TRIBUNALE DI VELLETRI – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 1425/2016 DEL 18/10/2016

 

 IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

    sezione lavoro 1° grado

 

nella persona del Giudice unico, dott. Ramona Bruognolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

 

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 4477/2013 vertente

TRA

 

(...) (C.F. ), con il patrocinio dellavv. PIETROSANTI ILARIA e dellavv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N.27 00042 ANZIOpresso il difensore avv. PIETROSANTI ILARIA

 

RICORRENTE

              E

 

ASD (...) PALLAVOLO (C.F. ), con il patrocinio dellavv. COLUCCI ANTONIO e dellavv. , elettivamente domiciliato in P.ZA DONIZETTI 8 ALBANOpresso il difensore avv. COLUCCI ANTONIO

 RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti difensivi e all’udienza odierna di discussione orale

                                                                                                                                    FATTO

Con ricorso depositato il 21ottobre 2013 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio laASD (...) Pallavolo, in persona del legale rappresentante pro- tempore, esponendo:

  • di avere prestato attivilavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dal settembre 2011 a giugno 2012;
  • di avere prestato la propria attività di allenatore ufficiale della squadra femminile di pallavolo di Genzano il lunedì, mercoledi e venerdi dalle 20.00 alle 23.00 per complessive 12 ore settimanali;
  • di avere pattuito una retribuzione pari a € 350,00 mensili che doveva essergli corrisposta dal sig. (...), asseritamente il responsabile della categoria serie C femminile;
  • di non aver percepito lintero trattamento retributivo dovuto (in virtù delle mansioni effettivamente svolte ma soltanto di due mensilità;

in via principale il lavoratore ha chiesto dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dellart.2049 cc ; la condanna della parte datoriale al pagamento in proprio favore, per i titoli sopra indicati, dellimporto di € 2.300,00, secondo il conteggio formulato in ricorso, oltre accessori di legge.

Chiedeva inoltre di condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario..

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita con prova testimoniale e lacquisizione dei documenti prodotti. 

Indi, assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 18 ottobre 2016 la controversia è stata decisa.

Così individuato il thema decidendum, il ricorso non può trovare accoglimento.  

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di natura retributiva azionate dalla ricorrente traggono fondamento dallasserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo la nozione generale contenuta nellart. 2094 c.c., per lintero arco temporale dedotto in ricorso, con le mansioni e con gli orari ivi descritti.

Grava sul ricorrente, secondo la  previsione generale dellart. 2697 c.c., lonere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Ed invero, in quanto elemento costitutivo delle pretese azionate, grava su chi agisce in giudizio dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal requisito della subordinazione, anche per le ricadute sul piano previdenziale, amministrativo e penale della mancata denuncia di un rapporto di lavoro subordinato e delle relative omissioni contributive, le quali, ultime, integrano specificamente il reato di cui allart. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 – come modificato dallart. 1 del D. Lgs. n. 211/1994 – punito, tra laltro, con la reclusione fino a tre anni.

Per contro, la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto lonere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva (cfr., in termini, Cass. n. 2728 del 8 febbraio 2010).

Posto che può dirsi principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umaneconomicamentrilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi, la nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è  ricostruibile  ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante lassoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne letero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dellincarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dellimpresa datoriale (cfr., da ultimo, Cass., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, lassenza di rischio, la natura delloggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e losservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570).

È, quindi, proprio il requisito dellassoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nellapparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire questultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).

Alla stregua  di questi presupposti di carattere generale, la Corte di legittimità ha evidenziato che lesistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificidellincarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, senza che sia possibile ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto ad ogni ipotesi concreta (cfr. Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).

Così, la Suprema Corte ha messo in luce come non costituisca requisito indispensabile per la qualificazione del tipo negoziale, anche con riferimento alla distinzione rispetto al lavoro autonomo, il carattere dellassiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dellattiviesercitata dallazienda nella quale egli è inserito (cfr., di recente, Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005).

Nel caso in epigrafe la sussistenza di questo rapporto contrassegnato da un vincolo di generica dipendenza e caratterizzato da una continuità e da un impegno in ragione dellorario lavorativo pattuito, per come indicato in ricorso e nellarco temporale ivi dedotto, non ha trovato sufficiente riscontro istruttorio.

Invero, il teste di parte ricorrente escussi non ha apportato elementi atti a comprovare leffettiva sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo tra le parti e, ancor meno che tra il ricorrente e parte convenuta esistesse assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare. Il teste, in definitiva, ha deposto in modo da lasciare sguarnito di supporto istruttorio gli assunti fattuali in ordine alleffettividel rapporto, i quali richiedono una  prova assolutamente rigorosa.

Nessun elemento istruttorio è stato fornito dallonerato al fine di comprovare la sussistenza di quel generico vincolo di dipendenza, derivante dalla continuità del rapporto, da cui evincere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Assolutamente irrilevanti, anche  sul piano indiziario, la deposizione testimoniale prive di decisivo valore probatorio.

Il teste di parte resistente, pur non rimanendo esenti da un pernicioso vaglio inerente lattendibilità effettuata dal giudicante, ricostruisce la fattispecie in maniera coerente parlando di una collaborazione volontaristica” data dal sig. (...) senza vincoli di subordinazione e che per fare ciò riceveva dei “rimborsi spesa”.

In definitiva, in base a quanto emerso dallistruzione non può affatto escludersi che il ricorrente fornisse delle prestazioni lavorative concordate di volta in volta, venendo chiamato quando ricorreva la necessità da parte della convenuta e senza impegno reciproco, di guisa da non avere, da un lato, comprovato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, dallaltro, maturato alcun diritto a compensi in misura eccedente rispetto a quelli ricevuti.

Interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Velletri, 18 ottobre 2016. 

Il Giudice

Ramona Bruognolo


 

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