TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2807/2015 DEL 12/10/2015
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Paola Luisa Bozzo Costa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13291/2013 promossa da :
OMISSIS CALCIO SPA , (C.F. …..) elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI 36/1 16100 GENOVA, presso lo studio dell'’avv. AMENDOLA ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO FEDERICA FERRARI del foro di Bergamo il tutto come da mandato in calce all’atto di citazione in opposizione.
PARTE ATTRICE
CONTRO
OMISSIS CF/PIVA OMISSIS elettivamente domiciliato in VIA CORSICA, 2/3 16128 GENOVA presso l’Avvocato IOP ALESSIO che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del tribunale di Genova n.2604/13 ing.
CONCLUSIONI PARTI: come rassegnate all’udienza del 16.06.15
OPPONENTE: “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, previo ogni incombente di rito, così giudicare:
in via preliminare: accertata l’inesistenza dei presupposti di legge per l’emissione del decreto ingiuntivo, dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento monitorio opposto;
nel merito: respingere le domande formulate dall'Avv. OMISSISper tutte le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2604 Decr. L emesso dal Tribunale di Genova 1'8luglio 2013;
in via riconvenzionale: accertata la nullità/inefficacia del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, condannare l’Avv. OMISSISalla restituzione delle somme già indebitamente versate da OMISSIS Calcio S.p.A. in forza del citato accordo, oltre agli interessi ed alle rivalutazione monetaria nella misura di Euro 12.576,00 o in quella diversa che verrà accertata;
in ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
in via istruttoria: si chiede vengano ammessi i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e n. 3, c.p.c., depositate nell’interesse dell’attrice, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ci si oppone all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, così come già dedotto nelle memorie autorizzate in atti.”
OPPOSTO: “ Affinchè il Tribunale di Genova , contrariis reiectis, preso atto della già avvenuta declaratoria di esecutività provvisoria del decreto opposto ex art. 642 c.p.c.: voglia :
Respingere tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto;
Confermare il Decreto ingiuntivo n° 2604/13 R.G. 7634/13 e conseguentemente condannare la società OMISSIS Calcio S.p.a. al pagamento degli importi ivi ingiunti oltre agli interessi e rivalutazione maturati fino al saldo effettivo;
In via riconvenzionale
Accertata la temerarietà dell’opposizione ex art 96 c.p.c.
- voglia condannare la società OMISSIS Calcio S.p.a. a corrispondere all’Avv. OMISSIS un risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa dal Giudice;
Con vittoria di spese oltre iva e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di ottobre del 2013 la OMISSIS Calcio spa conveniva in giudizio l’avv.OMISSIS perché, accertata la nullità del contratto a fondamento della pretesa e rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà ed accertata ancora l’inesistenza dei presupposti di legge con dichiarazione di nullità/revoca del decreto ingiuntivo opposto, fossero respinte le pretese dell’Avv.OMISSIS con domanda in via riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente già versate pari ad euro 12.576,00 od in altra misura, lamentando che, dato conto brevemente delle regole che disciplinano l’attività dell’agente di calciatori:
. l’avv.OMISSIS aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di compenso per avere predisposto contratto di prestazione sportiva concluso dall’opponente con il calciatore OMISSIS
. la scrittura posta a fondamento della domanda monitoria, tuttavia, doveva essere considerata nulla perché in violazione degli artt.16 e 19 del Regolamento Agenti
. in ogni caso al professionista non era dovuto alcun compenso perché l’attività
era stata svolta “per aggirare le norme dell’ordinamento sportivo”
. l’avv.OMISSIS aveva infatti svolto attività di procuratore sportivo, essendo munito di licenza FICG (essendo stato iscritto all’elenco agenti FIFA sino al 2008 quando ha chiesto di essere sospeso e proseguendo comunque – come gli è consentito – nell’attività di procuratore in forza del titolo di avvocato) ed annoverando tra i suoi assistiti il calciatore OMISSIS , inoltre non aveva predisposto alcun contratto tra l’opponente ed il calciatore OMISSIS , essendo ammessi i soli contratto – tipo, predisposti dalla F.I.G.C. compilati con indicazione di dati, durata e compenso come è avvenuto per quello concluso con OMISSIS
. a conferma della reale natura dell’attività svolta quale “procuratore sportivo”, l’avv.OMISSIS non aveva allegato parcella corredata da parere del competente consiglio dell’ordine avvocati
. in ogni caso l’attività era stata svolta in violazione delle regole proprie della FIGC e del Regolamento Agenti, per non avere sottoscritto i modelli FIFA per l’incarico ricevuto dall’opponente, per avere omesso il deposito in Commissione degli stessi moduli e per essere stato al momento della conclusione del contratto agente del calciatore oggetto del contratto con l’opponente.
