CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66 del 24/08/2021 – Elio De Anna/Federazione Italiana Rugby
Decisione n. 66
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Manuela Sinigoi - Presidente e Relatrice
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Emanuela Loria - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2021, presentato, in data 3 marzo 2021, dal dott. Elio De Anna, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco d’Angelo,
contro
la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Valori,
e nei confronti
della Procura della Federazione Italiana Rugby,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (FIR) n. 5 - s.s. 2020/2021 - in materia di contenzioso elettorale, depositata il 26 febbraio 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3 - s.s. 2020/2021, pubblicata il 19 febbraio u.s., che aveva rigettato il ricorso del dott. De Anna, confermando l’inammissibilità della sua candidatura alla carica di Presidente Federale, per la violazione dell'art. 41, comma 1, lett. a), dello Statuto FIR.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza dell'11 marzo 2021, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, il difensore della parte ricorrente - dott. Elio De Anna - avv. Francesco d’Angelo; l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
visto il provvedimento assunto in data 11 marzo 2021 (prot. n. 00369/2021), all'esito della suddetta udienza, con il quale è stata accolta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente;
vista la memoria della Federazione intimata in data 18 maggio 2021, con cui è stata rilevata la improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
uditi, nel corso dell’udienza pubblica del 10 giugno 2021: l’avv. Francesco d’Angelo, per il ricorrente, che, in replica al rilievo di rito della Federazione, ha precisato che il ricorrente medesimo ha ancora interesse alla decisione, in quanto la domanda azionata col ricorso sarebbe stata asseritamente preordinata ad ottenere il rinvio dell’assemblea elettiva; l'avv. prof. Guido Valori per la resistente FIR, che ha ribadito i rilievi sollevati; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha aderito, condividendoli, ai rilievi formulati dalla FIR;
udita, nella successiva camera di consiglio del 10 giugno 2021, la Presidente e relatrice, cons. Manuela Sinigoi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
Il Collegio ritiene, invero, fondato il rilevo di improcedibilità del ricorso sollevato dalla Federazione intimata, atteso che il ricorrente - ammesso con riserva a partecipare, in qualità di candidato alla carica di Presidente Federale, alla Assemblea Generale Ordinaria Elettiva della FIR, prevista per il 13 marzo 2021, in forza del provvedimento cautelare di questo Collegio di cui innanzi sono stati riportati gli estremi - non ha, poi, gravato nei termini l’esito delle elezioni e gli atti ad esse afferenti, sebbene il relativo verbale sia stato pubblicato al competente albo in data 22 marzo 2021, ore 15:20.
Quanto dal medesimo affermato, ovvero che avrebbe chiesto il rinvio dell’assemblea elettiva, risulta, peraltro, smentito per tabulas, come si ritrae dalla piana lettura delle conclusioni rassegnate nel ricorso, cui si rinvia.
E’, dunque, evidente che nessuna utilità potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale decisione del ricorso nel merito, atteso che l’esito delle elezioni, non opposto e oramai intangibile, non potrebbe in alcun modo venire travolto dall’eventuale accoglimento della domanda dal medesimo azionata, che, seppur interinalmente, ha, comunque, trovato soddisfazione in forza della misura cautelare che gli è stata accordata.
L’atto finale della competizione elettorale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto di esclusione che ha determinato la lesione del ricorrente, non ne costituisce, infatti, conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione ha implicato nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.
In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in capo al ricorrente e tale va dichiarato.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2021.
La Presidente e Relatrice
F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, il 24 agosto 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face