TRIBUNALE DI TIVOLI – SEZIONE LAVORO- SENTENZA N. 530/2019 DEL 23/07/2019

  IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO

 

Il Giudice dott. Irene Sandulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nella causa n. r.g. (...), pendente 

tra

(...) SRL col patrocinio dell’avv. TOMASELLI Edmondo presso cui elettivamente domicilia in Roma giusta delega in atti,

           ricorrente/opponente

e

(...) col patrocinio dell’avv. CASTELLANI Antonio presso cui elettivamente dmicilia in Roma giusta delega in atti,

resistente/opposto

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi e/o verbali di udienza, in atti.

 

FATTO E DIRITTO

 

(...) srl ha opposto il decreto ingiuntivo nr. 334/17 emesso a favore di (...), assumendo l’incompetenza del Giudice ordinario stante la clausola compromissoria applicabile in base allo Statuto della Lega Pro e al contratto comunque intercorso fra le parti, nonché l’infondatezza delle somme/causali pretese in via monitoria per inefficacia dell’accordo azionato (a fronte di quello registrato e riprodotto su modulo federale”), con conseguente non rinnovabilità del rapporto di collaborazione e inesigibilità di compensi ulteriori a titolo di premio; ha concluso per il rigetto di ogni pretesa avversaria con revoca del d.i. opposto; si è radicato il contraddittorio con la parte opposta, che ha evocato condizioni derogatorie ai fini dell’art. 11.4 dell’Accordo collettivo FI GC stante la retrocessione nel campionato dilettantistico all’epoca della domanda; nel merito, ha in sistito nella validità/efficacia del primo accordo, anche perché migliorativo delle clausole recate nel modulo federale, e argomentando sulle inerenti pattuizioni e sull’istituto sportivo dell’esonero (implicante, asseritamente, la persistenza/integrità degli obblighi retributivi della società), ha concluso per il rigetto dell’opposizione; la causa, istruita documentalmente, giunta in discussione previo ter- mine per note illustrative, è stata discussa e all’esito definita, come da dispositivo in calce (con ter- mine riservato per la motivazione).

L’opposizione appare fondata nei limiti di quanto appresso esposto, dovendosi per leffetto revocare il decreto opposto, non integralmente supportato nellan e nel quantum debeatur; nondimeno, configurandosi in questa fase un giudizio a cognizione piena sulla globale fondatezza della pretesa monitoria (volta a indagarne in tutta la consistenza ed estensione i presupposti; ex multis Cass. 8718/00; n. 736/00; conf. n. 7036/99), la domanda del (...) risulta accoglibile per quanto di ragione. 

In via pregiudiziale va osservato come, essendo documentale e incontestata la retrocessione della società sportiva -in forza della cui collaborazione professionale il (...)ha agito-, si riespande in via derogatoria la possibilità per il tesserato di adire le vie legali, quindi in sede di ordinaria giurisdizione, per il soddisfacimento di proprie richieste economiche nei confronti delle socieche sia- no state escluse, per qualsiasi ragione, dal settore professionistico: così in base all’art. 11.4 del medesimo accordo federale, addotto dall’opponente a sostegno della competenza di un collegio arbitrale.

E’ invero pacifico oltre a risultare per tabulas il passaggio” di (...), all’esito del campionato 2016/17, nel settore dilettantistico (vd. atti), in tempistiche comunque anteriori all’iniziativa monitoria del Bifulco; né è in questione (anche in difetto di specifiche smentite o contesta- zioni dell’opponente) che l’epoca in cui contestualizzare l’esclusione” della società sportiva dal settore professionistico, in vista della suddetta deroga, sia non quella di maturazione delle spettanze, ma di azionamento della relativa pretesa, riferendosi il disposto in questione (art. 11.4) proprio alla possibilità, per il tesserato, di adire le vie legali” (con implicito accento sul momento in cui linteressato si determini ad agire).

Quanto al merito, infondate appaiono le censure sull’inefficacia del contratto di “collaborazione co- ordinata e continuativa” per prestazioni sportive, del 22.7.2014 (vd. atti) sulla cui scorta il (...)ha azionato la pretesa monitoria.

