CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57 del 29/07/2021 – Casertana F.C. s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 57
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Giacomo Aiello - Relatore
Ferruccio Auletta
Giancarlo Pezzuto
Margherita Ramajoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 78/2021, presentato, in data 19 luglio 2021, dalla società Casertana F.C. s.r.l. (C.F./P.IVA 03275300618), con sede in Caserta (CE), Via Medaglie d’oro c/o Stadio Pinto SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Mattia Grassani, con studio in Bologna (BO), via De Marchi, n. 4/2, presso il quale ha eletto domicilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14
(C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 14/A del 16 luglio 2021, con il quale è stata negata la concessione alla ricorrente della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente mancata ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 26 luglio 2021, i difensori della parte ricorrente - Casertana F.C. s.r.l. - avv.ti Mattia Grassani, Fabrizio Duca e dott. Vincenzo Spera, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giacomo Aiello.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 19 luglio 2021, la società Casertana F.C. s.r.l. (d’ora in avanti anche solo Casertana) ha adito il Collegio di Garanzia (Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche) al fine di ottenere l’annullamento, la revoca o, comunque, l’inefficacia e/o illegittimità del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al comunicato Ufficiale n. 14/A del 16 luglio 2021 della F.I.G.C., con cui è stato negato alla ricorrente il rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 e, pertanto, l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente all’ottenimento della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente ammissione al campionato di competenza (Serie C – Lega Pro 2021/2022).
Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia, occorre premettere quanto segue.
La ricorrente ha partecipato, nella stagione sportiva 2020/2021, al campionato professionistico di Serie C (girone B), ottenendo il titolo sportivo per partecipare nella stagione successiva al medesimo campionato.
La FIGC, con C.U. n. 253/A, del 21 maggio 2021, ha pubblicato il “Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico”, in cui si individuavano i requisiti economico- finanziari, infrastrutturali, organizzativi, necessari per ottenere la c.d. “Licenza”, presupposto indispensabile per partecipare alle competizioni richiamate.
In data 8 luglio 2021, la Co.Vi.So.C. comunicava alla ricorrente la propria decisione in cui rilevava il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021.
Nello specifico, la Co.Vi.So.C. evidenziava i seguenti inadempimenti:
- omesso deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;
- omessa evidenza del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omessa evidenza del versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.
Si precisava, altresì, che “la Società ha presentato un’istanza di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis e 182- ter della legge fallimentare. Per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 28 giugno 2021), tale procedura
– pur avendo formato oggetto di un parere favorevole della Direzione Regionale delle Entrate della Campania – non risulta allo stato ancora perfezionata. Ciò posto, non esplicando ancora efficacia l’accordo transattivo ai sensi del richiamato art. 182-ter L.F., la Società risulta altresì inadempiente al pagamento dei seguenti debiti fiscali le cui procedure di pagamento rateale sono state dichiarate decadute; il tutto nei termini che seguono: - Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019; - Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2018; - Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2017; - Iva relativa al periodo d’imposta anno 2016; - Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017; - Ires relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016; - Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2016-30 giugno 2017; - Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016; - Irap relativa al periodo di imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015”.
Sempre in data 08 luglio 2021, all’odierna ricorrente veniva comunicata la decisione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi - prot. 4560/21 - con la quale la predetta Commissione riscontrava ed eccepiva una serie di inadempimenti: la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi riscontrava, infatti, “per il suddetto impianto sportivo la non conformità ai criteri infrastrutturali previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico di competenza 2021/2022 di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, per l’inosservanza del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all’allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale. Nello specifico, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha rilevato che la Commissione Comunale di Vigilanza con verbale del 25 giugno 2021 ha espresso parere favorevole all’agibilità limitatamente al settore Tribuna. Pertanto, lo Stadio “A. Pinto” di Caserta non risulta dotato di posti a sedere distribuiti in almeno due settori indipendenti, di cui uno destinato ai sostenitori della squadra ospite. Per tale settore è stata prodotta soltanto un’attestazione di agibilità da parte del Sindaco di Caserta, che non risulta coerente con quanto prescritto dalla disciplina di riferimento. Ciò posto, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato che, allo stato degli atti, sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2021/2022”.
