CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61 del 02/08/2021 – Paganese Calcio 1926 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 61
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Franco Massi - Relatore
Stefano Varone
Barbara Marchetti
Ferruccio Auletta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 75/2021 presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. (C.F./P.IVA 04037170653), con sede in Pagani (SA) Via Filettine n. 238, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dagli Avv.ti Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Mirko Polzone, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata,
contro
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14 (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17,
per l’annullamento
a) della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2021, pubblicata con C.U. n. 16/A del 16 luglio 2021, con la quale è stato respinto il ricorso della Paganese Calcio 1926 S.r.l. contro il diniego di ammissione al campionato di Lega Pro, stagione 2021/2022, per asserita carenza di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, di cui al titolo I) del C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 e relativo provvedimento di trasmissione prot. 676/SS 21-22 del 16 luglio 2021;
b) ove occorra, del parere negativo reso dalla Co.Vi.So.C. in data 14 luglio 2021, sul ricorso proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l.;
c) ove occorra, del provvedimento prot. n. 4699/2021 dell’8 luglio 2021, con il quale la Co.Vi.So.C. ha dedotto un presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Lega Pro per la stagione 2021/2022;
d) ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a);
e) ove e per quanto occorra, di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;
f) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell’udienza del 26 luglio 2021, i difensori delle parti costituite;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore Cons. Franco Massi.
Ritenuto in fatto
La Paganese Calcio 1926 S.r.l. (d’ora in poi: ricorrente) ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport per ottenere l’annullamento della delibera consiliare F.I.G.C. del 15 luglio scorso, citata in epigrafe, con la quale è stata respinta l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’ammissione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2021/2022. Tale diniego si basa sull’asserita carenza di alcuni criteri legali ed economico-finanziari per l’ottenimento della licenza nazionale: il Consiglio Federale della F.I.G.C., aderendo a conforme avviso della Co.Vi.So.C, ha ritenuto il contenzioso tributario in essere presso la Commissione Tributaria Provinciale (d’ora in poi: CTP) di Salerno – a suo tempo adíta dall’odierna ricorrente avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate di Salerno ad aderire ad una proposta di accordo transattivo per definire un cospicuo debito tributario pregresso - non idoneo ad integrare il requisito della “pendenza di una lite non temeraria”, previsto dalla lettera C), punto 15, del c.d. “Sistema delle Licenze Nazionali” (d’ora in poi: SLN), reso noto con il C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021.
La ricorrente, a supporto delle proprie ragioni, ha citato un’identica fattispecie occorsa nella stagione 2016/2017: all’esito di analogo (anzi: identico) contenzioso intrapreso innanzi alla Giustizia sportiva, conclusosi con provvedimento sfavorevole emesso da questo Collegio di Garanzia dello Sport, essa ha ottenuto un provvedimento di contrario avviso dalla Giustizia amministrativa, provvedimento che si è consolidato a seguito di acquiescenza da parte della
F.I.G.C. con C.U. n. 57/A del 31 agosto 2016. Tanto premesso, l’odierna ricorrente ha appalesato forti dubbi sulla correttezza della decisione oggi impugnata, apparendo la stessa viziata quantomeno da palese incoerenza della stessa Federazione. Ha evidenziato, inoltre, la circostanza che nel ricorso interposto innanzi alla Giustizia tributaria si chiede non solo l’annullamento del diniego di accedere alla transazione fiscale, bensì anche l’accertamento della correttezza delle proposte formulate e, per l’effetto, la dichiarazione che la medesima transazione sia meritevole di accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, così definendo sia l’an sia il quantum della pretesa fiscale alla base della vertenza in essere.
La F.I.G.C. ha ribadito che il nucleo dell’odierna controversia verte essenzialmente sul mancato pagamento, da parte dell’odierna ricorrente, di rilevanti debiti tributari, con conseguente irregolarità fiscale della stessa società, e ha replicato contestando la limitata valenza, per il caso di specie, del provvedimento adottato nel 2016, rispetto al quale la medesima Federazione ha oggi formulato differenti considerazioni, in buona sostanza legate all’accresciuta entità del debito erariale. In ordine alla vertenza tributaria in essere, la F.I.G.C. ha confermato di non poterla considerare quale valido contenzioso ai sensi del citato criterio ex lettera C), punto 15, del SLN, in quanto: a) il Giudice tributario non ha giurisdizione sulla specifica fattispecie, come affermato dalle SS.UU. della Cassazione con recente sentenza del marzo 2021; b) il medesimo ricorso tributario mira soltanto ad obbligare l’Agenzia delle Entrate ad accedere ad una trattativa finalizzata ad un accordo transattivo, senza determinare né l’an e né il quantum della pretesa fiscale sottostante; c) la semplice presentazione di una proposta di transazione fiscale non può essere equiparata a quella situazione di regolarità fiscale richiesta dal legislatore federale nel SLN. All’odierna udienza le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni, in massima parte confermando le rispettive tesi già esplicitate in atti. Più nel dettaglio:
- i difensori della ricorrente hanno soprattutto posto in luce la circostanza che nel ricorso innanzi alla Giustizia tributaria è stato chiesto il riconoscimento del “vincolo di conformazione specifica” previo accertamento dei presupposti di transigibilità della lite anche in difetto del consenso dell’Agenzia delle Entrate;
- il difensore della F.I.G.C. ha richiamato più volte l’attenzione del Collegio sulla nota dell’Agenzia delle Entrate in data 25 giugno 2021, con la quale si quantifica l’attuale debito erariale in carico alla ricorrente. Inoltre, ha rinunciato alla contestazione circa la carenza di giurisdizione della Giustizia tributaria sulla vicenda transattiva ma ha ribadito l’inidoneità del ricorso in CTP ad integrare una lite non temeraria.
