TRIBUNALE DI BRESCIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1432/2020 DEL 17/07/2020
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …./2018 R.G. promossa da (...) s.r.l. (avv. Mattia Grassani)
ATTRICE OPPONENTE
contro
(…) s.a.s. (avv. Filippo Pirisi)
CONVENUTA OPPOSTA.
CONCLUSIONI
Parte opponente: come da foglio depositato telematicamente in data 20 aprile Parte opposta: come da foglio depositato telematicamente in data 19 aprile 2020.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
In data 27 giugno 2016 l’opponente e la società (…)s.a.s., in persona del procuratore sportivo e legale rappresentante (…), hanno stipulato contratto di rappresentanza avente ad oggetto l’«opera di consulenza nel tesseramento e nella sottoscrizione di contratto di prestazione sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, con opzione per le stagioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con il calciatore (…)».
Il corrispettivo di euro 125.000,00 era suddiviso in due parti: la prima, di euro 25.000,00, da corrispondere entro il 30 settembre 2016, a condizione che, a quella data, il calciatore fosse regolarmente tesserato per il (...); la seconda, di euro 100.000,00, da corrispondere a condizione che la società esercitasse il diritto di opzione per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
(…) di (…) & Co. s.a.s. – quale cessionaria del credito nascente dal predetto contratto – ha agito in via monitoria (ed ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1924/2018 dell’11 aprile 2018) nei confronti di (...) s.r.l. per il pagamento della somma insoluta di euro 48.800,00.
L’ingiunta ha proposto opposizione e ha chiesto in via d’urgenza la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: inefficacia del negozio di cessione del credito perché non depositato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, come prescritto dall’art. 5.5 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo; incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia; mancato avveramento della condizione consistente nell’esercizio del diritto di opzione, avendo la società sportiva, in data 25 luglio 2017, stipulato un nuovo contratto di lavoro sportivo a condizioni totalmente diverse da quelle contemplate nell’opzione (durata di 2 anni e non 3, importi di gran lunga inferiori); mancato svolgimento di alcuna prestazione da parte della (...) s.a.s. (lo stesso riconoscimento dell’attività compiuta è rivolto ad (...) in proprio, e non alla società di cui è legale rappresentante).
La parte opposta ha replicato alle eccezioni avversarie e, in via preliminare, ha chiesto il rigetto dell’istanza ex art. 649 c.p.c. Nel merito, ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 15 luglio 2018 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., sono state respinte le istanze istruttorie di entrambe le parti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa si è svolta secondo le modalità di cui all’art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa viene ora in decisione per la pronuncia della sentenza.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Sono infondate le eccezioni di inefficacia del negozio di cessione e di incompetenza, in quanto:
- la cessione del credito non costituisce una vicenda modificativa del rapporto contrattuale (quale la cessione del contratto), bensì determina la successione in una singola posizione soggettiva che trae origine dal contratto stesso, così restando estranea all’ambito applicativo dell’art. 5.5 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo;
- l’art. 5 del contratto di rappresentanza del 27 giugno 2016 prevede, quale foro convenzionale, il Tribunale di Brescia e si deve ritenere che tale competenza convenzionale “circoli” unitamente al credito ceduto (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, 29.11.2017, n. 28490; Cass. Civ., Sez. 6-3, 26.1.2012, n. 1118).
È, invece, da accogliere l’eccezione di mancato avveramento della condizione sospensiva consistente nell’esercizio del diritto di opzione per le successive stagioni calcistiche.
Il patto contrattuale che stabiliva il diritto di credito azionato in via monitoria era sospensivamente condizionato al rinnovo contrattuale con il calciatore (...) per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Tale condizione è qualificabile come potestativa semplice, atteso che il verificarsi dell’evento futuro ed incerto è rimesso al comportamento volontario – ma non arbitrario (nel qual caso si avrebbe una condizione meramente potestativa) – di una delle parti (in specie, l’odierna opponente).
È un dato pacifico e documentale che l’opzione per le stagioni successive non sia stata esercitata e che l’atleta sia stato assunto con un nuovo e diverso (quanto alle condizioni) contratto.
La parte opposta, pertanto, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla provvigione, avrebbe, al più, potuto invocare la finzione di avveramento della condizione, esercitando il relativo diritto potestativo (e non limitarsi a dedurre genericamente una violazione del canone della buona fede).
Al di là delle condivisibili perplessità circa l’operatività dell’istituto in relazione alle condizioni potestative semplici, di recente nuovamente negato dalla Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. 6-1, 27.10.2017, n. 25698; in precedenza, cfr. Cass. Civ., Sez. L, 4.4.2013, n. 8172 e Cass. Civ., Sez. L, 5.6.1996, n. 5243), ciò non è ritualmente e tempestivamente avvenuto, né in via di azione, né in via di eccezione.
Il ricorso per decreto ingiuntivo e la prima comparsa di risposta (depositata in data 15 maggio 2018) non contengono una domanda di declaratoria o di accertamento incidentale dell’intervenuto (fittizio) avveramento della condizione, che non viene neppure menzionato.
Il primo richiamo all’istituto è operato – ormai tardivamente – nella seconda comparsa di risposta depositata in data 20 luglio 2018 (che contiene la seguente conclusione: «accertare la formale eccezione di finzione di avveramento ex art. 1359
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- c. e/o la violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. e per l’effetto condannare l’odierna attrice opponente al pagamento di quanto richiesto»), la quale è da ritenersi inammissibile ancorché depositata in pendenza del termine per la costituzione. Invero, l’avvenuto deposito della prima comparsa di risposta ha consumato il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 30.11.2012, n. 21472).
Né la domanda può ritenersi implicita nel riferimento – compiuto nella comparsa di risposta 15 maggio 2018 – al parametro della buona fede contrattuale, in quanto la finzione di avveramento della condizione costituisce una possibile (ma non unica) sanzione della violazione del predetto parametro di comportamento, alla quale la parte potrebbe reagire anche mediante una richiesta di risarcimento del danno (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 25.7.2006, n. 16961: «Nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, qualora una parte, deducendo che la condizione deve considerarsi avverata
- ai sensi dell'art. 1359 c.c. - per essere mancata per causa imputabile all'altro contraente, agisca in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultimo all'adempimento della prestazione pattuita, incorre in vizio di extrapetizione la sentenza del giudice di merito che, previa affermazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi imposti dal contratto, lo condanni al risarcimento dei danni, sia o meno tale inadempimento collegato alla inosservanza del dovere delle parti - ex art. 1358 c.c. - di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione»).
Di conseguenza, il mancato avveramento della condizione cui era subordinato il diritto di credito vantato dall’opposta destituisce di fondamento la domanda monitoria.
Ne discendono l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 (i compensi per la fase di istruzione e trattazione sono ridotti, in quanto non sono state assunte prove costituende; per il resto, sono applicati i valori medi per lo scaglione di riferimento da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
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- accoglie l’opposizione; per l’effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1924/2018;
- condanna la parte opposta a rifondere alla parte opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 6.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
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Brescia, 14 luglio 2020
Il giudice
Andrea Tinelli