TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3779/2020 DEL 13/11/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. …./2014 promossa da:
(…), rappresentato e difeso dall’avv. AGOSTA CONCETTA giusta procura in atti
ATTORE
contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (…), rappresentato e difeso dall’avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.
(…), rappresentato e difeso dall’avv. BIANCOLILLA DANILO giusta procura in atti.
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha allegato di avere stipulato un contratto di prestazione sportiva dilettantistica con la società convenuta e di essersi obbligato a prestare l’attività di allenatore capo per le stagioni sportive dal 2010 al 2013, per il corrispettivo complessivo di euro 60.000 da versare in tre soluzioni di euro 20.000 per ogni stagione; che ai sensi dell’art. 10 del contratto l’associazione si impegnava al versamento di tutti i compensi anche nel caso in cui la stessa avesse inteso interrompere il presente accordo prima della sua scadenza, oppure cessare l’attività sportiva o cedere il diritto alla partecipazione al campionato; allegava che per la stagione 2010/2011 la prestazione veniva regolarmente svolta, mentre per la stagione 2011/2012 la società cedeva il proprio diritto sportivo di partecipare al campionato serie B1 alla (…), si iscriveva al campionato serie D ed incaricava inspiegabilmente altro allenatore senza neppure comunicarlo formalmente; allegava che la società, nonostante varie diffide, non pagava i compensi pattuiti per la seconda e terza stagione, pari ad euro 40.000.
La associazione convenuta si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in virtù di clausola compromissoria (art. 11) nel contratto e la incompetenza funzionale del Tribunale adito per essere competente la sezione lavoro (per essere il rapporto qualificabile come rapporto di lavoro subordinato); nel merito eccepiva l’inadempimento di parte attrice, sostenendo che fosse stato l’allenatore ad interrompere il contratto dopo che la società aveva ceduto il diritto di partecipare al campionato di serie B1.
Il (…) si costituiva con le stesse difese della società ed eccependo inoltre la decadenza dalla domanda.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e prova testimoniale.
Preliminarmente si dichiara infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per la presenza di clausola compromissoria.
Tale clausola infatti non è stata approvata specificatamente e per iscritto per come risulta palesemente dalla copia del contratto prodotta anche da parte convenuta.
Anche l’eccezione di incompetenza funzionale appare infondata.
Intanto, da un punto di vista strettamente interpretativo non può affermarsi che l’attore nello svolgimento della prestazione sportiva dilettantistica fosse soggetto alle dipendenze ed alle direttive dei resistenti, ma, risulta, al contrario, che godesse di piena autonomia tecnica ed organizzativa nella conduzione della squadra e che, quindi, svolgesse la propria prestazione senza alcun vincolo di subordinazione: lo si ricava dal fatto che l’attore fosse contrattualmente libero di svolgere altre ed ulteriori attività, a carattere non sportivo; che fosse contrattualmente previsto che svolgesse il proprio lavoro nella più completa autonomia tecnica ed organizzativa; che predisponesse il calendario dell’attività; definisse in ogni circostanza i giorni e gli orari dell’attività sportiva; che si impegnasse nei confronti dei tecnici e dei dirigenti alla collaborazione sia formale che sostanziale (e non dunque alla subordinazione).
Inoltre, la concorde volontà delle parti ha stabilito nel contratto che “l’attività [è] svolta a carattere dilettantistico […], il rapporto posto in essere tra Società e Capo allenatore sarà regolato secondo quanto disposto dalla legge 342/2000 sul dilettantismo sportivo, […] il rapporto così costituito tra la Società e il Capo Allenatore è da intendersi prestazione sportiva dilettantistica ed in quanto tale, sia ai fini civilistici che fiscali di lavoro autonomo”.
Nel merito, invece, a domanda attorea è infondata e va rigettata per non avere l’attore assolto all’onere probatorio a suo carico.
Il principio di diritto applicabile al caso di specie è quello ormai pacifico e consolidato in tema di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (affermato dalla cassazione con sentenza n. 826/2015 che richiama le SS.UU. n. 13533/2001), ovvero che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione".
Ciò posto, l’attore ha allegato l’inadempimento dei convenuti, per non avere pagato il compenso pattuito per contratto, ma i convenuti hanno a loro volta eccepito l’inadempimento dell’attore all’obbligazione contrattuale di svolgere in via esclusiva le mansioni di allenatore capo della prima squadra, sia che questa partecipasse al campionato B1 sia che questa partecipasse ad altro campionato, avendo egli assunto il ruolo di direttore tecnico e di allenatore di altra squadra subito dopo avere appreso che la squadra della Sport Volley avrebbe partecipato al campionato di serie D.
