TRIBUNALE DI BRESCIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2472/2015 DEL 05/08/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Magnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (…)/2013 promossa da:
(...), con il patrocinio dell’avv. Mattia Grassani
ATTORE
contro
(…) , con il patrocinio dell’avv. Salvatore Di Salvatore e dell'avv. Silvia Maria Verona ,
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Ordinario di Brescia, Giudice designando, contrariis reiectis, accertare la maturazione del diritto di credito dell’attore nei confronti del convenuto e, per l’effetto, condannare quest’ultimo al pagamento, in favore del Sig. (...), della somma determinata nella misura percentuale del 5 % del corrispettivo annuo lordo spettante al calciatore (…) calcolati sull’importo complessivo indicato nel contratto di prestazione sportiva concluso nel mese di gennaio 2013 tra quest’ultimo atleta e l’A.C. (...) S.p.a., e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora sino al saldo. Con vittoria di spese di lite”.
Per parte convenuta
“ Voglia l'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie, così statuire:
1.1 accertare e dichiarare la violazione della clausola compromissoria ed il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Brescia, essendo competente l’Organismo Arbitrale presso la F.I.G.C. come esposto in narrativa; 1.2 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda 1.1, accertare e dichiarare l’incompetenza funzionale e/o per materia e/o territoriale del Tribunale Ordinario di Brescia, in favore del Tribunale Ordinario di Milano in funzione di Giudice Unico del Lavoro; per l’effetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 428 c.p.c. voglia il Giudice disporre la rimessione della causa RG 7865/2013 al Tribunale Ordinario di Milano in funzione di Giudice del Lavoro e la fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale avanti il predetto Giudice e/o di altro ritenuto competente;1.3 ai sensi e per gli effetti dell’art. 294 c.p.c., voglia l’Ill.mo Giudice adìto revocare la dichiarazione di contumacia del Sig. (...) e, conseguentemente, rimettere in termini l’istante, revocando la dichiarazione delle decadenze in cui sarebbe in corso per causa ad esso non imputabile, ivi inclusa la concessione di termini per il deposito di ulteriori memorie, per i motivi esposti in narrativa. 2. Nel merito: - accertare e dichiarare l’inesistenza e/o infondatezza del diritto di credito del Sig. (...), per i motivi esposti in narrativa, - per l’effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, 3. nel merito, in subordine: - nella denegata ipotesi di riconoscimento al Sig. (...) di un diritto di credito, accertare e dichiarare che la quantificazione del quantum prospettata e richiesta dal Sig. (...) è illegittima e/o ingiusta, per i motivi esposti in narrativa, - per l’effetto, riqualificare il quantum del credito in relazione alla diversa somma e diversa residua durata del precedente contratto tra il Sig. (...) e il (...) Calcio
S.p.a. o della diversa minore e/o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia,4. nel merito, in estremo subordine: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 3, accertare e dichiarare che la quantificazione del quantum prospettata e richiesta dal Sig. (...) è illegittima e/o ingiusta, per i motivi esposti in narrativa, - per l’effetto, riqualificare il quantum del credito secondo equità. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor (...), agente di calciatori e società autorizzato dalla FIGC, in possesso di licenza rilasciata dal predetto organo, iscritto al relativo albo, tessera n.645, e perciò assoggettato alle norme endofederali di settore, tra cui il Regolamento agenti di calciatori, operante, per vicenda per cui è causa, nella versione pubblicata sul C.U. n.100/A, stagione sportiva 2009/2010, oltre alle norme federali interne (FIGC) ed a quelle emanate dalla FIFA, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di (...) il signor (...) affermando:
di aver - in forza dell'art.16 del predetto regolamento - stipulato in data 7 febbraio 2012, con il convenuto un regolare contratto, contraddistinto al n.2885, avente durata sino al 7 febbraio 2014, avente ad oggetto il conferimento in via esclusiva di mandato per attività di consulenza ed assistenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, con previsione, quale compenso, della percentuale del 5% sul corrispettivo annuo lordo spettante all'atleta in base al contratto di prestazione sportiva (contratto nel quale il Salamon aveva indicato quale residenza quella di (...) );
che con raccomandata A.R. del 21 gennaio 2013 il convenuto, per mezzo del suo legale avv. Salvatore Di Salvatore, gli comunicava la revoca dal mandato;
che il comma 2 del regolamento agenti prevede che “il calciatore o la società può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata ar presso la segreteria della commissione agenti copia della comunicazione di revoca inviata all'agente, unitamente all'attestazione postale di spedizione”;
che alla fine del mese di gennaio 2013 il calciatore convenuto, contravvenendo all'esclusiva pattuita contrattualmente, aveva stipulato un contratto di lavoro per prestazione sportiva con la società calcistica A.C. (...);
tanto premesso, poiché la stipulazione di tale contratto aveva avuto luogo prima dello spirare del termine di preavviso, di trenta giorni, fissato dal comma 2 del regolamento, l'attore chiedeva accertarsi il suo diritto alla provvigione come sopra indicata, stante la vigenza del rapporto contrattualmente al momento della formazione del contratto tra il convenuto ed il (...).