2. Avverso tale decisione, la ricorrente ha presentato due distinti ricorsi; con Comunicato Ufficiale N. 14/A, del 16 luglio 2021, oggi impugnato, il Consiglio Federale della F.I.G.C. (riunitosi il 15 luglio 2021) ha respinto lo stesso e, per l’effetto, non ha concesso alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.
Nella decisione si legge: “il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. le cui ragioni di seguito si trascrivono: in via preliminare si osserva che non è stata depositata tempestivamente la garanzia a prima richiesta dell’importo di Euro 350.000,00 come, di contro, prescritto dalla disciplina di riferimento. Il carattere oggettivo ed insanabile di tale inadempimento – ad avviso della Co.Vi.So.C. - non risulta controvertibile né le argomentazioni sviluppate dalla Società nella propria impugnazione appaiono tali da superare l’originaria censura. In sede di ricorso, infatti, la Società ha esibito un documento rubricato “sussidio garanzia fideiussoria” che apparentemente costituisce una mera bozza e - per quanto è stato documentato dalla Lega Italiano Calcio professionistico - non è comunque mai stata acquisita in modo tempestivo e rituale agli atti del procedimento finalizzato al rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022. Né, sotto questo profilo, può attribuirsi rilievo all’avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C in data 13 luglio u.s. di titoli di credito (per la precisione numero due assegni circolari) per un importo complessivo di Euro 350.000,00. Tale modalità di adempimento (peraltro intempestiva), infatti, non appare conforme all’assetto normativo di riferimento al punto che sono rimessi a disposizione della ricorrente per la restituzione. Fermo restando il menzionato dirimente profilo, la Co.Vi.So.C. rileva altresì che - pur risultando in astratto degne di nota le considerazioni formulate dalla Società in sede di ricorso circa il carattere meramente ricognitivo della formalizzazione della transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F. in presenza di un parere positivo da parte delle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate – lo specifico accordo non risulta ancora perfezionato (laddove – per converso – la transazione con gli enti previdenziali è stata da ultimo conclusa in data 9 luglio u.s e comunque tardivamente). Ad avviso della Co.Vi.So.C. anche questa circostanza – in ragione del carattere perentorio dei termini imposti dalla disciplina federale di riferimento – appare difficilmente superabile in una prospettiva documentale”.
La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi ha, invece, affermato che “La Commissione ha rilevato il persistere del mancato rispetto del criterio punto 18 – Tribune riservate agli spettatori – di cui all’allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale. Alla data del termine perentorio del 28 giugno 2021, infatti, la competente Commissione Comunale di Vigilanza aveva espresso, con verbale del 25 giugno 2021, parere favorevole all’agibilità limitatamente al settore Tribuna dello Stadio “A. Pinto” di Caserta. Si ribadisce che nel predetto termine non è stato prodotto alcun verbale da parte della competente Commissione Comunale di Vigilanza ulteriore e successivo rispetto a quello del 25 giugno 2021 sopra citato, attestante l’agibilità di un secondo settore. La Commissione rileva altresì che non può formare oggetto di esame la documentazione depositata oltre il termine perentorio del 28 giugno 2021, così come statuito dal Titolo IV del citato Comunicato Ufficiale, a norma del quale “In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione”. La nuova licenza d’uso ex art 68 TULPS depositata in sede di ricorso e rilasciata in data 2 luglio 2021, a firma del Dirigente al Patrimonio del Comune di Caserta, con la quale si dà atto dell’esistenza di un settore riservato ospiti (Curva Nord), fa peraltro riferimento proprio al menzionato verbale della Commissione Comunale di Vigilanza del 25 giugno 2021 che non include un secondo settore – dedicato ai tifosi ospiti – come previsto dalla normativa di riferimento e che non menziona il settore Curva Nord”.
3. Con ricorso del 19 luglio 2021, la società Casertana F.C. s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia (Sezione sulle competizioni professionistiche) affinché provveda all’annullamento, revoca o, comunque, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al comunicato Ufficiale n. 14/A del 16 luglio 2021 della F.I.G.C., per i seguenti motivi di diritto:
a) causa di forza maggiore e/o impossibilità oggettiva in relazione al mancato rilascio della fideiussione: nello specifico, la ricorrente sostiene di non aver potuto depositare la fideiussione richiesta per causa di forza maggiore dovuta, in particolare, alla non disponibilità dei tempi per l’emissione del provvedimento di improcedibilità nell’ambito di una procedura fallimentare conclusa solo in data 14 luglio 2021. La suddetta procedura non ha consentito alla ricorrente di ottenere la garanzia necessaria; deposita, a tal fine, documentazione relativa sia alle motivazioni circa la mancata concessione della fideiussione, sia relativa alla garanzia ottenuta per effetto del venir meno della procedura fallimentare.