Si costituiva in termini parte opposta con preliminare istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, contestando tutti gli assunti e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con e condanna dell’opponente ex art.96 cpc, esponendo di:
. non essere stato al momento della stipula del contratto nel 2010 agente di calciatori né iscritto all’albo degli agenti di calciatori tenuto dalla FIGC
. avere avuto licenza FIFA sospesa dal 2008 e definitivamente revocata dal 25.10.10
. non avere assistito da novembre del 2007 quale agente il calciatore OMISSIS il quale invece dal 2009 aveva dato mandato a sig. OMISSIS
. avere svolto attività di avvocato nel mondo del diritto sportivo, assistendo società e calciatori oltre a direttori sportivi, segretari ed allenatori
. avere ricevuto mandato quale agente dal calciatore OMISSIS il 9.02.04 scaduto nel 2006 e rinnovato fino al 2007
. avere svolto attività di consulenza a favore dell’opponente, che aveva infatti corrisposto la prima tranche del compenso pattuito senza nulla eccepire.
Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio e concessa la richiesta di provvisoria esecutorietà con ordinanza del 26.03.14, la causa proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie autorizzate ex artt.183/6°comma c.p.c. su espressa istanza delle parti.
Infine, rigettata ogni richiesta di prova orale con ordinanza resa all’udienza del 21.10.14, all’udienza del 16.06.15 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il giudice tratteneva gli atti per la decisione una volta decorsi i termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
L’opposizione è infondata. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere interamente confermato.
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità e quindi non utilizzabilità ai fini del decidere del documento prodotto dall’opponente solo con la comparsa di conclusionale – doc.9 – in violazione dei termini perentori processuali istruttori.
Parte opponente non ha poi formulato espressa istanza ex art.153 cpc. di rimessione in termini. Qualora invece la si volesse ritenere contenuta implicitamente nella frase di comparsa conclusionale a pag.8 – Il materiale probatorio a cui ci si riferisce è stato reso noto solo con la chiusura delle indagini, ovvero in data 20.04.2015, e quindi non poteva essere prodotto in precedenza - , la stessa va rigettata per non essere stata provata.
Invero, il documento – effettivamente di un certo rilievo per la decisione del caso - risulta essere datato 31.12.13, quindi avere formazione antecedente al decorso dei termini perentori istruttori (1°.07.14), mentre la parte non si è offerta di provare né ha comunque documentato le ragioni della tardiva produzione, producendo il documento solo in parte (pagg.1, 30 e 31) e neanche documentando l’asserita comunicazione al 20.04.15.
Ancora preliminarmente devono essere rigettate le reiterate istanze di prova orale di parte opponente per le ragioni di cui all’ordinanza istruttoria citata qui da intendersi integralmente ritrascritta.
Invero il capitolo 1) contiene mere valutazioni e percezioni soggettive del D.S. della OMISSIS calcio, anziché circostanza in fatto (“vero che…il DS…considerava – OMISSIS – agente del calciatore OMISSIS ..”).
E’indubbio che la percezione del D.S. della società nel considerare l’avv.OMISSIS agente del calciatore OMISSIS , non dimostra da sola che l’avvocato fosse effettivamente agente del predetto calciatore.
Neppure tale circostanza può essere dimostrata con il fatto che il legale abbia ottenuto l’accordo con il calciatore ben potendo essere stato ottenuto quale legale con attività consulenziale e preparatoria di natura appunto professionale e contrattuale.