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La notifica dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata per irreperibili, ai sensi dell'art.143 cpc, era ritenuta rituale, così che il convenuto veniva dichiarato contumace. Il primo tentativo di effettuare la notifica era stato effettuato in (...), a (...), domicilio contrattuale; esso tuttavia non andava a buon fine ‘per irreperibilità del destinatario’. L’attore chiedeva, quindi, al Comune di (...), Ufficio Anagrafe, informazioni circa l’indirizzo di residenza del Sig. Salamon, che veniva confermato, in data 08 maggio 2013, in (...), (...) (Doc. 11 di parte attrice), dove era stata effettuata la precedente notificazione, Il 13 maggio successivo, quindi, veniva eseguita nuova notifica, sempre presso il predetto indirizzo, ancora con esito negativo. L’Ufficiale Giudiziario verbalizzava che ‘anzi non rintracciato il succitato alla via e civico indicati, vane le ricerche effettuate in loco’ ( Doc. 12). Di conseguenza, effettuate ancora una volta, stavolta il 15 maggio 2013, le verifiche circa la correttezza della residenza del convenuto, l'attore procedeva, nello stesso giorno, alla notifica mediante deposito presso la Casa Comunale (. Doc. 13), ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con perfezionamento della notifica ai sensi di legge.
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Dichiarata la contumacia del convenuto, la causa proseguiva con la richiesta e l'autorizzazione al deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc. A seguito dell'istanza in tal senso formulata da parte attrice nella memoria n.2, il giudice istruttore disponeva l'acquisizione agli atti del contratto di prestazione sportiva stipulato dal convenuto con la società calcistica (...) FC nel gennaio 2013 ordinandone l'esibizione alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, Ufficio Tesseramento.
Trasmessa da quest'ultima la documentazione contrattuale richiesta, il giudice invitava la parte attrice a valutare l'opportunità di procedere alla notifica al convenuto contumace del verbale attestante la produzione della scrittura privata, secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.350/86 e 317/89; a seguito di indicazione in senso affermativo della parte attrice, il giudice autorizzava quest'ultima ad effettuare la notificazione al convenuto contumace del verbale d'udienza recante indicazione della produzione del contratto, disponendo nel contempo il rinvio della causa ad udienza successiva per la precisazione delle conclusioni.
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Effettuata tale notifica, a tale udienza si costituiva il convenuto contumace chiedendo di essere rimesso in termini ex art.294 cpc non avendo avuto effettivamente notizia della citazione in giudizio per essere traslocato in altra località sempre nei pressi di (...) ((...)), provvedendo tuttavia solo più tardi ad effettuare la pratica di trasferimento della residenza ed omettendo per inesperienza di effettuare il controllo della corrispondenza presso il precedente alloggio; in rito il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore della giustizia sportiva ed in subordine l'incompetenza territoriale funzionale del giudice adito, competente essendo semmai il giudice del lavoro di Milano; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, in quanto l'attore non avrebbe fornito prova di aver dato un contributo causale alla conclusione dell'affare con la società calcistica milanese.
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Con ordinanza 16 febbraio 2015 lo scrivente, quale giudice istruttore, rigettava l'istanza di rimessione in termini e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2015; a tale udienza la causa veniva assegnata a sentenza, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Va confermata la valutazione già espressa in termini di assoluta ritualità della notificazione per irreperibili, non essendosi più volte rinvenuta la presenza del destinatario nel luogo da lui stesso indicato in contratto come sua residenza e tale risultante all'anagrafe.
La notifica dell’atto introduttivo del giudizio risulta quindi regolare.