In ragione di ciò, chiede a questo Collegio di Garanzia dello Sport, previo accertamento della esistenza di una causa di forza maggiore e, comunque, previa ogni declaratoria del caso, di accertare il corretto operato della ricorrente, con conseguente riconoscimento del rispetto dei requisiti previsti dal Sistema Licenze Nazionali, anche applicando l’istituto della rimessione in termini, nonché, conseguentemente, l’erroneità ed illegittimità del provvedimento impugnato, con rilascio della Licenza Nazionale ed ammissione del Club al campionato di appartenenza.
b) In secondo luogo, la ricorrente sostiene l’errata interpretazione, da parte del Consiglio Federale, della disciplina di cui al C.U. n. 253/A e dell’art. 182 ter L.F.; sostiene, infatti, che, alla data del 28 giugno 2021, era già in posizione perfettamente “regolare” nei confronti di INPS e INAIL. Secondo la tesi della ricorrente, sarebbe “erroneo” quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, e cioè che, “pur in presenza di un parere positivo da parte delle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, lo specifico accordo non risulta ancora perfezionato (laddove - per converso – la transazione con gli enti previdenziali è stata da ultimo conclusa in data 9 luglio u.s. e comunque tardivamente)”. La ricorrente insiste, invece, nel sostenere che “alla data del 28 giugno 2021 tutte le transazioni erano già state perfezionate, giusta rilascio di parere positivo da parte delle competenti autorità” e che “la transazione, quindi non è stata conclusa, come sostenuto dalla FIGC, successivamente al 28 giugno u.s., bensì antecedentemente a quella data, laddove, successivamente, sono state effettuate solamente attività esecutive/ricognitive dell’accordo già perfezionato”.
c) Per quanto concerne i criteri infrastrutturali, la ricorrente sostiene che, fermo restando che la Licenza d’uso già prodotta, a prescindere dal richiamo al verbale della Commissione comunale di Vigilanza del 25 giugno 2021, autorizzerebbe la società all’utilizzo dello stadio con capienza di 4.335 posti (comprendendo sia il settore Tribuna sia il settore Curva Nord riservato ai tifosi ospiti), in base alla allegata nota della Commissione Comunale di Vigilanza, esplicativa rispetto al verbale del 25 giugno 2021 e al sopralluogo del 2 luglio 2021, si confermerebbe che, in data 25 giugno 2021, si è proceduto a verifica di tutti i settori e, pertanto, se ne confermerebbe l’agibilità.
In ragione di ciò, viene richiesto a questo Collegio di Garanzia dello Sport, previo accertamento della esistenza, alla data del 28 giugno 2021, degli accordi e dei pareri positivi degli Enti competenti, e, comunque, previa ogni declaratoria del caso, di accertare il rispetto del Sistema Licenze Nazionali nonché, conseguentemente, l’erroneità ed illegittimità del provvedimento impugnato, con rilascio della Licenza Nazionale ed ammissione del Club al campionato di appartenenza.
4. Per resistere a tale ricorso si è costituita in giudizio la FIGC, con memoria del 21 luglio 2021, chiedendo di respingerlo, in quanto palesemente infondato, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio.
La resistente, in ordine alla mancata concessione della fideiussione per causa di forza maggiore, argomenta sostenendo che, ferma restando l’ulteriore motivazione relativa agli inadempimenti dei criteri infrastrutturali, ciò che rileverebbe è unicamente la mancata produzione della polizza fideiussoria entro il termine del 28 giugno 2021. La circostanza rappresentata dalla ricorrente sarebbe dunque inconferente.
In ordine al secondo motivo, la resistente sostiene che dalla lettura delle disposizioni di cui ai punti 11) e 13), emerge chiaramente come il legislatore federale, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie C, stagione sportiva 2021/2022, richieda alle società: “a. di aver assolto “il pagamento (...) delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi INPS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo”; b. di aver assolto “il pagamento (...) delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi INPS, riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso” alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali”.
