CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64 del 10/08/2021 – Football Club Messina s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti

Decisione n. 64

 

Anno 2021


 

 IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

 

 

 

  

 

composta da 

Raffaele Squitieri - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Franco Anelli

Barbara Marchetti

Margherita Ramajoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2021, presentato, in data 30 luglio 2021, dalla società Football Club Messina s.r.l. (C.F./P.IVA 00793360835), con sede in Messina (ME),  Via Dogali, n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Presutti, in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro, n. 10,

 

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001) con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

 

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituitasi in giudizio,

 

 

 

e nei confronti

 

 

 

della AZ Picerno s.r.l., (C.F. e P. IVA 01923570764) con sede in Picerno (PZ), presso lo Stadio Comunale “D. Curcio”, in persona del suo Vicepresidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luis Vizzino, con studio a Salerno, in Via del Carmine, n. 93,

 

 

per l’annullamento

 

 

 

del Comunicato Ufficiale n. 32/A della FIGC, pubblicato in data 28 luglio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della società F.C. Messina s.r.l.; del Comunicato Ufficiale n. 33/A della FIGC, pubblicato in data 28 luglio 2021, con il quale è stata concessa alla società AZ Picerno s.r.l. la Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per l’accertamento del diritto del Football Club Messina s.r.l. all’immediata ed incondizionata ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2021/2022, previa concessione della Licenza Nazionale.

 

 

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 6 agosto 2021, il difensore della parte ricorrente - FC Messina s.r.l. - avv. Marco Laudani; l’avv. Giancarlo Viglione, assistito dall’avv. Noemi Tsuno, per la resistente FIGC, tutti presenti personalmente, presso i locali del CONI, nonché l’avv. Luis Vizzino, per la resistente AZ Picerno srl, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta.

Ritenuto in fatto

  1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2021, Football Club Messina s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 2/ della F C, pubblicato il 2 luglio 2021, col quale stata respinta la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della società F.C. Messina s.r.l.; del Comunicato Ufficiale n. 33/A della FIGC, pubblicato il 28 luglio 2021, col   quale  è  stata concessa allPicerno s.r.l. la Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022; della delibera della F C con la quale stata respinta la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della F.C. Messina s.r.l.; della delibera della F C con la quale stata concessa alla Picerno s.r.l. la Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022; della relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi e della relazione Co.Vi.So.C.; della comunicazione della Co.Vi.So.C. del 26 luglio 2021; del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 19/A del 16 luglio 2021 e della relativa delibera; del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 258/A del 31 maggio 2021; del Comunicato della Lega Pro n. 29/L del 16 luglio 2021; del Comunicato Ufficiale FIGC n. 253/A, pubblicato il 21 maggio 2021, della relativa delibera, dei relativi allegati, ivi compreso il manuale Licenze Nazionali 2021/2022; di tutti gli atti della F C concernenti i criteri/re uisiti per l’iscrizione alla Serie C 2021-2022; del verbale della riunione del Consiglio Federale FIGC del 27 luglio 2021; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per l’accertamento del diritto di Football Club Messina s.r.l. all’immediata ed incondizionata ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2021/2022, previa concessione della relativa Licenza Nazionale.
  2. Nella stagione calcistica 2020/2021, il Football Club Messina partecipava al Campionato di Serie D, girone I, classificandosi seconda al termine della regular season e vincendo i relativi play-off.
  3. In data 16 luglio 2021, la ricorrente veniva a conoscenza della possibilità di essere ammessa alla Serie C 2021-2022 in sostituzione di altra squadra rinunciataria all’iscrizione, essendo risultata prima nella graduatoria delle eventuali candidate a subentrare. Questo perché , non avendo altra socie   Gozzano Calcio, risultata prima all’esito della  stagione 2020-2021 nel girone A di Serie D - presentato domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, la FIGC ne deliberava la mancata iscrizione con Comunicato Ufficiale n. 18/A del 16 luglio 2021 (doc. 9) e, sempre la FIGC, con ulteriore Comunicato del 16 luglio 2021, n. 19/  , bandiva la procedura di sostituzione di cui all’art. 49, lett. c), delle NO F.
  4. Ai fini della partecipazione alla relativa procedura, veniva richiesta alle socie    interessate la realizzazione  di  alcuni  adempimenti  entro  il  termine  del  21  luglio  2021,  tra  i  quali: l’adeguamento della compagine societaria; l’acquisizione della disponibilità    di uno stadio con standard adeguati per la Serie C; apposita fideiussione dell’importo di euro  50.000,00.