Come già rilevato in ordinanza, non sussistono i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini ex art.294 cpc; infatti il convenuto, a giustificazione del ritardo nella costituzione in giudizio, ha addotto circostanza (quella sopra indicata) non riconducibile al parametro stabilito da tale norma, secondo il quale deve ammettersi la rimesssione in termini allorchè la tempestiva costituzione in giudizio sia stata impedita da causa a lui non imputabile: tale evenienza, infatti, non può ritenersi ricorrere nel caso, come il presente, in cui il convenuto, al quale l’atto introduttivo sia stato notificato nella residenza da lui stesso indicata, e corrispondente a quella anagrafica, si sia allontanato da quest’ultima senza dare le opportune indicazioni per essere informato di quanto potesse accadere; ciò in quanto ex art.44 cc la residenza originaria deve ritenersi immutata fino a quando il relativo trasferimento non sia stato denunziato1 .
Va parimenti confermato quanto già esposto in ordinanza a proposito delle eccezioni in rito sollevate da parte convenuta.
L’eccezione sollevata con riferimento alla nozione di difetto di giurisdizione deve in realtà ricondursi a semplice eccezione di incompetenza ex art.819 ter cpc, poggiando sul presupposto dell’operatività della clausola compromissoria invocata, e quindi dell’obbligatorietà del ricorso alla commissione arbitrale. Trattasi quindi di eccezione in senso stretto e proprio, da proporsi a pena di decadenza entro il termine di cui agli artt.166 e 167 cpc.
Al giudice è perciò inibito il rilievo d’ufficio della questione di competenza per clausola arbitrale.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale funzionale, il rapporto intercorrente tra un calciatore ed il suo agente è libero-professionale e non rientra tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa, non subordinata, ma a carattere prevalentemente personale, di cui all’art.409 n.3 cpc, difettando in toto il requisito del coordinamento da parte del committente (il quale opera secondo contratto alla stregua di un qualsiasi mandante). Non sussistono dunque i presupposti per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale (funzionale), ai sensi del combinato disposto degli artt.413 e 38 cpc.
Passando al merito, appare del tutto irrilevante, ed anzi pacifico, il mancato apporto causale dell'attore, quale agente di calciatori, nella trattativa sfociata nella stipulazione nel gennaio 2013 tra il convenuto ed il (...) FC del contratto di lavoro per prestazioni sportive; l'attore, infatti, a fondamento della sua pretesa non ha addotto la sua attività bensì la violazione del regime contrattuale di esclusiva (quest'ultimo pacifico e risultante dai documenti prodotti in atti) mediante la conclusione, grazie all'intervento di altro agente, di un nuovo contratto di prestazioni sportive allorché era ancora vigente il rapporto con l'attore, destinato ad esaurirsi soltanto allo spirare del termine di 30 giorni dalla comunicazione della revoca.
Conclusione quest'ultima che appare ineccepibile volta che si consideri che il rapporto contrattuale stipulato tra attore e convenuto era a tempo determinato, biennale, e che vi si prevedeva sì la facoltà di recedere anticipatamente, ma ciò senza che risultasse espressamente derogata la disciplina di cui al regolamento, pure richiamata in contratto, la quale prevedeva un termine di preavviso di giorni 30, con la conseguenza che il recesso (impropriamente denominato revoca) avrebbe prodotto effetto soltanto al momento dello spirare di tale termine.
Ne deriva il diritto dell'attore a vedersi riconosciuta la provvigione del 5% sul corrispettivo annuo lordo maturato in forza del predetto contratto, ma solo limitatamente al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale tra le parti (e cioè sino al febbraio 2014)
Il conteggio va dunque riferito al compenso maturato quanto alla stagione 2012-2013 al periodo tra il 31 gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013, per €.225.000,00, ed alla prima metà della stagione 2013/2014 (sino a febbraio 2014), per €.272.500,00 per un totale di €.497.500,00, con conseguente diritto ad una provvigione di €.24.875,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.5.750,00 oltre accessori di legge, di cui €.5.000,00 per compenso professionale (€.900 per studio, €.800 per fase introduttiva, €.1600 per fase istruttoria e di trattazione ed €.1700 per fase decisionale), ed €.458,00 per contributo e marca
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di €.24.875,00, oltre interessi al tasso legale
dalla data della domanda al saldo ed a rifondergli le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 agosto 2015
Il Giudice
dott. Giuseppe Magnoli
1Cfr Cass. 995/1972: << A mente dell'art 44 cod civ e da ritenersi immutata la residenza originaria fino a quando il relativo trasferimento non sia regolarmente denunziato. Pertanto, non può essere rimessa in termini ex art 294 cod proc civ la parte contumace in primo grado e costituitasi in appello che non ebbe notizia dell'atto di citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per essersi allontanato da essa senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto poteva riguardarlo.>>; Cass. 10183/2014: <<Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato>>