoli risultavano positivi al Covid-19 e che nei loro confronti l’AUSL Toscana Centro disponeva l’isolamento domiciliare;
atteso, inoltre, che anche n. 16 (sedici) calciatori e tesserati del gruppo Primavera risultavano positivi al test rinofaringeo effettuato il 31 marzo 2021; esaminata la comunicazione del 30 marzo 2021, con cui il Direttore dell’Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione dell’AUSL Toscana Centro, Dott. Paolo Filidei comunicava alla Soc. Empoli che: “1.La scrivente UFC ha disposto i provvedimenti di isolamento dei casi positivi residenti o domiciliati sul territorio della ASL Toscana Centro e i provvedimenti di quarantena delle persone identificate come contatti stretti, sulla base dell’elenco da voi fornito. 2 In via precauzionale, al fine di interrompere la catena del contagio, si richiede di sospendere tutte le attività svolte in gruppo fino al termine dei periodi di quarantena disposti. 3. Come noto, il periodo di quarantena avrà termine dopo 10 giorni dall’ultimo contatto in presenza di un tampone negativo”; considerato che i c.d. “contatti stretti” destinatari del provvedimento di quarantena riguardavano n. 14 (quattordici) calciatori della Soc. Empoli; evidenziato che con ulteriore comunicazione del 30 marzo 2021, il Dott. Paolo Filidei, Direttore dell’Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione dell’AUSL Toscana Centro, su espressa richiesta, comunicava al Dott. Luca Gatteschi, responsabile sanitario della Soc. Empoli, che “i soggetti positivi sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fino a diversa comunicazione (…) coloro per i quali, a seguito dell’identificazione come contatti stretti di casi confermata, è stata predisposta la quarantena, devono permanere al proprio domicilio fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto (28/3 come da vostra comunicazione), e possono cessare la quarantena a seguito di tampone negativo, perché asintomatici. Di conseguenza, poiché il periodo di quarantena, alle condizioni sopra citate, potrà terminare il giorno 7 aprile, non è possibile che le persone oggetto di tali provvedimenti possano spostarsi in altra sede, né disputare le due partite del 1 e 5 aprile p.v.”; atteso che, alla luce di quanto sopra, stante la grave situazione epidemiologica rappresentata da un focolaio di sospetta variante, è evidente che per le partite programmate in data 2 e 5 aprile 2021 la Soc. Empoli non disponesse nel complesso di venticinque calciatori (ossia undici calciatori positivi al tampone e quattordici calciatori da considerarsi come “contatti stretti” destinatari del provvedimento di quarantena); atteso altresì che chiara ed inequivocabile appare la portata prescrittiva della predetta comunicazione del 30 marzo 2021 del Direttore dell’Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione dell’AUSL Toscana Centro, con la quale si rappresenta l’impossibilità dei calciatori della Soc. Empoli sottoposti alla quarantena di disputare incontri di calcio fino al 7 aprile; considerato che avuto riguardo al caso concreto - che si caratterizza per la sua eccezionalità connessa alla disputa di ben 2 (due) incontri nell’arco temporale di 4 (quattro) giorni (Cremonese – Empoli del 2 aprile ed Empoli – Chievo del 5 aprile) compresi nel periodo di quarantena - risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore di cui all’art. 55, co. 1, N.O.I.F., ossia l’impossibilità oggettiva della prestazione per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato, aggravata peraltro dalla circostanza che, laddove la prestazione fosse stata eseguita, ciò avrebbe comportato anche il rischio dell’irrogazione di sanzioni penali derivanti dal reato di epidemia colposa;
ritenuto che il Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 (“Regole relative a impatto COVID-19 gestione casi di positività e rinvio gare”) quale norma organizzativa dell’attività agonistica demandata alla Lega B (relativamente alla disciplina del rinvio delle gare) fa comunque “salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti delle Autorità statali, locali e/o della Federazione Italiana Giuoco Calcio” (cfr. punto 4 delle premesse del C.U. n. 29 del 13 ottobre 2020 della Lega Nazionale Professionisti Serie B);
ritenuto che sotto tale profilo non possono trovare accoglimento le deduzioni contenute nelle memorie ex art. 67, comma 7, CGS depositate dalla Soc. Chievo Verona incentrate sulla “prevalenza del Protocollo di Lega (per la Serie B, il più volte menzionato C.U. n. 29 del 13 ottobre 2020) sull’art. 55 delle N.O.I.F.”, stante sia la espressa riserva sopra richiamata - di cui al punto 4 delle premesse del C.U. n. 29 del 13 ottobre 2020, - sia la circostanza che l’ordinamento sportivo nazionale non è né ordinamento originario, né ordinamento sovrano, tant’è che nell’ipotesi di contrasto prevale quello statale che “si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva” (cfr. Corte Sportiva d’Appello Nazionale, decisione n. 132 del 30 marzo 2021); ritenuto, pertanto, che questo Giudice Sportivo è impossibilitato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Soc. Chievo Verona, a sindacare la legittimità o a disporre la disapplicazione delle comunicazioni dell’AUSL Toscana Centro, trattandosi di atti amministrativi esistenti, validi ed efficaci, fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima Azienda sanitaria che li ha adottati (cfr. Corte Sportiva d’Appello Nazionale, cit.);
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021 delibera di non applicare alla Soc. Empoli le sanzioni previste dall’art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.