La ricorrente, pertanto, provvedeva alla trasformazione in socie di capitali: l’atto notarile veniva rogato lune  19 luglio 2021.

Con riguardo all’individuazione di idonea struttura per la disputa delle gare, la struttura veniva individuata nello stadio Enzo Scida di Crotone, concesso dal Comune in data 21 luglio 2021. Infine, la società presentava fideiussione sottoscritta da Credit Glorius Property.

5. La domanda di iscrizione del Messina veniva, tuttavia, respinta dalla FIGC col Comunicato Ufficiale n. 32/A, pubblicato il 28 luglio 2021, perché questa aveva “depositato una garanzia fideiussoria di euro 50.000 (beneficiario Lega Pro) rilasciata da “Credit Glorious Property Holdings Limited London”; tale garanzia, peraltro trasmessa via Pec in copia (pdf) e priva di sottoscrizione digitale, risulterebbe rilasciata da società finanziaria del gruppo “ Glorious Property Holdings Limited- non iscritta all’ Albo Unico ex 106 T B presso la Banca D Italia”. Veniva, pertanto, accolta, con comunicato ufficiale n. 33/A, pubblicato il 28 luglio 2021, la domanda di iscrizione dell’ Picerno s.r.l. (secondo, dietro la ricorrente, nella graduatoria redatta all’esito dei play-off Serie D 2021-2022).

6. Avverso tale comunicato, è pervenuto al Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2021, presentato in data 30 luglio 2021. La ricorrente Società ha affidato il proprio ricorso ai seguenti motivi.

 

 

i) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990 - violazione dei principi di ragionevolezza, propor  onal t    e del giusto procedimento - violazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione - violazione dell’art. 47 della Carta d N a - violazione degli artt. 6 e  13  CEDU  -  viola  one  dell’art.  1218  c.c.  -  violazione   del  favor partecipationis.

Con tale motivo di censura, la ricorrente lamenta lillegittimi del termine di cinque  giorni assegnato il vener 16 luglio 2021, col Comunicato Ufficiale della FIGC n. 19/A,  per la presentazione di tutta la documentazione domandata ai fini della sostituzione entro, appunto, il 21 luglio 2021 (ossia un termine, nella sostanza, di tre giorni lavorativi, con due giornate non lavorative di mezzo, sabato 17 e domenica 18 luglio uu.ss.). Precisamente, la Società censura le manifeste incongrui e irragionevolezza del termine concesso col  Comunicato Ufficiale n. 19/A, con specifico riferimento alla  peculiare  casistica  della  ricorrente (che, benché  differente  da  quella  degli  altri  partecipanti  alla  procedura  selettiva, veniva fatta assegnataria del medesimo termine e, comunque, di termine eccessivamente esiguo).

A comprova dellassenza di imputabilial F.C. Messina e, al contrario, dell’assoluta buona fede e correttezza rispetto all’irragionevole termine assegnato, la Ricorrente rileva di aver svolto prontamente tutta lattivi   esigibile, e, in particolare:

a) il dovuto adeguamento della forma societaria per ottenere, a tal fine, la disponibilità del Notaio onde procedere alla modifica per atto pubblico del 19 luglio 2021;

b) il reperimento di uno stadio per la disputa delle partite di Serie C (dato che lo stadio più naturale per la ricorrente sarebbe stato ultimato a fine agosto 2021); adempimento perfezionato anchesso mediante la concessione dello stadio Ezio Scida di Crotone ad opera della relativa amministrazione comunale;

c) il rilascio di una fideiussione all’esito dellinterpello di oltre dieci operatori del settore, i quali tutti (ad eccezione della “Credit Glorious Property Holdings Limited London”), per l’esiguità del termine assegnato rispetto allentità della garanzia richiesta e la complessità del procedimento istruttorio connesso, avevano rifiutato l’emissione della domandata garanzia.