Parte convenuta ha provato la clausola di esclusività, in quanto all’art. 2 si legge che “il capo allenatore …si impegna .. a prestare la propria attività quale capo allenatore di pallavolo presso la Società in via esclusiva per la prima squadra..” ed all’art. 3 si legge “durante la vigenza del presente contratto non potrà svolgere attività tecnica come Capo Allenatore di pallavolo per altre società”.
Invece l’attore non ha assolto all’onere a suo carico di provare il proprio esatto adempimento, essendovi in atti la prova contraria che egli abbia assunto l’incarico di direttore tecnico della squadra del Tuscania prima dell’inizio della stagione sportiva 2011/2012 e senza che la convenuta abbia mai inviato alcuna comunicazione volta a sottrargli la conduzione tecnica della prima squadra catanese, iscritta ad un campionato minore.
Infatti:
- dall’articolo di giornale prodotto dall’attore, recante la data 13.7.2011, si evince solo che la Associazione aveva ceduto alla (…) il diritto di partecipare al campionato B1 e non certa la sostituzione del direttore tecnico della squadra del Catania;
- non risulta che l’attore si sia presentato alla ripresa degli allenamenti e ne sia stato allontanato; non sussiste alcuna comunicazione formale relativa al periodo tra l’estate e l’inizio degli allenamenti in settembre, tra l’attore e la società, in merito ad esempio alla convocazione dei giocatori, alla ripresa degli allenamenti, alla predisposizione degli orari e dei calendari e neppure esiste prova che l’attore abbia sollecitato, in tale periodo la società in tal senso;
- la circostanza, confermata dai testimoni, che fosse stato assunto e convocato un diverso allenatore, tale (…), non è determinante, in quanto il ruolo dell’attore era quello di affiancare, quale capo e direttore tecnico, l’allenatore della squadra, che durante la stagione diretta dal (…) era stato tale (…) e nella stagione successiva doveva essere il (…). La presenza del (…), dunque, non era incompatibile con quella del (…). Infatti, sul punto il teste (…) ha detto una cosa importante, ovvero che l’attore non era l’allenatore della squadra ma il responsabile tecnico, che durante le partite collaborava strettamente con l’allenatore; inoltre ha detto che nella stagione 2010/2011 il (…) era stato tutto l’anno, mentre per la stagione successiva, a luglio, fu comunicato alla squadra che il nuovo allenatore era (…) e che invece il rapporto con il (…) si concludeva per volere del (…); l’altro teste (…), invece, non ha confermato la cosa, ma ha detto che al termine della stagione precedente ci furono incontri con il (…), che venne presentato quale nuovo allenatore mentre ci fu la “scomparsa” del (…), senza che si sapesse cosa fosse contrattualmente successo tra le parti;
- infine, la notizia di stampa secondo cui il (…) era diventato direttore tecnico di altra squadra, quella del Tuscania, è del 29.8.2011 ed essa è troppo a ridosso della fine della stagione 2010/2011 per essere un mero “ripiego” alla sua presunta sostituzione da parte della Sport Volley.
Insomma, assumere l’incarico di allenatore o direttore tecnico di una squadra prestigiosa e per di più in altra regione è decisione che richiede contatti e trattative e certamente non può avvenire nello stretto giro di meno di un mese, come ha dato intendere l’attore; l’attore ha infatti assunto di avere appreso a luglio che la squadra catanese avrebbe partecipato ad altro campionato, di avere appreso ai primi di agosto (dall’articolo di stampa dell’8.88.2011 pubblicato su La Sicilia) che la squadra avrebbe avuto altro allenatore (e non certo altro direttore tecnico) e di avere quindi solo dopo, concluso il contratto con la Tuscania (ufficializzato dalla stampa a fine agosto), perché di fatto non confermato dalla società convenuta.
In conclusione la domanda attorea va rigettata.Il rigetto della domanda esime dall’affrontare l’eccezione di decadenza sollevata dal (…). Secondo soccombenza parte attrice va condannata alle spese così come liquidate in dispositivo.
Tenuto conto della sostanziale identità delle posizioni dei due convenuti, si applica l’aumento per la presenza di piu parti nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 7.979,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, il 12 novembre 2020
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa