L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo,
rilevato che dalla relazione della Procura federale risulta che numerosi sostenitori della Soc. Internazionale (l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel settore dello stadio denominato “secondo anello verde”), al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3, CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percezione”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati, e segnalato dallo stesso Direttore di gara, che disponeva regolare annuncio dall’altoparlante dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Internazionale con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.