TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 654/2018 DEL 29/01/2018

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci Alla udienza del 29/01/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. (...) R.G. promossa da: (...), parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Francesco Di CIommo ed Eduardo Chiacchio

contro:

A.S. (...) S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dellavv. Cristina Mazzamauro

OGGETTO: retribuzione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.7.2017, (...) adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo 1) di accertare e dichiarare ladempimento da parte dellistante delle obbligazioni di cui al contratto di prestazione sportiva stipulato il 18.7.2011 con la società A.S. (...) s.p.a. per la stagione calcistica 2012/2013; 2) di accertare e dichiarare la non necessarietà della costituzione in mora da parte del sig. (...)  nei confronti della A.S. (...) s.p.a. ex art. 1219 cc. co 2 n. 2; 3) di accertare e dichiarare la inopponibilità dellart. 5.5 del contratto collettivo stipulato tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti serie A ed Associazione Italiana Calciatori il 7.8.2012 al ricorrente in relazione alla vicenda per cui è causa; 4) di accertare e dichiarare la responsabilicontrattuale della A.S. (...) spa per non aver adempiuto alla propria prestazione consistente nel pagamento a favore del ricorrente della somma di € 1.128.390,64 in virtù del contratto di prestazione sportiva sottoscritto il 18.7.2011 tra le parti per la stagione sportiva 2012/2013, se non per € 71.157,00; 5) di condannare per leffetto la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma così pattuita, e al netto dellacconto di € 71.157,00, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite.

Deduceva di essere un calciatore professionista tesserato presso la Federazione Italia Giuoco Calcio (FIGC); di aver sottoscritto in data 18.7.2011 un contratto di prestazione sportiva con la socieA.S. (...) spa; che tale contratto di durata biennale (1.7.2012/30.6.2014) prevedeva per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 una retribuzione fissa annua di € 1.128.390,64, oltre ad alcuni premi per obiettivi; che circa un mese dopo la sottoscrizione del predetto contratto, al ricorrente veniva irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC la sanzione della squalifica per tre anni per violazione dellart. 7 co. I, II e V del Codice di Giustizia Sportiva, per avere asseritamente, prima della gara Bari – Sampdoria del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti , posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara medesima (allepoca dei fatti contestati il ricorrente era tesserato con la U.C. Sampdoria spa); che tale decisione si era rilevata successivamente ingiusta, essendo stato poi il ricorrente prosciolto con formula piena e con sentenza penale del 17.9.2015 passata in giudicato; che allesito di tale sentenza la FIGC aveva concesso al ricorrente la grazia” con provvedimento del 5.1.2016; che nelle more di tale sentenza, il ricorrente aveva continuato a svolgere la sua attività professionale a favore della A.S. (...), come previsto dal contratto di ingaggio sportivo; che dopo qualche mese la convenuta non gli aveva più corrisposto i compensi pattuiti; di avere contenuto le sue rimostranze nella stagione 2012/2013, sentendosi inibito psicologicamente dalla sanzione subita; di aver cominciato a chiedere il pagamento di quanto a lui spettante al termine della stagione 2012/2013; che con missiva del 18.12.2014 la convenuta sosteneva di avergli già comunicato in data 8.11.2012 che avrebbe provveduto alla sospensione del pagamento

dei corrispettivi a lui spettanti in virdi quanto previsto dallart. 5.5. dellAccordo Collettivo tra FIGC, LNP-A e AIC; che la norma collettiva invocata non era applicabile ratione temporis, per essere stato il contratto individuale sottoscritto prima dellaccordo collettivo; di aver diritto al pagamento del compenso pattuito; di aver fornito per tutta lintera stagione 2012/2013 le proprie prestazioni sportive tutti i giorni della settimana, partecipando anche a tutte le gare non ufficiali della (...); di aver interrotto le sue prestazioni professionali allinizio della stagione 2013/2014; di aver percepito dalla convenuta solo la somma di € 71.157,00. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro laccoglimento della domanda.

Fissata ludienza, si costituiva in giudizio la A.S. (...) spa, che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per avere le parti previsto nel contratto di ingaggio sportivo la clausola compromissoria di cui allart. 30 dello Statuto FIGC. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Fallito il tentativo di conciliazione, alludienza del 29.1.2018, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che è fondata leccezione di inammissibilidel ricorso giudiziario per avere le parti previsto nel contratto la clausola compromissoria di cui allart. 30 dello Statuto FIGC.

Lart. 30 citato, al 2° comma, contiene limpegno di tutti coloro che operano allinterno della Federazione di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi, e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti allattività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

Da tale impegno è desumibile un divieto – che fa salva lipotesi di specifica autorizzazione, e la cui inosservanza è sanzionata da misure anche espulsive – di devolvere le relative controversie allautorità giudiziaria statale.

