TRIBUNALE DI FROSINONE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 647/2020 DEL 30/09/2020
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all’udienza del 30 Settembre 2020, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.221, l. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. (…) tra:
(…) SRL, i persona del legale rappresentante p.t.,, elettivamente domiciliata in Alatri in Piazza della Libertà n. 8, presso lo studio dell’ Avv. Aldo Ceci che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, unitamente all’Avv. Raffaele De Girolamo
-opponente
E
(…) , rappresentato e difeso giusta procura in calce dalla società tra avvocati “ B&Z Società tra Avvocati s.r.l.”,
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la (…) S.r.l., ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone (…) , chiedendo di revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 851/2019 del Tribunale di Frosinone. In subordine, parte opponente ha chiesto previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di adottare i provvedimenti che verranno ritenuti di giustizia, limitando l’ordine di consegna alla sola copia dei contratti a termine effettivamente stipulati dall’agosto 2016 in poi.
In particolare, nel giudizio monitorio (…) ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della (…)
S.r.l. in qualità di allenatore per il periodo intercorrente dal 20 Settembre 2008 al 30 Giugno 2019 mediante la stipula di successivi contratti di lavoro, e ha chiesto e ottenuto ingiunzione (D.I. 852/2019) per ottenere la consegna dei contratti di lavoro subordinato intercorsi con la Società e segnatamente i contratti per i seguenti periodi:
- Dal 20/09/2008 al 30/06/2009;
- Dal 17/08/2009 al 30/06/2010;
- Dal 04/08/2010 al 30/06/2011;
- Dal 01/09/2011 al 30/06/2012;
- Dal 31/08/2012 al 30/06/2013;
- Dal 03/09/2013 al 30/06/2014;
- Dal 27/08/2014 al 30/06/2015;
- Dal 01/08/2015 al 30/06/2016;
- Dal 04/08/2016 al 18/12/2016;
- Dal 09/01/2017 al 30/06/2017;
- Dal 22/07/2017 al 17/12/2017;
- Dal 08/01/2018 al 30/06/2018;
- Dal 20/07/2018 al 16/12/2018;
- Dal 20/07/2018 al 30/06/2019.
Con il presente giudizio, la (…) Srl ha proposto opposizione, chiedendo la revoca o la declaratoria di nullità dell’opposto d.i. n. 851/2019.
A fondamento del presente giudizio di opposizione, la soc. (…) Srl ha dedotto che i rapporti tra le parti, differentemente da quanto sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, sono riconducibili nell’alveo dei rapporti di lavoro subordinati solo a decorrere dal 4-8-2016.
Si è costituito in giudizio (…) , chiedendo di rigettarsi l’opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta ha evidenziato che contratti di lavoro stipulati fra il (…) e la (…) S.r.l. sono nella disponibilità materiale della Società opposta.
In ordine ai contratti a progetto intervenuti tra le parti dal 20.09.2008 al 30.06.2016, parte opposta ha rilevato che in questa fase del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice deve pronunziare sull’intero rapporto controverso che nel caso in esame ha ad oggetto la consegna di tutti i contratti intercorsi, indipendentemente dalla natura di contratto a progetto o di contratto subordinato.
Con ordinanza del 19 Febbraio 2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai contratti di lavoro subordinati stipulati tra le parti dal 4.8.2016 al 30.06.2019.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della odierna udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.221, l. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/20 e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Come detto, con decreto ingiuntivo n. 851/2019, parte opponente è stata ingiunta alla consegna dei contratti di lavoro a tempo subordinato determinato, a suo dire intercorsi con la società, nel periodo compreso tra il 20-9-2008 e il 30-6-2019.
Nello specifico parte opponente ha lamentato l’erronea qualificazione di tipologia contrattuale dei contratti lavorativi stipulati sino alla data del 30.06.2016, indicati come a tempo determinato essendo invece, in parte contratti a progetto.
E’ pacifico, in quanto incontestato, che dal 20.09.2008 al 30.06.2016 sono intercorsi tra le parti contratti a progetto, e che solo con decorrenza dal 4.8.2016 le parti hanno stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Pertanto, è pacifico che il (…) ha erroneamente qualificato i rapporti instaurati con la (…) sino all’epoca precedente l’agosto del 2016, chiedendone la consegna con il ricorso monitorio.
