TRIBUNALE DI L’AQUILA – SEZIONE LAVORO- SENTENZA N. 170/2018 DEL 10/09/2018
TRIBUNALE DI L’AQUILA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di L’Aquila in persona della dott.ssa Anna Maria Tracanna, all’udienza del 16 maggio 2018 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 1107-16 R.G.A.C.L., vertente
TRA
(…) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Piermichele De Matteis, nel cui studio è elettivamente domiciliata in L’Aquila, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
(…) elettivamente domiciliato in L’Aquila presso lo studio
dell’avv. Lorenzo Cappa, dal quall è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando ha emesso, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
- Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto
- Condanna (…) srl alla rifusione in favore di (…) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800 per competenze professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2016 la società (…) srl ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore di (…) per l’importo di € 2467,94 a titolo di omesso pagamento di differenze retributive e TFR, concludendo per l’inammissibilità e comunque per il rigetto delle pretese creditorie azionate.
A sostegno dell’opposizione deduceva che la lavoratrice aveva sempre goduto dfi ferie, permessi e riposi settimanali, svolgeva un orario di lavoro inferiore a quello indicato, poiché il lunedì mattina non iniziava a lavorare se non dopo le 11,30/12, inoltre usufruiva di un alloggio messo a disposizione dal Comune di L’Aquila in favore della società sportiva, per un indennizzo mensile di € 175,36 e una quota di compartecipazione pari a € 28,80 mensili, alloggio che avrebbe dovuto essere occupato dal calciatore (…) al quale invece ne fu reperito un altro per l’importo mensile di € 400, incorrendo pertanto la società opponente in maggiori spese, pari a € 224,64 mensili, chiedendo pertanto la condanna della opposta al pagamento per tali titoli della somma di € 2787,84, comprensiva anche del totale della quota di compartecipazione pari a € 316,80 e di una detrazione pari a € 300 per minore orario svolto, chiedendo quindi la compensazione con il credito vantato dalla (…) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, ribadendo la fondatezza della pretesa e concludendo per la conferma del decreto opposto.
All’odierna udienza, acquisita la documentazione versata in atti ed espletata la prova per testi, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L’opposizione non è fondata e va rigettata.
Non è in contestazione la sussistenza e l’ammontare del credito vantato dalla opposta nei confronti della società opponente, così come portato dal decreto ingiuntivo opposto, riguardando i motivi di opposizione unicamente la presenza di controcrediti azionati dalla società sportiva, eventualmente da detrarre in compensazione della pretesa monitoria.
Con riguardo in particolare al minore orario di lavoro svolto dalla (…) nella giornata del lunedì mattina, i testi escussi hanno riferito che la (…) effettivamente il lunedì mattina, quando tornava a L’aquila da Roma, arrivava intorno alle 9,30, a volte alle 10 per poi continuare a lavorare tutto il giorno. Il teste (…) , Direttore della società, ha precisato che a volte la (…) si tratteneva a lavorare anche oltre l’orario o anche nella giornata domenicale. Considerato che non è versato in atti il contratto di lavoro, né si evince “aliunde” l’orario giornaliero e settimanale di lavoro che la (…) avrebbe dovuto osservare, la circostanza che la medesima iniziasse a lavorare il lunedì mattina intorno alle 9,30/10 non è significativa di alcun inadempimento né comunque di una inesatta o ridotta esecuzione della prestazione lavorativa, se si tiene conto che la stessa, come riferito dai testi, a volte si tratteneva oltre l’orario e altre volte lavorava di domenica, sicchè è ragionevole che il ritardo del lunedì mattina, venisse poi recuperato nel corso della settimana.
Con riguardo all’alloggio MAP, messo a disposizione della società sportiva (…) srl da parte del Comune di L’Aquila, dall’istruttoria espletata è emerso che effettivamente l’alloggio sito in Paganica, Via Mauro de Mauri n. 6, fu consegnato alla (…) la quale provvedeva al pagamento delle bollette relative alle utenze, versando il dovuto a (…) .
In particolare la (…) , come si ricava dalla documentazione allegata in atti, figura tra i destinatari indicati dalla società opponente nell’elenco allegato alla richiesta di concessione al Comune di L’Aquila di 34 alloggi per gli atleti e il personale tecnico.
La teste (…), dipendente della società e referente per l’utilizzo dei MAP, ha riferito che nessuno dei beneficiari pagava alcun importo per l’utilizzo dei MAP, salvo rimborsare alla società le spese relative alle utenze, per cui, in assenza di documentazione comprovante un rapporto contrattuale a titolo oneroso per l’utilizzo dell’alloggio in questione, tra la (…) e la società (…) srl, da ricondursi piuttosto ad un comodato gratuito, visto che neppure risulta che detta società assegnataria degli alloggi in questione, abbia mai fatto richiesta nel corso del rapporto e neppure dopo la riconsegna dell’immobile, ma solo con la presente opposizione, del pagamento di canoni o di indennizzi o di quote di compartecipazione.
Quanto alle maggiori spese sostenute dalla società per aver dovuto reperire altro appartamento al calciatore (…), non sembra che tale circostanza sia riconducibile ad una condotta della (…) , la quale aveva avuto la disponibilità dell’alloggio dal settembre 2015 fino al luglio 2016.
In particolare, risulta dalla documentazione allegata che il (…) sottoscrisse il contratto come calciatore professionista in data 18/24 agosto 2015, per cui ove la società avesse ritenuto di assegnargli un alloggio, avrebbe potuto farlo, prima di destinarlo alla (…) , che infatti lo ebbe solo nel settembre 2015. Tuttavia, mentre il nome della (…) figura nell’elenco dei 34 futuri beneficiari degli alloggi, inviato dalla società al Comune in allegato alla richiesta di assegnazione che reca la data del 21 luglio 2015, il nome di (…) non figura in detto elenco, a significare che non vi era nessuna previsione di reperimento dell’alloggio in favore del medesimo. A tal proposito anche il teste (…) ha riferito che il (…) , prima di firmare il contratto con la società, aveva dichiarato che si sarebbe accontentato di un posto letto, prevedendo di fermarsi un paio di giorni a settimana, poi invece, solo dopo la stipula del contratto palesò la necessità di trasferirsi a (…) con la famiglia e di farsi assegnare un alloggio. E’ pertanto credibile che l’esigenza abitativa del (…) sia insorta successivamente, senza alcun nesso con l’occupazione dell’alloggio da parte della (…) , la quale ha continuato ad utilizzarlo fino al luglio 2016, benchè il rapporto di lavoro fosse cessato nel giugno 2016. Tuttavia, anche nel contratto con il calciatore (…) – l’unico versato in atti – è prevista la scadenza fino al 30 giugno 2016, per cui da tale data il predetto non poteva più avere diritto all’alloggio, con la conseguenza che il ritardo nella riconsegna per il mese di luglio 2016 non sembra aver potuto comportare alcuna spesa ulteriore per la società.
In definitiva pertanto l’opposizione dovrà essere rigettata, non sussistendo alcun controcredito maturato nei confronti di (…) da portare in compensazione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo andrà dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
IL GIUDICE
Anna Maria Tracanna