In primis, è condivisibile il rilievo che nell’ambito professionale di riferimento sia la forma scritta” il discrimine per lefficacia ed opponibilità negoziale dell’accordo, non anche le ulteriori formalità in punto di modulistica o registrazioni, che potrebbero configurare delle irregolarità sanzionabili nell’alveo e secondo i criteri dell’ordinamento sportivo, senza porre tuttavia nel nulla il regolamento di assetti contrattuale. Di ccostituisce implicita riprova il fatto che, a fronte di una dettagliata e- nunciazione contenutistica nell’accordo del 22.7.2014 (mai disconosciuto nella firma dal Direttore dell’opponente), quello del 5.8.2014 sia invece del tutto scarno, limitandosi a trasporre i dati sul compenso e sulloggetto dell’attività: segno che quest’ultimo atto, pur confezionato negli elementi negoziali essenziali, deve leggersi congiuntamente alle più complete statuizioni dellulteriore accor do inter partes (mai formalmente rinnegato per origine e contenuti, dal l.r. della società sportiva). Condivisibile è poi il rilievo che, stante la particolare ratio della disciplina del lavoro sportivo, non siano caducabili se non le clausole in pejus” cioè le eventuali pattuizioni recanti deroghe peggiora- tive per il prestatore, essendo sempre consentite delle previsioni in melius” a tutela di una parte presuntivamente debole (per analogia col sinallagma subordinato) del rapporto.

Ma, soprattutto, posto che il contratto secondo i generali principi ermeneutici è interpretabile in via primaria alla luce dellacomune intenzione delle parti” (senza limitarsi al senso letterale delle paro- le, cfr. art. 1362 cc), e tale intento è desumibile per legge dal “comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (ibidem), non può sottacersi il contegno negoziale durante la fase attuativa del rapporto del presidente dellente sportivo, il quale con nota del 3.3.2015 (vd. mail in atti), nel sollecitare sostanzialmente al (...)una cessazione “consensuale” (per adesione), evocava tale volontà risolutiva anche per lipotesi di salvezza, con conclusione adombrata alla data del 30.6.2015: precisazione, questa, che nel riferirsi con chiarezza all’ipotesi della permanenza della squadra nel medesimo campionato (Lega Pro), con implicito rinvio alle clausole dell’accordo del 22.7.14 legate a tale evenienza (come ad es. i premi, espressamente agganciati alla permanenza in categoria, vd. art. 6), non avrebbe avuto alcun senso laddove il presidente non avesse ritenuto già valido e vincolante, fra le parti, quel contratto di collaborazione (incluse le clausole sulla salvezza” nel medesimo campionato). Condotta, semmai, gravemente indiziaria di un intento negoziale improntato alla mutua, consapevole vigenza di quei patti, in linea con quanto ritenuto dal prestatore che, del resto, li ha posti a fondamento della pretesa monitoria.

Ciò posto, proprio dall’art. 6 del contratto in esame è prevista la spettanza di premi a fronte di specifici obiettivi”, fra cui quello di euro 10.000,00 (lordi) nel caso di permanenza in categoria: già dal tenore testuale, la clausola è nitida nell’ascrivere il premio al mero evento della salvezza della squadra nella “categoria” di appartenenza (ossia pacificamente nel campionato italiano di Calcio Lega Pro), condizionando l’emolumento sospensivamente al mantenimento di quella postazione. Più precisamente,  l’evento è concepito come mero dato di fatto, svincolato da specifici apporti professionali del direttore sportivo, come pure da durate minime della collaborazione, collegandosi alla sola, obiettiva verificazione della permanenza in categoria. Tantè che, significativamente, lo stesso premio è fissato in via unitaria (euro 10.000), misura da intendersi inscindibile e condizionata dal solo mantenimento della categoria da parte della squadra, diversamente presumendosi che la fonte pattizia avrebbe specificato delle misure diversificate (in ragione ad es. dell’effettiva durata dell’incarico dell’allenatore, dell’entità del relativo impegno, etc.).

Non ostativo alla maturazione del premio o comunque alla sua esigibilità nella misura fissa” di euro 10.000 appare il disposto dell’art. 11 (inerente lesonero) sia perché, per quanto più diffusamente esplicato in seguito, non sembra essersi concretizzato in specie un esonero” tecnicamente inteso, sia perché, pur correlandosi in tale norma i premi pattuiti “al periodo contrattuale” di esecuzione del rapporto, il rapporto nella vicenda per cui è causa si sarebbe protratto fino alla sua scadenza formale (giugno 2015), così da coprire l’intera durata pattuita fra le parti, con conseguente maturazione integrale del premio ipotizzabile.

Dal tenore della “cessazione” dichiarata dal presidente della società sportiva (vd. atti), invero, la decorrenza e quindi l’efficacia giuridica della risoluzione va fatta coincidere con la fine di giugno 2015, diversamente non spiegandosi per quale motivo la società ritenesse di confermare esplicita- mente al prestatore il diritto alle spettanze, definite come ancora dovute” fino a tutto giugno 2015, inclusi gli oneri contributivi e fiscali. Il recesso quindi, benché intimato nel marzo 2015, deve intendersi operante a partire dal luglio 2015.