Il legislatore federale avrebbe consentito di adempiere a tali versamenti anche mediante transazioni o rateazioni. La norma avrebbe previsto, tuttavia, che, “in caso di transazioni e/o di rateazioni”, le società non solo “devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione”, ma anche che i pagamenti debbano essere assolti entro la data del 31 maggio 2021.
Il mancato rispetto di tali condizioni comporterebbe la non ammissione al campionato, in quanto la ratio sarebbe quella di evitare che al campionato si iscrivano società non in regola con gli adempimenti fiscali e che, dunque, vivono una “difficile situazione finanziaria”. Per quanto riguarda la transazione fiscale ex art. 182 L.F., la resistente sostiene che solo la sottoscrizione della proposta di transazione da parte del Direttore Generale previo parere della competente Direzione Generale, equivalga a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Sarebbe, dunque, necessario che vi sia non solo parere conforme della Direzione Generale, ma anche la sottoscrizione della proposta di transazione da parte del Direttore Generale affinché possa ritenersi sottoscritto l’accordo di ristrutturazione.
Infine, con riferimento al terzo motivo, la resistente sostiene che quanto argomentato, sul piano fattuale, dalla ricorrente non corrisponda al vero. La documentazione attesterebbe l’agibilità del solo settore “Tribuna”.
Considerato in diritto
Il ricorso è ammissibile e procedibile. Non sussiste divergenza nella ricostruzione dei fatti allegati dalle parti, come sopra sintetizzati, che, pertanto, possono essere considerati come pacifici.
I “Criteri legali ed economico-finanziari”, che le società devono possedere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali, assolvono, come noto, alla più ampia garanzia del «regolare svolgimento dei campionati sportivi» (art. 12, L. 91/1981), sottoponendo le società calcistiche a specifici e rigidi controlli «al fine di verificarne l'equilibrio finanziario», nonché il relativo possesso di requisiti infrastrutturali, organizzativi legali ed economico-finanziari.
Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate (in argomento, Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 67/2017; Collegio di Garanzia, SS.UU., 31 luglio 2018, n. 45, nonché Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, ove si è affermato che «l’esigenza di rispettare la par condicio nell'ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l'ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società»).
Insomma, è principio ormai incontestabile che i procedimenti di ammissione ai campionati sia ordinari (rilascio delle Licenze Nazionali), sia straordinari (integrazioni di organico), costituiscano procedure di tipo competitivo; tale interpretazione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa (già citato Consiglio di Stato, n. 4031/2014, nonché Tar Lazio, nn. 3610/2010 e 3916/2007) che ha enucleato un complesso di principi e di regole attuato nel quadro di una ricostruzione del sistema, aderente alla valenza pubblicistica della materia ed in sintonia con la normativa di riferimento (principi fatti propri dalla Federazione): i) le richieste di ammissione ai campionati (al pari dei ripescaggi) costituiscono procedure di tipo ammissivo caratterizzate dal requisito della concorsualità; ii) tali procedure sono regolate da una lex specialis rappresentata da un C.U. della Federazione; iii) al fine di garantire la par condicio, i termini e gli adempimenti ivi contemplati, ove prescritti a pena di decadenza, non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile (con prevalenza del criterio teleologico su quello formale); iv) la Federazione, sul punto, non dispone di altro potere se non quello di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno della domanda in virtù delle regole procedimentali.
II.
Sulla base di tali doverose premesse può esaminarsi il ricorso della Casertana.
Ebbene, in materia di licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario e dunque evitare che al campionato si iscrivano società non in regola con gli adempimenti fiscali e che, pertanto, vivono una “difficile situazione finanziaria”.
La FIGC, nell’ambito dei poteri sopra descritti, ha fissato al 28 giugno 2021 il termine per il deposito delle polizze fideiussorie. Il deposito prescritto dalla norma federale, dunque, non è stato posto in essere dalla ricorrente.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di precisare che “Trattandosi di una procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis, i termini perentori previsti dalle norme federali non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perchè è necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti all’ammissione sia la puntuale formazione degli organici e l’esattezza della data di inizio del campionato” (ex plurimis, Collegio di Garanzia, decisione n. 31 del 28 luglio 2016). Ed ancora “si aggiunga (...) che la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45).