Stupisce poi che il capitolo non sia stato dedotto – diversamente - per sentire quale teste lo stesso OMISSIS che invece è stato indicato per essere sentito sull’asserita attività di agente svolta da OMISSIS nel suo interesse nel 2012, periodo che qui non interessa.
La circostanza al successivo capo 2, che il suddetto direttore abbia proposto a OMISSIS di tesserare OMISSIS ad un compenso che poi è quello indicato nel contratto, da sola dio nuovo non consente di ritenere dimostrato che nessuna attività consulenziale ha svolto OMISSIS , restando sostanzialmente non conferente ai fini della decisione.
La circostanza al capo 3 è provata documentalmente dalla stessa opponente che tuttavia ha ritenuto di non produrre i due allegati ivi denominati “OMISSIS -OMISSIS premi stag.2010-11” e “procura OMISSIS ” non rinvenibili nei documenti allegati, così svuotando in parte la portata probatoria dello stesso capitolo.
I fatti ai capitoli da 4 a 7 non conferiscono ai fini della presente decisione concernendo vicende avvenute in epoca successiva alla scrittura per cui è causa del 7 giugno 2010 e comunque di scarsa pertinenza.
Quanto capitolato sub 8 e 10, risulta ampiamente documentato, mentre il capitolo 9 contiene valutazioni soggettive sulla natura della sospensione, non pertinenti non essendovi prova di un revoca della sospensione del 2008 fino al 2010.
Nel merito.
L’opponente contesta la validità del decreto opposto, eccependone la nullità e comunque di dovere alcunché all’avv.OMISSIS per tre ordini di motivi.
Ritiene nulla la scrittura del 7.06.10 per le articolate ragioni esposte, nullo il decreto ingiuntivo perché emesso senza parcella tarata dal consiglio dell’ordine ed in ogni caso sostiene che nessuna attività di quelle indicate in scrittura è stata svolta dall’Avv.OMISSIS .
Ciò posto, è infondata l’eccezione di nullità del provvedimento monitorio per mancanza della parcella tarata, essendo titolo emesso in forza della scrittura privata ricognitiva di giugno 2010.
L’eccezione di nullità della scrittura privata è ugualmente infondata.
Si fonda sul presupposto che l’avv.OMISSIS all’epoca era agente di calciatore e come tale aveva operato in violazione di una serie di regole dell’ordinamento calcistico sportivo ampiamente esposte.
Tuttavia, a prescindere dalla rilevanza delle regole prospettate nell’atto introduttivo, l’istruttoria ha consentito di appurare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’avv.OMISSIS a giugno del 2010 non era agente del calciatore OMISSIS .
Invero, l’avv.OMISSIS era sospeso dall’albo degli agenti da maggio del 2008 e tale risulta essere stato fino alla revoca definitiva intervenuta il 25.10.10 (doc.ti 1 opponente e opposto sub 1, 2 e 3), derivandone che il professionista non ha operato quale agente di calciatore.
Non solo. Sulla base della email prodotta sub 3 dal creditore opposto e non contestata quanto ad autenticità e provenienza, proveniente dal segretario commissione agenti calciatori della FIFG OMISSIS, l’avv.OMISSIS dal 2008 al 2010 è rimasto sospeso e, soprattutto, il calciatore OMISSIS da giugno del 2009 a giugno del 2011 aveva dato mandato ad un diverso agente, risultando inverosimile che si avvalesse anche dell’operato dell’avv.OMISSIS .
Lo stesso opponente, che in tale senso era onerato, non ha offerto prova alcuna tendente a dimostrare che in relazione al tesseramento di OMISSIS del 2010, OMISSIS fosse suo agente.
Va infatti confermata l’irrilevanza del prodotto estratto di articolo di giornale del 2012 – doc.3 opponente – per la genericità e non ufficialità dell’informazione a fronte della delibera della FIGC del 2010 di revoca definitiva della licenza ed iscrizione nel registro Agenti di Calciatori autorizzati, preceduta dalla sospensione dal 2008 (doc.ti convenuto nn. 1 e 2).