 

 

ii)   Violazione del principio del soccorso istruttorio - violazione della direttiva n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 - violazione e/o falsa appl ca one dell’art. 6 della legge 241/1990 - violazione del favor partecipationis.

 

 

Con riferimento alle irregolarità della fideiussione, la ricorrente rileva che è incontestata l’esistenza materiale del documento e la sua sottoscrizione in formato cartaceo ad opera del fideiussore (pacificamente ammessa dal Comunicato Ufficiale 19/A del 16 luglio 2021); trova applicazione l’insegnamento giurisprudenziale, a mente del quale, “non essendo contestata la mancanza della res”, non può che essere attivato il soccorso istruttorio in favore del partecipante  alla  procedura  selettiva  il  quale  «può  riguardare  le  carenze  di  “qualsiaselemento formale della domanda, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolari, quand'anche di tipo “essenziale» (cos , di recente, la sentenza del TAR Marche, Sez. I, 9 luglio 2021, n. 565).

 

 

iii)   Violazione e/o falsa applicazione del comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC n. 19/A del 16 luglio 2021 e del comunicato ufficiale 253/A - v ola one dell’art. 1 della legge 241/1990 - violazione del divieto di aggravamento - irragionevolezza - violazione del principio di proporzionalità - violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

 

 

Con riguardo al rilievo della FIGC, secondo cui la fideiussione non sarebbe valida perché emessa da soggetto non iscritto nell’ Albo Unico presso la Banca d Italia, di cui all’art. 106 TUB, la ricorrente rileva che la Federazione ha vagliato la posizione del fideiussore avuto (solamente) riguardo alla lett. c) dell’ottavo capoverso del Comunicato Ufficiale FIGC n. 19/A del 16 luglio 2021, tralasciando le ulteriori ipotesi dal medesimo contemplate.

A detta della ricorrente, la FIGC ha dimenticato che, ai sensi della lett. b. 4) del medesimo capoverso, ritenuta valida anche la fideiussione che (tra gli alternativi requisiti domandati) sia emessa da un istituto assicuratore che abbia un rating minimo Moodys (rating di seconda fascia, con qualità  superiore alla media,  rischio di insolvenza basso nel lungo periodo). Nel caso del fideiussore Credit Glorious Property Holdings Limited London, questo svolge, tra le varie, anche attività di intermediazione assicurativa e possiede addirittura un rating Aa3 fascia superiore (la più alta, concernente i soggetti più affidabili), con conseguente “alta affidabilità creditizia, rischio di insolvenza molto basso” nel lungo periodo e “miglior capacità di far fronte agli impegni di breve periodo, sicché esso  soddisfaceva  quanto richiesto dalla FIGC.

 

 

iv)    Violazione del principio del soccorso istruttorio - violazione della direttiva n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge 241/1990 - violazione del favor partecipationis.

 

 

A voler ammettere che la fideiussione presentata dalla ricorrente non rispetti i requisiti richiesti, deduce la ricorrente che la conseguenza non poteva essere limmediato rigetto della domanda di iscrizione alla Serie C 2021/2022, bensì l’attivazione del soccorso istruttorio in favore di questa. Ciò, per due ordini di ragioni:

a) perché la garanzi comun  ue stata prodotta agli atti nei termini e ottenuta da soggetto di indubbia affidabilifinanziaria a livello internazionale in tempi, come dedotto, assolutamente incongrui al relativo adempimento;

b) perché se, nelle pubbliche procedure concorsuali, ammesso il  soccorso  istruttorio laddove la garanzia (indispensabile ai fini della partecipazione) sia addirittura mancante (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 399), questo deve essere a maggior ragione esercitato laddove la fideiussione sia stata depositata nei termini (e sia quindi esistente), ma presenti delle irregolarità. In caso contrario (come avvenuto nella fattispecie), manifesta sarebbe la violazione del principio del favor partecipationis (in relazione a fatti certamente non imputabili alla ricorrente) e risulterebbe apertamente vanificato il merito sportivo conseguito.

5. Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia di annullare gli atti indicati per dichiarare il diritto di Football Club Messina s.r.l. all’ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2021/2022, previa concessione della relativa Licenza Nazionale.

6. Per resistere a tale ricorso si è costituita in giudizio la AZ PICERNO S.r.l., la quale ha eccepito la violazione, da parte della ricorrente, delle disposizioni di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC (peraltro, non impugnati dalla ricorrente) n. 253/A del 21 maggio 2021 (“Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”) e

n. 258/A del 31 maggio 2021 (con cui la F C ha pubblicato “i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta). La violazione sarebbe duplice: una attiene al soggetto che ha rilasciato la fideiussione; e laltra attiene alla forma” della fideiussione, depositata non in originale.

In ordine al primo motivo di impugnazione della ricorrente, circa la presunta “illegittimità del termine” assegnato dalla F C, la doglianza si dice infondata e, comunque, contraddetta proprio dalla circostanza eccepita in ordine alla pretesa regolarità della fideiussione depositata. Peraltro, anche la Società comparente ha dovuto adempiere negli stessi termini assegnati alla Società ricorrente e, come risulta rilevabile dal provvedimento adottato dalla FIGC (cfr. il citato C.U. n. 33/A del 28 luglio 2021), è riuscita a depositare una fideiussione perfettamente in regola e rispondente ai requisiti stabiliti dalle vigenti normative.

Rileva inoltre la AZ PICERNO S.r.l. che il Collegio di Garanzia dello Sport, in relazione proprio ai termini ed al puntuale rispetto degli stessi, ha avuto modo di precisare in più occasioni che “trattandosi di una procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis, i termini perentori previsti dalle norme federali non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio tra gli aspiranti allammissione sia la puntuale formazione degli organici e lesattezza della data di inizio del campionato” (cfr. Collegio di Garanzia, Decisione n. 31 del 28 luglio 2016).

In ordine al secondo motivo di Ricorso  e,  segnatamente,  alla validità della fideiussione prodotta dalla FC Messina s.r.l., rileva la controinteressata che il testo delle riportate disposizioni emanate dalla FIGC, relative sia ai requisiti richiesti per il soggetto che rilascia la fideiussione sia alla forma” della stessa fideiussione, non lasciano alcun margine di dubbio circa l’interpretazione. Si sostiene, nello specifico, che l’iscrizione nell lbo di cui allart. 106 T B sia requisito previsto a tutela dell’ordinamento sportivo e, anzitutto, dell’ordinamento dello Stato.

In ordine al secondo motivo di Ricorso, si smentisce la tesi della ricorrente relativa alla idoneità della fideiussione depositata siccome rilasciata da Società titolare anche di “intermediazione assicurativa”, ciò che no e tanto meno risulterebbe sufficiente.

 n relazione all’ultimo motivo di ricorso, la P CERNO S.r.l. rileva la natura essenziale (a pena di esclusione) del requisito formale richiesto per il rilascio della fideiussione. Si richiama il C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 (non impugnato), avente ad oggetto il “Sistema delle Licenze Nazionali per lammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, ove si prevede l’obbligo di deposito dell’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 50.000,00. Come forma alternativa, consentito il deposito della fideiussione sottoscritta digitalmente anche mediante posta elettronica certificata, in ogni caso “allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Nel caso di specie, non sarebbe stato depositato l’originale né sarebbe stata inviata, a mezzo p.e.c., alcun esemplare sottoscritto digitalmente. La AZ PICERNO S.r.l. sostiene, quindi, la nullità del documento depositato perché privo dei requisiti necessari. 