Considerato in diritto
Il thema disputandum sottoposto a questo Giudice sportivo si sostanzia nel corretto inquadramento del contenzioso pendente innanzi alla CTP di Salerno e, conseguentemente, alla sua idoneità (o meno) ad integrare la fattispecie prevista dalla lettera C), punto 15) del SLN.
La citata disposizione prevede, in merito all’assolvimento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, la seguente condizione abilitante: “Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”.
Risulta agli atti che l’odierna ricorrente, nel ricorso promosso innanzi alla CTP di Salerno, abbia chiesto di: “a) annullare il diniego di transazione fiscale; b) per l’effetto ritenere la proposta di transazione avanzata meritevole di accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate; c) condannare l’Amministrazione finanziaria al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da valutarsi ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 2056 c.c. in quanto il diniego di transazione ha, di fatto, paralizzato l’attività economica della società ricorrente”.
Risulta, altresì, agli atti che sul medesimo ricorso alla Giustizia tributaria si sia espresso, in sede cautelare inaudita altera parte, il Presidente della medesima CTP, il quale, nel suo decreto monocratico, ha osservato “che quanto al fumus, le deduzioni svolte dalla società ricorrente e la documentazione allegata inducono a ritenere sussistenti, perlomeno allo stato degli atti e in attesa della costituzione dell’Agenzia, gli elementi comprovanti la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti (cfr., in particolare, gli esiti dei giudizi già conclusi e, in particolare, le vicende relative alla precedente transazione fiscale); che le ragioni addotte dall’Agenzia nel diniego della nuova transazione fiscale non appaiono, perlomeno sulla base dei documenti allegati dalla stessa società ricorrente, del tutto convincenti, alla luce della condotta complessiva della società e delle pregresse vicende ampiamente riassunte nel ricorso (accordo di ristrutturazione dei debiti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 182 bis Legge Fall., pregressa transazione fiscale ex art. 182 ter Legge Fall.), nonché alla luce dei margini di fattibilità del piano già presentato, evincibile dagli atti allegati al ricorso”.
Tale quadro fattuale, che già di per sé potrebbe apparire sufficiente ad integrare la condizione prevista dalla citata disposizione del SLN, risulta corroborato dall’esito di analoga (anzi: identica) fattispecie occorsa circa cinque anni prima alla medesima odierna ricorrente, laddove la Giustizia amministrativa, nel sindacare il pronunciamento negativo all’epoca adottato da questo Giudice sportivo, ha osservato che “la richiamata norma del Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 richiede quale unico requisito, ai fini dell’ammissione al campionato, l’eventuale pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo senza preclusione alcuna in ordine all’oggetto della lite né al giudice competente; in particolare, non appare, ad un primo sommario esame, che sia propugnabile un’interpretazione restrittiva della norma tale da escludere dal suo ambito applicativo le liti avverso il diniego di transazioni fiscali; la lite de qua non può considerarsi temeraria avuto riguardo alla stessa concessione dell’invocata misura cautelare con provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria di Salerno del 14 luglio 2016”. Tant’è che immediatamente dopo è stata la stessa F.I.G.C., in sede di autotutela, a conformarsi pienamente al pronunciamento della Giustizia amministrativa, richiamando esplicitamente, nelle premesse del C.U. n. 57/A del 31 agosto 2016, l’ordinanza sopra menzionata.
Non sfugge di certo al Collegio la circostanza che l’Agenzia delle Entrate, nella nota n. 46023 del 25 giugno 2021 menzionata dal difensore della F.I.G.C., abbia evidenziato che “la debitoria fiscale complessiva è passata da € 1.623.613,05 oggetto della precedente transazione, ad una debitoria fiscale complessiva di € 4.338.762,91 oggetto dell’attuale proposta di transazione”. Peraltro, non può esimersi questo Giudice sportivo dal rilevare – come peraltro confermato, nella pubblica udienza, dal difensore della Federcalcio – che rispetto alla fattispecie occorsa nel 2016, relativamente alla quale la Federazione è risultata soccombente innanzi alla Giustizia amministrativa, il quadro normativo non risulti mutato, risolvendosi quindi l’odierna vertenza in una questione già ampiamente delibata a livello giudiziario, sulla quale appare difficile intravedere margini per una diversa opzione ermeneutica. Potrebbe certamente risultare più tutelante dell’equilibrio economico-finanziario del sistema federale un aggiornato quadro normativo che, facendo tesoro di quanto accaduto cinque anni fa e rieditato oggi, implementasse maggiori dettagli nei presupposti validanti l’iscrizione al campionato di Lega Pro: ma quello in atto vigente, rimasto appunto intonso a distanza di cinque anni, non può non determinare questo Giudice sportivo ad adottare, oggi, la medesima soluzione già riconosciuta conforme all’ordinamento cinque anni or sono.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri F.to Franco Massi
Depositato in Roma, in data 2 agosto 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face