Gli stessi capitoli dedotti per prova orale dell’opponente hanno indicato OMISSIS quale teste su fatti del 2012 e ma non anche per quelli di causa, per i quali la società si è limitata ad indicare lo stesso D.S. dott.OMISSIS sul suo “considerare” OMISSIS agente di OMISSIS nel 2010 (perché non sentire OMISSIS sul fatto di essere o meno OMISSIS suo agente nel 2010?).
Non vi è quindi prova che OMISSIS all’epoca dei fatti avesse concluso – quale avvocato – un contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) con il calciatore OMISSIS e pertanto nessun onere sussisteva di soggiacere al regolamento FIGC, derivandone che la scrittura privata ricognitiva di debito del 7 giugno 2010 non presenta i vizi lamentati dall’opponente e che la sottoscrizione produce gli effetti di cui all’art.1988 cc..
Come già detto con l’ordinanza del 26.03.14, in tale scrittura la società dà atto di aver già conferito incarico al professionista e di essersi già avvalsa della sua attività professionale specificandone l’oggetto – redazione e stipula contratto di prestazione sportiva tra società e calciatore OMISSIS –.
La OMISSIS si riconosce quindi debitrice ex art.1988 c.c. nei confronti del professionista per i compensi dovuti a seguito di tale attività - che definisce appunto già “svolta” - nella misura che viene in quella sede concordata ed indicata in dettaglio a seconda di quanto durerà il contratto appena concluso con il calciatore ed a seconda della serie di campionato disputata tra il 2010 ed il 2012/2013.
Sempre in detta scrittura, la società chiarisce inequivocabilmente che l’avvocato “non ha in essere alcun rapporto professionale con il calciatore OMISSIS ”, escludendo espressamente la duplice veste di agente/avvocato.
Ciò detto, come ben noto, la promessa di pagamento ha l’effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che deve essere esistente e valido.
Per le ragioni esposte, il rapporto risulta essere esistente e valido sia perché la scrittura stessa ne dà atto sia perché il contratto tra società e calciatore risulta concluso poco dopo (è datato 12.7.10).
A ciò aggiungasi, che si tratta di scrittura ricognitiva sottoscritta da soggetto altamente qualificato quale è il legale rappresentante di una società di calcio di serie B (promossa in serie A), oltre ad essere contenuta su carta intestata della predetta società. Elementi che consentono di ritenere con ragionevole probabilità che la stessa società opponente abbia curato la stesura del contenuto della stessa scrittura.
Ancora va detto, che assume particolare rilevanza anche il comportamento della debitrice che ha dato esecuzione al primo pagamento senza nulla contestare fino alla richiesta della seconda parte, opponendo le contestazioni sviluppate in questo giudizio per la prima volta dopo alcuni anni con la notifica del decreto ingiuntivo del 2013.
Per concludere, se è pur vero che inspiegabilmente il creditore opposto non si è offerto di provare, deducendo anche solo capitoli di prova per testi o corrispondenza tra le parti, l’attività effettivamente svolta, va detto che di tale attività probatoria il creditore opposto non era onerato.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi confermato andando rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme già versate.
Sulla domanda ex art.96 cpc.
La singolarità della fattispecie che si caratterizza per un importo molto elevato richiesto a titolo di compenso, alla luce della totale assenza di prospettazione nelle difese e di richieste istruttorie sull’attività professionale effettivamente svolta alla luce di un solo contratto evidentemente pre-stampato dattiloscritto della Lega Italiana Calcio, consente di escludere i presupposti di cui all’art.96 cpc, risultando la domanda dell’opponente mancare dei requisiti del dolo e della colpa grave.
Le spese, secondo il principio di soccombenza vanno poste a carico dell’opponente sul valore della domanda, secondo parametri sensibilmente ridotti rispetto ai medi in ragione dell’impegno profuso limitato alle difese in assenza di istruttoria (non rinvenuta notula).
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
p.q.m.
ogni contraria istanza azione ed eccezione respinte, così definitivamente decidendo:
- rigetta l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del tribunale di Genova nr.2604/13 ing.e, confermandolo integralmente;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna l’opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite di questa fase di giudizio che liquida in euro ----- per esborsi, euro 2.500 per onorari, oltre rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA..
Genova 6.10.15
Il giudice P.Bozzo-Costa