Da quanto sopra discende che: a) al semplice realizzarsi della condizione di cui all’art. 6, alla fine del campionato, si sarebbe integrato il diritto del (...)al premio in questione b) la misura di relativa spettanza deve ritenersi piena, in euro 10.000 lordi, stante anche il formale completamento del periodo contrattuale” (cfr. sempre art. 11 dellaccordo de quo).

A diverse conclusioni deve giungersi a parere del giudicante per i compensi” richiesti in relazione al successivo periodo di campionato (per l’anno sportivo 2015/16), che il collaboratore fonda sul rilievo della persistenza contrattuale (in virtù di asserito “esonero tecnico) stante l’automatica rinnovabilità ai sensi dell’art.2, stesso accordo (sempre in caso di persistente piazzamento nella medesi- ma categoria).

Sulla base di una globale considerazione della lettera del 13.3.2015 formalizzata verso il prestatore (cfr. doc. 3 monitorio) dal Presidente (...), del tenore della disdettaredatta in pari data (pur firmata dal solo Presidente) e del relativo contegno stragiudiziale (risultante dall’email del 3.3.2015 al lavoratore), deve invero ritenersi che l’intento della società fosse quello non di dispensare temporaneamente il collaboratore dall’incarico, ma di far cessare definitivamente il rapporto: lemail intende conseguire dal (...)una concorde interruzione” (mi dichiari di voler interrompere il nostro rapporto); la nota del 13.3.2015 intende, poi, cessare ogni forma di collaborazione” già in essere con lo sportivo, ed ancor più l’allegato atto di disdetta” mira a perfezionare appunto una disdetta con conseguente caducazione della clausola sub art. 2 (regolante la durata” del rapporto).

Né sfugge -in chiave sintomatica stante la priorità dell’argomento letterale in sede ermeneutica - co- me già sul piano testuale in alcuno di tali atti si faccia esplicita menzione dellistituto dell’esonero o del suo regime applicativo.

Dai suddetti elementi si trae in via grave, precisa e concordante la volontà non di una mera dispensa ma di un’interruzione netta e definitiva della vicenda collaborativa; né rilevano agli odierni fini i presupposti in cui fosse configurabile un simile recesso dell’ente o le relative conseguenze a termini del contratto individuale o delle fonti pattizie (Accordo Figc), non avendo il ricorrente impugnato la cessazione in sé o comunque inteso dolersi della legittimità/fondatezza delle dinamiche risolutive del rapporto.

Ai fini che qui interessano, il sinallagma risulta interrotto alla data del 30.6.2015, e tale valenza estintiva non può che impedire l’operatività del patto di “automatico” rinnovo in caso di permanenza nella categoria, per essersi appunto il contratto risolto, senza possibilereviviscenza” di singole previsioni dello stesso. Per gli stessi motivi, non essendo dimostrato un “esonero” tale da tenere in vita il contratto e i teorici obblighi corrispettivi dellente, non trova ingresso la tesi di una persistenza negoziale, né dei compensi su tale base ipotizzabili.

In definitiva, la pretesa monitoria non appare supportata quanto all’ulteriore causale di credito de- dotto.

Pertanto, in ossequio all’evidenziata funzione del presente giudizio di opposizione, pur revocato il decreto (in difetto dintegrale riscontro dei suoi presupposti), va accolta la parte di domanda monitoria finalizzata ai premi”, quale credito liquido ed esigibile, con speculare condanna della società sportiva al pagamento del dovuto (in difetto, pacifico, di previo pagamento, e comunque di elementi idonei a provarlo). Nel presente esito resta assorbita ogni diversa questione, doglianza o istanza.

Le spese, pur secondo soccombenza (ex dm 55/14 e smi, scaglione determinabile dall’effettivo accoglimento), si liquidano su valori inferiori alla media tabellare e al netto della fase istruttoria (stante la natura documentale della lite), tenuto conto della non particolare complessità dei temi dedotti e degli snodi risolutivi, della linearità delle reciproche posizioni di merito, prive di aggravi difensivi o procedurali, e del taglio riepilogativo della fase decisoria.

p.q.m.

 

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:

  1. in parziale accoglimento dell’opposizione, accertato e dichiarato nei limiti di euro 10.000,00 il credito di (...) per i titoli della pretesa monitoria, revoca il decreto ingiuntivo nr. 334/2017 inter partes,
  2. per l’effetto, condanna lopponente a corrispondere all’opposto il predetto importo maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del dovuto al saldo,
  3. condanna l’opponente a rifondere all’opposto le spese di giudizio, liquidate euro 2.200,00 per compensi professionali oltre al rimborso di iva, cpa e spese generali,
  4. riserva in giorni 60 il termine per la motivazione.

Tivoli, il 16/07/2019

Il giudice

dott.ssa Irene Sandulli

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