Per cui se ne deve dedurre che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nella parte in cui contiene l’ordine di consegna della copia dei contratti a termine in relazione anche contratti che non rientrano in tale tipologia.
Sul punto basti evidenziare che come chiarito dalla giurisprudenza, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il petitum e la causa petendi
sono determinati dalla domanda proposta in sede monitoria.
Al riguardo, a nulla vale la considerazione contenuta nella memoria di costituzione secondo cui il Giudice nel giudizio di opposizione deve pronunziare sull’intero rapporto controverso che nel caso in esame ha ad oggetto la consegna di tutti i contratti intercorsi, indipendentemente dalla natura di contratto a progetto o di contratto a tempo indeterminato.
Infatti, costituisce indubbiamente principio consolidato in giurispruda quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario
giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere- dovere di pronunziare sull'accertamento della sulla pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione.
Tuttavia, come affermato dalla Corte di Cassazione, nella controversia di lavoro, o previdenziale, introdotta con procedimento monitorio e proseguita, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di cognizione ordinaria, la domanda del creditore opposto, il quale riveste nel giudizio di opposizione la qualità sostanziale di attore, deve individuarsi nel suo contenuto e nei suoi limiti facendo riferimento al ricorso per ingiunzione, rispetto a cui la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione assume natura di mero atto integrativo, con la conseguenza che "petitum" e "causa petendi" della pretesa giudizialmente azionata devono pur sempre rinvenirsi soltanto nel ricorso per ingiunzione. E pertanto con la memoria difensiva, che va depositata prima dell'udienza di discussione, il creditore opposto non può proporre domande nuove, ma soltanto emendare la domanda introdotta con l'originario ricorso per ingiunzione, e ciò pur sempre a condizione che sussistano giusti motivi e che vi sia la previa autorizzazione del giudice, come stabilito nell'art.
420 comma 1 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., 03/03/2001, n.3114 ).
Deve quindi ritenersi che la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo vincoli il creditore ingiungente, nel successivo giudizio di opposizione, al petitum e alla causa petendi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, restando salve solo le norme dettate sul punto dagli artt. 183 e 184 c.p.c..
Pertanto, essendo pacifico in quanto non contestato che con ricorso per decreto ingiuntivo, il (…) ha chiesto l’ingiunzione di consegna dei contratti di lavoro a tempo determinato intervenuti tra le parti con decorrenza dal 20 Settembre 2008.
E’ altresì incontestato, che tra le parti sono intervenuti contratti di lavoro subordinato soltanto a decorrere dal 4.8.2016 e fino al 30.06.2019, solo questi contratti potevano formare oggetto di ingiunzione di consegna.
Sulla base di queste considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 851/2019 deve essere revocato, e la parte opponente deve essere condannata alla consegna alla parte opposta esclusivamente dei contratti:
- Dal 04/08/2016 al 18/12/2016;
- Dal 09/01/2017 al 30/06/2017;
- Dal 22/07/2017 al 17/12/2017;
- Dal 08/01/2018 al 30/06/2018;
- Dal 20/07/2018 al 16/12/2018;
- Dal 20/07/2018 al 30/06/2019.
Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo è quindi parzialmente fondato.
Le spese di lite, stante l’esito del presente giudizio, possono essere compensate per la metà, e la restante parte non compensate, segue il principio della soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Srl nei confronti di (…) in data 9.12.2019, nella causa iscritta al n. 3550/19 R.G.A.C.:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 851/2019;
- Ordina alla (…) S.r.l. di consegnare alla parte opposta copia dei contratti di lavoro a tempo determinato di seguito indicati:
- Dal 04/08/2016 al 18/12/2016;
- Dal 09/01/2017 al 30/06/2017;
- Dal 22/07/2017 al 17/12/2017;
- Dal 08/01/2018 al 30/06/2018;
- Dal 20/07/2018 al 16/12/2018;
- Dal 20/07/2018 al 30/06/2019;
- Compensa per metà le spese di lite, e condanna la (…) Srl al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 1500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Frosinone, 30 Settembre 2020
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore