L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. CAGLIARI – Soc. PESCARA del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale e il referto dell’Arbitro relativi alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati, al 40° del secondo tempo, all’indirizzo del calciatore del Pescara Muntari; considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3, CGS;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Cagliari.

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