7. Si è costituita in giudizio anche la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In relazione al primo motivo di ricorso, la resistente rileva anzitutto la mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del C. . n. 19/ all’atto della sua pubblicazione; l’impugnazione sarebbe avvenuta solo all’atto dell’adozione, da parte del Consiglio Federale, del provvedimento di non ammissione del Messina al campionato di Lega Pro.

Secondo la resistente, la ricorrente era a conoscenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali sin dal 21 maggio 2021, data del C.U. n. 253/A. Inoltre, il tempo intercorrente tra la pubblicazione del C.U. n. 19/A (16 luglio) ed il termine prescritto pegli adempimenti previsti (21 luglio) era di cinque giorni (e non tre giorni), a nulla rilevando che due giorni intermedi non fossero “lavorativi”, né il termine poteva dirsi “irragionevole”, in quanto teso a garantire la puntuale organizzazione ed il regolare avvio dei campionati.

In ordine alla validità della fideiussione prodotta dalla FC Messina s.r.l., rileva la resistente come il termine perentorio previsto per il 21 luglio 2021 non sia stato rispettato e la copia (pdf.) della fideiussione fosse priva di sottoscrizione digitale, in difformità da quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico e dal C.U. 19/A.

Con riferimento alla circostanza che la fideiussione sia stata emessa “ai sensi della lett. b. 4)” “da un istituto assicuratore che abbia un rating minimo Moodys ”, la difesa della F C richiama la disciplina federale, dalla cui lettura è possibile desumere che la garanzia fideiussoria debba essere rilasciata da soggetto rientrante in una delle tre categorie accettate, mentre il preteso fidejussore di specie non rientrerebbe in nessuna di quelle.

Con riferimento, infine, al c.d. soccorso istruttorio, la F C rileva  che, nell’alveo di una procedura concorsuale come quella di specie, “attivare” il soccorso istruttorio nei confronti di una Società manchevole di uno dei requisiti significherebbe incorrere in una grave violazione della par condicio.

8. La ricorrente ha depositato memoria di replica il giorno prima dell’udienza, tenutasi alla presenza di tutte le parti in data 6 agosto 2021.

 

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Il ricorso non è fondato.

Per l’economia della presente  decisione,  senza impegnarsi nelle pur  sollevate questioni ipoteticamente preclusive dell’esame di merito dei motivi di Ricorso, appare sufficiente muovere dal dato relativo al requisito obiettivamente non soddisfatto dalla Ricorrente, vale a dire la somministrazione di garanzia fidejussoria, invero avvenuta senza il rispetto del Sistema della Licenze Nazionali. 

 

  1. Appare finanche incontestato, per l’ordine stesso di esposizione dei motivi di Ricorso, che la garanzia rilasciata da Credit Glorious Property Holdings Limited London - indipendentemente  dalla  sua  stessa  efficacia,  in  real specificamente  contestata  -  non corrisponda alle condizioni stabilite sotto distinti ma in pari misura dirimenti profili: vuoi quello soggettivo, non essendo il garante censito nell’elenco formato ai sensi dell’art. 106 T B né vantando alcuna abilitazione alternativa nel novero delle opzioni residualmente ammesse; vuoi quello oggettivo, non risultando acquisito - né prima né dopo la scadenza del termine deputato - alcun esemplare dell’atto dotato della forma prevista, cioè di originale analogico o di esemplare digitale, bensì una mera copia per immagine di un documento non altrimenti esibito.

Non vale la pena indugiare oltre sopra ogni singolo deficit, anche perché ciascuno pare integrare, nella rappresentazione difensiva, finanche la premessa logica delle ragioni ulteriormente offerte col Ricorso; in pratica, la Ricorrente fonda su cause di ipotetica reintegrazione nel termine la capacità di soddisfare il requisito mancante, mancanza senza della quale il Ricorso paleserebbe difetto di interesse nella parte in cui deduce la incongruiin sé del termine disponibile per procurare (anche) una garanzia (che fosse) dotata delle caratteristiche accettate dal Sistema delle Licenze Nazionali nonché l’indisponibilità (in concreto) del c.d. soccorso istruttorio. 