Secondo i giudici di legittimità il c.d. vincolo di giustizia ha natura negoziale e costituisce     un     momento     fondamentale     dellordinamento     sportivo,     essendo

ontologicamente finalizzato a garantire lautonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statuale; siffatta autonomia è ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte.

Come affermato dai giudici di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 5838/1984), la rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale rileva quale clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ed è espressamente prevista anche dallart. 4 comma 5° della legge n. 91/1981 relativa ai rapporti tra società e sportivi professionisti (nello stesso contratto potessere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti lattuazione del contratto e insorte fra la sociesportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli).

La Cassazione ha chiarito che il c.d. vincolo di giustizia si fonda sul consenso delle parti,  le  quali,  aderendo  in  piena  autonomia  e  consapevolezza  agli  statuti  federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (cfr. Cass. n. 4351/1993). Né diversamente può ritenersi a seguito del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni,  nella legge  17  ottobre  2003,  n.  280.  Infatti  la  nuova  disciplina,  nel ribadire (art. 1) il principio di autonomia nei rapporti tra lordinamento sportivo e quello statuale  fatte  salve  le  competenze  del  giudice  statale  con  riguardo  alle  situazioni giuridiche soggettive rilevanti nellordinamento generale e connesse con quello sportivo

-, prevede (art. 2 comma 2) lonere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dellordinamento sportivo, che sono, a mente dello stesso d.l. (art. 2 comma 1), quelle aventi ad oggetto losservanza e lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivisportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Per altro verso il d.l. n. 220 del 2003, nel devolvere (art. 3 comma 1) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – salva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, in relazione ai quali, peraltro, già per effetto della l. n. 91/1981, lordinamento statuale aveva assorbito il lavoro sportivo, qualificandolo come subordinato o autonomo – ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia sportiva, subordina, come è desumibile dalla formulazione dellart. 3 co. 1 citato, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statuale nelle materie ad essa riservato. Appare in tal modo meno plausibile la tradizionale opinione che circoscriveva lambito del vincolo di giustizia ai soli diritti soggettivi disponibili, dovendosi precisare, alla luce del nuovo dato normativo, che tale limitazione opera oggi solo con riferimento alla riserva di giustizia sportiva (cfr. Cass. n. 18919/2005).

Con il d.l. n. 220 del 2003, il vincolo sportivo, già operante in forza di clausole inserite negli statuti federali, cui laffiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comportava volontaria adesione, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa. Comunque, lultima parte dello stesso comma 1 dellart. 3 fa salve le clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni sportive.

Al riguardo non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo il quale il vincolo di giustizia sarebbe un istituto illegittimo perccontrario agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Invero, premesso che il fondamento dellautonomia dellordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui allart. 18 Cost., concernente la tutela della liberassociativa, nonché nellart. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto lordinamento pone in essere un sistema, nella forma dellarbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dellautonomia privata costituzionalmente garantita (cfr. Corte Cost. n. 127 del 1977). Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nellarbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di

quella del giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio daccertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi (cfr. Cass. n. 1398/2005).

Listituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volondelle parti, come è nel caso di arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come affermato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. nn. 488 del 1991 e 127 del 1977), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dellart. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto.

Deve pertanto ritenersi valida la clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro degli sportivi professionisti, tanto nellipotesi di lavoro subordinato, quanto in quella di lavoro parasubordinato (cfr. Cass. n. 20800/2010).

Nello specifico il ricorrente, in quanto tesserato presso la FIGC, è tenuto allosservanza della clausola compromissoria di cui allart. 30 dello Statuto FIGC.

Peraltro tale clausola è stata espressamente richiamata nel contratto stipulato tra le parti (art.7) e risulta essere stata approvata in forma specifica, con duplice sottoscrizione posta in calce allaccordo medesimo (docc. 4 e 9 resistente).

Infine, non risulta concessa dalla FIGC, ex art. 30 co. 3 Stat., una specifica autorizzazione al ricorrente ad adire la giustizia ordinaria.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per clausola compromissoria.

Ai sensi dellart. 91 c.p.c., (...) va condannato a rifondere alla AS (...) spa le spese di lite che, visto il dm n. 55/2014, si liquidano in € 8.318,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

DICHIARA IL RICORSO INAMMISSIBILE PER CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

CONDANNA (...) A RIFONDERE ALLA AS (...) S.P.A. LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 8.318,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 29 gennaio 2018

Il Giudice

Daniela Bracci

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