Né, d’altro canto, la mera presentazione dell’istanza di transazione ex art. 182-ter L.F. attribuisce alla Casertana la regolarità fiscale richiesta dal Sistema Licenze.
Infatti, da un lato, i debiti di cui alla menzionata disciplina federale (pur oggetto di una tentata transazione fiscale) restano comunque tali (alla data del 28 giugno 2021), ossia debiti inadempiuti e quindi, come tali, non possono porre capo ad una situazione di regolarità tributaria; dall’altro, il perfezionamento o meno di una transazione fiscale costituisce evento futuro ed incerto rispetto al quale alla data di riferimento (sempre 28 giugno 2021) non v’è alcuna certezza, né alcuna ragionevole previsione.
Peraltro, questo Collegio ha avuto modo di affermare che “Nell’ordinamento sportivo, la rateizzazione non rileva come una modalità ordinaria e alternativa attraverso la quale la società sportiva possa adempiere il proprio obbligo tributario, ma costituisce un rimedio che consente solo la possibilità di estinguere il debito in pi rate con una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Infatti, l’obbligo di documentazione circa il raggiungimento di accordi per dilazioni o rateazioni con l’ente impositore e l’obbligo di deposito della documentazione attestante il pagamento delle rate scadute, entrambi previsti dall’art. 85 delle NOIF della FIGC, rilevano al solo fine di non determinare l’irrogazione di ulteriori sanzioni, da parte dell’ordinamento sportivo, per i debiti fiscali e previdenziali scaduti, quando gli stessi siano stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato.
L’avvenuto assolvimento di tali obblighi non determina invece l’irrilevanza della mancata tempestività nell’assolvimento dei pagamenti fiscali e previdenziali dovuti, in quanto l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” e che “La disposizione di cui all’art. 85 delle NOIF della FIGC non può essere interpretata nel senso di escludere la sanzionabilità per l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore possa avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateizzazione sugli importi dovuti. La disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede l’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. La ratio della norma deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società delle ritenute Irpef, nei termini fissati dalle disposizioni federali” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9).
In tal guisa, non può che ribadirsi quanto statuito dal Collegio di Garanzia (decisione n. 31/2016): «Con la rateizzazione il debito tributario è certo, mentre in caso di transazione fiscale, ex art.182 ter L.F., l’oggetto della lite è solo l’aspirazione formulata dal contribuente di ottenere uno “sconto” sulle somme debende […] La transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. è, invece, assimilabile alla disciplina dettata dall’art. 1965 c.c., concretizzandosi in un contratto con la libera adesione delle parti: orbene, la volontà negativa formulata dall’Agenzia delle Entrate non può, come sopra detto, essere coartata dalla Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio pendente».
La Casertana ha, infatti, ottenuto il “parere conforme” sia da parte della competente direzione regionale dell’INPS che dalla competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente “sottoscrizione” dei due accordi di transazione da parte dei relativi “direttori dell’Ufficio”, solo in data 9 luglio 2021, ben oltre il termine prescritto dalla normativa.
L’art.182 ter L.F., nella parte d’interesse, prevede che: “L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.” La natura negoziale dell’atto esclude qualunque rilevanza esterna ai pareri espressi dagli organi dell’Amministrazione chiamati a pronunciarsi sul merito della proposta avanzata dal contribuente, trattandosi all’evidenza di atti di natura endoprocedimentale.
Ne consegue che, alla data del 28 giugno 2021, la transazione fiscale da cui dipendeva l’esito dell’accordo di ristrutturazione del debito promosso dalla ricorrente non poteva reputarsi in alcun modo perfezionato.
Tale considerazione sarebbe di per sè sufficiente alla reiezione del ricorso, ma, per completezza di trattazione, si ritiene opportuno esaminare anche il motivo inerente alla mancata presentazione della garanzia fideiussoria entro il termine assegnato.
Il ricorrente giustifica tale omissione poiché il rilascio della garanzia da parte di organismi accreditati sarebbe stato inibito dalla pendenza di un’istanza di fallimento in relazione alla quale il Tribunale di S.Maria Capua Vetere avrebbe tardivamente adottato il decreto per la declaratoria dell’improcedibilità della domanda avanzata da un creditore dell’odierna ricorrente.