  1. Muovendo da questultimo, al Collegio non spetta che ribadire l’incompatibilità del soccorso istruttorio col microsistema normativo che occupa, dotato di insopprimibili peculiarità e davvero senza eguali per concorso di esigenze simultanee e divergenti (economia di tempi, pari opportunità, precostituzione massimamente formale delle regole di riferimento in funzione del decremento del tasso di discrezionalità e incremento della predittibilità pressoché algoritmica delle applicazioni). Perciò l’affermazione stata  assai  di  recente ripetuta nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (cfr. Decisione n. 58/2021), in una linea interpretativa del Sistema  delle Licenze Nazionali di cui è pure sopravvenuta l’autorevole convalida giudiziaria onde “va condivisa la rigorosa interpretazione […] delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine […] circa la necessaria sussistenza, a tale data, dei prescritti requisiti in capo alle società calcistiche, prescrizione adeguatamente giustificata, sul piano logico, dalla necessità di garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni, unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse(T R Lazio - Sezione I Ter - Decr. 4348/2021 del 5 agosto 2021). Non mette conto, perciò, aggiungere esplicazioni alla serie di quelle che hanno già meditatamente supportato l’indirizzo interpretativo formatosi, peraltro ampiamente conoscibile dalle parti per la sua risalenza nel tempo.
  1. Quanto, invece, all’esiguità in sé del termine disponibile, ferma la natura non prorogabile di questo per quanto convenuto pure dalla parte ricorrente, va osservato quanto segue.

Anzitutto, non è riconoscibile alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l’eventuale maggior tempo a disposizione e la capacità della Società di somministrare garanzie derivanti esclusivamente dall’esame del merito di credito dellimpresa conducibile da terzi. Invero, la Ricorrente adduce l’incapacità di offrire (più) idonea garanzia per l’indisponibilità dei soggetti consultati di acquisire nel (troppo) breve intervallo consentito la serie dei dati onde farne quell’elaborazione atta a restituire l’indicatore circa il merito di credito della richiedente. 

Tanto essendo stato allegato da questultima, proprio la difesa della Società  che logicamente implica come un tempo maggiore avrebbe soltanto aumentato le probabilità di conseguire l’assistenza fidejussoria, ma non ne avrebbe determinato (necessariamente) lottenimento. Del resto, al Collegio non consta alcun elemento onde delibare che le risultanze del merito di credito individuale (più probabilmente che non) avrebbero procurato il rilascio di una garanzia adeguata: garanzia che, pur quando altra da quella pervenuta, è stata prospettata come di imminente rilascio, senza però sostanziarsi in alcun atto reso infine accessibile al Collegio. Il che vale non soltanto a smentire quanto si legge a pag. 12 del Ricorso (si rappresenta che è in procinto di rilascio idonea polizza (che sarà depositata appena emessa) e, in applicazione dellistituto del soccorso istruttorio in sede giurisdizionale, si chiede pertanto lammissione del FC Messina s.r.l. alliscrizione alla Serie C 2021-2022”), ma anche che l’assistenza fidejussoria non è funzione diretta del tempo a disposizione per procurarne una idonea.

Per giunta, che neppure la inidoneità della garanzia già acquisita fosse dipendente immediatamente e direttamente dal minor tempo avuto a disposizione è valutazione finanche intuitiva se soltanto si considera come il rigoroso criterio interpretativo della normativa applicabile legittimamente avrebbe condotto a intendere anche la sola somministrazione dell’originale di l del limite temporale (fatto salvo, invece, dalla mera produzione della copia per immagine) come violativa di per sè della perentorietà del termine.

In sintesi, data pure l’ astratta idoneità della garanzia rilasciata nel termine all’uopo concesso da Credit Glorious Property Holdings Limited London, rimarrebbe ineludibile la reiezione dell’istanza di ammissione anche soltanto registrandone l’omessa presentazione nel termine altresì  dell’esemplare originale: la sua pur ulteriore esibizione (non più avutasi, così - peraltro

- alimentando l’imprescindibile “ questione della firma”: pag. 4 della Memoria di  replica) avrebbe (avuto) di per sé i connotati dell’infrazione della perentorietà del termine, risolvendosi nella concessione privilegiata di una proroga singolare quanto odiosa, perché in evidente spregio dell’aspettativa legittima del soggetto controinteressato (invece, munitosi di valida garanzia a suo favore).  

