TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE LAVORO- SENTENZA N. 892/2017 DEL 28/11/2017

 TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per lanno 2010 al n. (...), decisa alla pubblica udienza del 15.11.2017, e vertente

TRA

(...), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dallAvv. Marco Mattia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cassino, Via degli Eroi 12

RICORRENTE

CONTRO

 

S.S. (...) Srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura  a  margine  della  memoria  di  costituzione,  dallAvv.  Massimo  Galasso,  ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Cassino, Via Cimarosa 26

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento natura subordinata del rapporto; spettanze retributive. CONCLUSIONI:   quelle  riportate  nei  rispettiv atti  difensivi,  da  intendersi  qui

integralmente riportate.

                                                                                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.6.2010, (...) si rivolgeva al Giudice del Lavoro – Tribunale di Cassino, esponendo quanto segue: di aver lavorato alle dipendenze della Società S.S. (...) Srl dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008, con lincarico di responsabile tecnico del settore giovanile”, seguendo le direttive generali impartite dal presidente della Società Sportiva” e svolgendo con carattere continuativo le funzioni direttive” dettagliate in ricorso, attribuitegli dalla dirigenza della Soc. S.S. (...) Calcio, nellambito delle strategie e degli obiettivi aziendali, organizzando la propria attivicon discrezionalità decisionale e  responsabilità gestionale, conducendo e coordinando al meglio le risorse umane e strumentali del settore calcistico giovanile con competenza e professionalità”; di non aver mai percepito alcun compenso per lattività svolta. Tanto premesso, chiedeva la condanna della S.S. (...) al pagamento – come da conteggio allegato – della complessiva somma di euro 32.348,00, a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, tredicesima, indennità di ferie non godute e TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Il tutto con vittoria di spese; importo questo conteggiato applicando i minimi tabellari di cui al CCNL Impianti sportivi, palestre, sport.

Si costituiva in giudizio la società sportiva convenuta, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore degli organi interni allordinamento sportivo. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Evidenziava in particolare che la S.S. (...) Srl è una società calcistica professionistica che, tra laltro, svolge attivigiovanile sportiva”, con lobiettivo di garantire lo sviluppo delle attiviludico-sportive territoriali, senza alcuno scopo di lucro; sicctutti coloro che prestano la loro opera in favore della società .. lo fanno gratuitamente collaborando volontariamente”. Contestando poi che il ricorrente avesse mai osservato un orario di lavoro, fosse stato mai tenuto a giustificare assenze, malattie o a richiedere permessi e in generale che fosse stato soggetto al potere direttivo e di vigilanza da parte degli amministratori della società o di personale da questi delegati, chiedeva in conclusione il rigetto del ricorso.

Escussi i testi addotti dalla parti, alludienza del 15.11.2017 il Giudice, udita la discussione orale, decideva come da dispositivo in calce, di cui dava letture in aula.

                                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE

Decidendo innanzi tutto sulleccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della società resistente, deve premettersi che, se nel modulo di censimento dei collaboratori inviato alla FGC è, tra laltro, scritto che i collaboratori organizzativi ed amministrativi”, con la sottoscrizione del predetto modulo, prendono atto che, ai sensi del terzo comma dellart. 30 [dello Statuto FGC], ogni controversia – ad eccezione di quelle espressamente escluse in tale norma – può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport, istituita presso il CONI”, il ricorrente ha però disconosciuto la sigla apposta accanto al suo nominativo sul predetto modulo, negando di aver mai sottoscritto alcunché; disconoscimento, questo, al quale non è seguito alcun accertamento peritale sulla genuinidella suddetta sigla, nonostante listanza di verificazione  formulata  dal  difensore  della  resistente,  ritenuto  che  una  consulenza grafologica non sarebbe potuta pervenire a conclusioni certe in ordine alla sicura attribuibilità della sigla in questione al ricorrente.

In difetto quindi della possibilità di accertare la sicura sottoscrizione del  predetto modulo da parte del ricorrente, non può che escludersi loperatività nel caso di specie della riserva di giustizia in favore degli organi interni allordinamento sportivo, operante peraltro nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori, legati alle sociesportive da contratti la cui stipulazione è comunicata in Lega.

Passando quindi allesame nel merito delle domande attoree, deve premettersi che la giurisprudenza ha individuato i requisiti fondamentali della subordinazione nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dallemanazione di ordini specifici (e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che dallesercizio di unassidua attività di vigilanza e controllo nellesecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364; Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).

I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dallassoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; dalla conseguente limitazione dellautonomia del lavoratore e dal suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139). Altri elementi, quali la collaborazione, lassenza di rischio economico, la natura delloggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e losservanza di un orario, possono avere, invece, una portata soltanto sussidiaria, siccnon pqualificarsi come subordinato un rapporto lavorativo laddove, pur sussistendo tutti questi altri elementi, sia accertata la mancanza di quelli principali (Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669; Cass. 27.11.1986 n. 7015; Cass. 21.01.1987 n. 548). Loggetto specifico dellindagine circa la sussistenza della subordinazione deve consistere, dunque, nellaccertamento della eterodirezione” delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore dopera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari: a) linserimento stabile del lavoratore nellorganizzazione produttiva dellimpresa; b) lutilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro; c) lassenza di rischio imprenditoriale; d) la continuidella collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative; e) la retribuzione predeterminata a cadenza fissa; f) lesclusividella prestazione; g) linfungibilisoggettiva della prestazione (Cass. sez. lav. 24.02.2006 n. 4171; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669).

In applicazione dei principi in materia di ripartizione dellonere della prova ex art. 2697 c.c., spetta allattore che voglia far valere in giudizio diritti connessi allinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa.

Spetta, quindi, in caso di contestazione, alla parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto lobbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992). Ed, ancora, si richiede che le istanze ed i mezzi istruttori chiesti da parte ricorrente debbano consentire laccertamento dellassoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nellorganizzazione aziendale, mentre la sola allegazione e/o indicazione degli elementi sussidiari (quali lassenza di rischio, la continuità della prestazione, losservanza di un orario e la forma della retribuzione) non è di per sé circostanza decisiva. Ne deriva che ove, allesito della prova, permangano dubbi circa linquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto lonere della prova gravante sul ricorrente (Cass. sez. lav. 28/09/2006 n. 21028)”.

Ebbene, nel caso in esame, luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi la possibilità di accogliere il ricorso, volto ad ottenere laccertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

I testi escussi, chiamati a riferire in ordine alle modalidi svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente, hanno, infatti, riferito quanto segue.

(...), direttore marketing dal 2007 al 2008 ed amministratore sino al settembre 2009, ha dichiarato: “Non mi risulta che [il ricorrente] avesse alcun incarico specifico. Le poche volte che lho visto si occupava del settore giovanile. Mi risulta che fosse un volontario. … Preciso che allinterno di una società calcistica il responsabile del settore giovanile è sempre legato alla società da un contratto scritto ed inoltre ha il potere di firma in lega, cioè è lui che firma al momento di un contratto con un giocatore; sicché la sua firma è depositata in lega. … Non so dire se il ricorrente seguisse quotidianamente gli allenamenti.”

(...), allenatore degli allievi nazionali nel campionato 2007/2008, ha riferito: Il ricorrente si occupava del settore giovanile di tutte le categoria della società. Coordinava anche gli incontri con i rappresentanti di altre società, al fine di individuare altri calciatori. Faceva degli stage per reclutare ragazzi. Il ricorrente svolgeva attività di intermediazione tra tutte le squadre del settore giovanile e la società stessa, occupandosi anche della programmazione delle trasferte. Il ricorrente aveva rapporti diretti con i rappresentanti della società, presumo il Presidente ed il Direttore Generale. Nulla so in ordine ai termini degli accordi intercorrenti tra il (...) e la società. Non ho mai partecipato a riunioni tra i vertici della società ed il (...). Io periodicamente, cocome gli altri allenatori, partecipavo a riunioni con il (...), per parlare della squadra e pianificare lattività. Noi ci allenavamo tre volte a settimana e in tutte le occasioni il ricorrente era presente. Egli inoltre era presente a tutte le partite, sia in casa, sia fuori casa. Il (...) gestiva anche la contrattualistica per lingaggio dei giocatori. Era lui che parlava con le società, conducendo la trattativa” (v. dichiarazioni rese alludienza del 27.2.2017, in cui il teste è stato risentito dopo essere stato escusso dal Got).

Il teste (...), membro del collegio sindacale della sociedal 2005 al 2008 e segretario del settore giovanile, ha dichiarato: Il ricorrente fu nominato responsabile tecnico del settore giovanile. Sicuramente ci fu un incarico scritto, che poi fu depositato in Lega. Altrimenti non avrebbe potuto operare in rappresentanza della società nei confronti di terzi. Il ricorrente aveva un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Lega. A tutti gli effetti entrò a far parte dellorganigramma societario, così come comunicato alla Lega”. Sulle attività svolte dal ricorrente lo (...) ha poi confermato le dichiarazioni del (...), riferendo però di non [essere] in grado di dire se fosse stato pattuito un compenso per lattività da svolgere (v. dichiarazioni rese alludienza del 27.2.2017, in cui il teste è stato risentito dopo essere stato escusso dal Got).

In conclusione, quindi, alla luce delle testimonianze sopra richiamate, non pritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa.

Appare in particolare necessario sottolineare sul punto che nessuno dei testi escussi ha precisato e/o affermato se il ricorrente, oltre a ricevere indicazioni di carattere generale (come dedotto dallo stesso ricorrente nellatto introduttivo), fosse sottoposto anche al potere direttivo, disciplinare ed organizzatorio del datore, attraverso gli organi a tanto delegati, atteso che le semplici direttive generali impartite dal presidente della Società Sportiva” (v. p. 3 della premessa in fatto) o il necessario coordinamento con i vertici aziendali    (v.   dichiarazioni    dei   testi   sul    punto)   non   implicano   il                 vincolo                   di subordinazione, ma sono compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo. Premesso, quindi, che le Società Sportive possono scegliere di avvalersi del contributo di tecnici, allenatori, istruttori, dirigenti e impiegati amministrativi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso ed, in questo secondo caso, sia avvalendosi del lavoro di personale legato dal vincolo della subordinazione, sia avvalendosi della prestazione professionale di personale legato da un contratto di collaborazione sportiva, la ricostruzione puntuale delle attivisvolte dal ricorrente appare del tutto neutrale rispetto allaccertamento della natura del rapporto intercorrente tra le parti.

Siccla mancanza di una prova precisa e rigorosa sugli elementi a fondamento della pretesa del ricorrente – e, in particolare, dei requisiti indefettibili della subordinazione, alla luce dei principi sopra richiamati ed in applicazione del disposto di cui allart. 2697

    1. c.    – implica, quindi, come conseguenza che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine dalla sussistenza, tra lo stesso e la resistente, di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Lincertezza circa linquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti, non dissipata dallistruttoria svolta, non consente, infatti, di ritenere assolto lonere probatorio incombente, come detto, sulla parte ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede: 

      1. Rigetta il ricorso;
      2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Motivazione riservata.

Cassino, 15.11.2017.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Amalia Savignano

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