L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 81 DEL 05.12.2020 – Campionato Serie B – Delibera –

Gara Soc. COSENZA – Soc. SALERNITANA del 29 novembre 2020

 Il Giudice Sportivo,

 visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara Cosenza-Salernitana, letto il reclamo (pervenuto a mezzo PEC in data 2 dicembre 2020 – ore 19.24) con il quale la Soc. Cosenza ha chiesto: in via preliminare di acquisire, ad integrazione del referto arbitrale, il supplemento di rapporto del Direttore di gara, Sig. Dionisi, nonché degli Assistenti e del Quarto Uffciale, con ogni altro documento utile tra cui i fogliettini in cui sono annotate le sostituzioni; in via principale di annullare/non omologare il risultato della gara Cosenza–Salernitana disputatasi il 29 novembre 2020 valevole per la nona giornata del campionato Serie BKT stagione sportiva 2020/2021 e conseguentemente ordinare la ripetizione della stessa gara; acquisita la seguente documentazione: rapporto dell’Arbitro e del modulo sostituzioni allegato al rapporto; acquisito, peraltro, a titolo di supplemento di indagini, la dichiarazione del Quarto Ufficiale di gara con e-mail del 3 dicembre 2020; letta la memoria della Soc. Salernitana pervenuta a mezzo PEC il 3 dicembre 2020 alle ore 19.23; ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice; atteso che la Soc. Cosenza lamenta l’errore tecnico commesso dal Direttore di Gara e dal Quarto Ufficiale sulla prima ammonizione inflitta al calciatore Ba e sulla irregolarità nello svolgimento della gara, perché “il Direttore di gara, accortosi che il giocatore Bruccini era rimasto sul terreno di gioco nonostante fosse stato autorizzato il cambio del giocatore Ba al suo posto, abbia deciso di ammonire proprio quest’ultimo”;

considerato che dal Rapporto dell’Arbitro emerge che “al minuto 30’59" del secondo tempo interrompevo il gioco perché mi rendevo conto che il Cosenza aveva sul terreno di gioco 12 calciatori (il Cosenza ha giocato con 12 calciatori per 24 secondi e il calciatore che non aveva diritto a partecipare al gioco era il n. 17 Ba Abou Malal” e che il calciatore Ba Abou Malal veniva ammonito “al 32’ secondo tempo perché faceva ingresso nel terreno di gioco senza la mia autorizzazione”; considerato che anche il Quarto Ufficiale ha confermato di non aver autorizzato l’ingresso in campo del calciatore, avendo dichiarato nella predetta e-mail che “il calciatore del Cosenza Ba Abou Malal entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco”; ritenuto, pertanto, che dalla documentazione acquisita non emerge alcun errore tecnico da parte dell’Arbitro; rilevato che, comunque, le circostanze lamentate dalla Soc. Cosenza investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 1, lett. a) del C.G.S.;

PQM

dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Soc. Cosenza, omologa il risultato della gara Cosenza-Salernitana con il punteggio di 0-1. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

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