  1. Nel rappresentare la propria posizione, la Ricorrente non considera che la deteriore situazione nella quale assume di essersi venuta a trovare non è conseguenza del termine in sé attribuito per conformarsi al Sistema delle Licenze Nazionali, quanto della natura minima e derivativa della posizione soggettiva, che - difettando non tanto di differenziazione quanto di immediata qualificazione - ha acquisito un sufficiente tasso di  qualificazione soltanto in conseguenza di determinazioni altrui, non prevedibili né sindacabili nella loro potestatività, determinazioni senza le quali non si sarebbe resa attuale la scopertura nell’organico delle iscrizioni al campionato di interesse.

 In condizioni siffatte, piuttosto la non tutelabilità dellaspirazione nella fase anteriore all’emersione e all’inveramento di una posizione soggettiva piena, progredita – cioè – dallo stadio di sola spes a quello di autentico interesse pretensivo, a rendere deteriore la situazione della Ricorrente. La quale avrebbe potuto impiegare utilmente il tempo disponibile per le attività di ricerca della futura ed eventualmente rilevante compliance col Sistema delle Licenze Nazionali, ma unicamente qualora fosse stata disponibile ad accollarsi il rischio di un’impresa poi non più fruibile e, in quanto tale, possibilmente diseconomica. Sennonché, la minore consistenza sostantiva della posizione originaria (unaspettativa, niente di più) non potrebbe rinvenire alcun recupero postumo attraverso una protezione singolarmente più intensa largita dall’ordinamento (cos , custodendo anche l’ultimo degli aspiranti con una sorta di diritto all’inerzia). Altrimenti, non sarebbe più un’iniziativa auto-responsabile a dover razionalmente supplire all’obiettivo deficit di originaria rilevanza della posizione individuale (almeno finché non si sia concretizzata, per lo scorrimento della graduatoria, in un vero e proprio interesse pretensivo), ma si renderebbe del tutto irragionevolmente esigibile dall’ordinamento una protezione differita, ma finanche maggiore, nonostante si riconosca la posizione come meno meritevole, al massimo suscettibile di conservazione in termini di chance.

In definitiva, il sistema di accesso eventualmente sostitutivo o suppletivo ai campionati professionistici non intesta alle posizioni non immediatamente rilevanti degli aspiranti, prima cioè che ognuna di esse possa prendere concretamente e attualmente rilevanza sotto forma di autonomo interesse suscettibile di compiuta protezione, altro che l’assicurazione della chance (arg. ex artt. 1 56, 1 5 , 1 59 c.c.). Ora, che la regolamentazione dell’accesso sostitutivo, anche nella fattispecie che occupa, sia effettivamente risultata idonea a tale strumentale obiettivo, conservando integra la chance che spettava già della Ricorrente, riesce convalidato ex post dallammissione della controinteressata, in concreto rivelatasi dotata di tutti e quegli stessi requisiti esigibili in egual misura proprio nei confronti della Ricorrente, la quale non ha titolo per reclamarne alcuna tutela particolare o rafforzata. 

 

  1. Sotto nessun profilo di censura, dunque, il Ricorso è meritevole di accoglimento. Le spese seguono perciò la soccombenza e sono liquidate, nei confronti di entrambe le parti intimate, come in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport

 

Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

 

 

Respinge il ricorso.

 

 

 

Dichiara la parte ricorrente tenuta a rimborsare le spese del giudizio, che li uida in  € 2.500,00, oltre accessori, per ciascuna delle altre parti costituite.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

 

 

Così deciso, in data 6 agosto 2021.

 

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Raffaele Squitieri                                                                  F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 10 agosto 2021.

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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