In relazione a tale fattispecie, viene invocata l’esimente della causa di forza maggiore da cui sarebbe dipesa la mancata presentazione della garanzia fideiussoria entro la data del 28 giugno 2021.
Entro questa data la ricorrente si è limitata, infatti, a produrre documenti bancari alternativi alla garanzia fideiussoria, quasi che gli stessi potessero essere considerati equipollenti.
Si deve, tuttavia, rilevare che tale circostanza non è stata in alcun modo rappresentata alla Lega pro all’atto della presentazione della domanda di ammissione al Campionato di serie C 2021/2022, ai fini della eventuale proroga del termine assegnato.
La questione delle lungaggini processuali è stata, invece, allegata per la prima volta solo nel presente giudizio.
Allo stato degli atti ed una volta intervenuta la scadenza del termine a cui la regolamentazione di settore attribuisce inequivocabilmente natura perentoria, anche attesa la sanzione della decadenza correlata al suo esaurimento, la causa della forza maggiore non appare utilmente invocabile.
Dallo scambio di mail intercorso tra il broker Assiteca e la ricorrente non è dato nemmeno evincere una preclusione assoluta al rilascio della garanzia fideiussoria in pendenza di un’istanza volta alla dichiarazione del fallimento della società che aspirava al rilascio della garanzia. Da tale documentazione sembra anzi possibile desumere il contrario, e cioè che, ai fini della concessione della garanzia, occorreva unicamente fornire al broker gli ulteriori chiarimenti richiesti.
Rimane, dunque, accertato che la ricorrente non ha trasmesso entro il prescritto termine del 28 giugno 2021 una garanzia fideiussoria rilasciata da una società assicurativa in possesso dei requisiti tassativamente previsti e da ciò consegue la legittimità della sua esclusione dal campionato di Serie C 2021/2022 (Cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 4001).
III.
Per quanto concerne il rispetto dei criteri c.d. infrastrutturali, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non siano stati rispettati i requisiti prescritti dal Manuale delle Licenze Nazionali.
Il Consiglio Federale FIGC, pronunciandosi sulla richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente, ha rilevato “il persistere del mancato rispetto del criterio punto 18 -Tribune riservate agli spettatori- di cui all’allegato A) del predetto Comunicato Ufficiale. Alla data del termine perentorio del 28 giugno 2021, infatti la competente Commissione Comunale di Vigilanza aveva espresso, con verbale del 25 giugno 2021, parere favorevole all’agibilità limitatamente al settore Tribuna dello Stadio “A. Pinto” di Caserta. Si ribadisce che nel predetto termine non è stato prodotto alcun verbale da parte della competente Commissione Comunale di Vigilanza ulteriore e successivo rispetto a quello dello 25 giungo 2021 sopra citato, attestante l’agibilità di altro settore. […]. La nuova licenza d’uso ex art.68 TULPS depositata in sede di ricorso e rilasciata in data 2 luglio 2021, a firma del Dirigente al patrimonio del Comune di Caserta, con la quale si dà atto dell’esistenza di un settore riservato agli ospiti (Curva Nord), fa peraltro riferimento proprio al menzionato verbale della Commissione Comunale di Vigilanza del 25 giugno 2021 che non include un secondo settore -dedicato ai tifosi ospiti- come previsto dalla normativa di riferimento e che non menziona il settore Curva Nord”.
Tale circostanza fattuale appare confermata proprio dalla relazione esplicativa prodotta dalla ricorrente sub All.12) della Commissione Comunale di Vigilanza riunitasi il 19 luglio 2021, laddove si precisa che in occasione del sopralluogo effettuato il 25 giugno 2021, la Commissione medesima non fu posta in grado di controllare “tutte le parti della Curva Nord”, dal momento che ve ne erano alcune non accessibili all’epoca del sopralluogo effettuato in data 25 giugno 2021.
Conseguentemente risulta smentito per tabulas che in tale ultima data fosse stata accertata l’agibilità per entrambi i settori dello stadio presi in considerazione.
L’agibilità di entrambi i settori dello stadio A. Pinto può ritenersi, dunque, certificata solo nella data del secondo sopralluogo del 2 luglio 2021, quando ormai il termine perentorio prescritto dalla normativa federale era ampiamente spirato.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, in data 26 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri F.to Giacomo Aiello
Depositato in Roma, in data 29 luglio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face