TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA N. 3239/2015 DEL 06/11/2015

Il Tribunale di Genova

Sezione Specializzata in materia di Impresa

 

In composizione collegiale, in persona di:

Dott. Luigi Costanzo                   Presidente 

Dott.ssa Lorenza Calcagno           Giudice relatore 

Dott.ssa Ada Lucca                      Giudice ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 12870/2012 promossa da

Associazione sportiva dilettantistica A.C. OMISSIS 1914, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. OMISSIS, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Granara, Francesco Granara e Giovanni Marra ed elettivamente domiciliata nello studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, giusta mandato a margine dell’atto di citazione;

attrice;

contro

OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo n. 5/7, presso e nello studio dell’Avv. Alfredo Chiti che la rappresenta e difende, con mandato congiunto e disgiunto unitamente all’Avv. Ettore Chiti del Foro di OMISSIS, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta ed attrice in via riconvenzionale;

e

OMISSIS, in qualità di Presidente p.t. della Associazione Calcio Dilettantistica OMISSIS (anche A.C.D. OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Lambruschini e presso e nel suo studio in OMISSIS, C.so Lima n. 23, elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce all’atto di intervento volontario;

interveniente.

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE.

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:

1) accertare e dichiarare il diritto dell’Associazione dilettantistica “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914” all’uso esclusivo dei propri segni distintivi, ed in particolare del sostantivo “OMISSIS”, del proprio scudetto e dei propri colori sociali bianco e azzurro, costituenti marchio di fatto della medesima squadra;

2) accertare e dichiarare la violazione da parte della A.C. “Virtus OMISSIS” e/o da parte della “Virtus OMISSIS” s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, del predetto diritto di esclusiva;

  1. accertare e dichiarare che l’uso da parte della convenuta del sostantivo “OMISSIS” e/o da parte della “Virtus OMISSIS” s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, è altresì illegittimo in quanto viola il diritto al nome ed all’immagine dell’attrice;
  2. ordinare la cessazione dell’indebito utilizzo da parte della A.C. “Virtus OMISSIS”, e/o da parte della “Virtus OMISSIS” s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, del segno distintivo “OMISSIS”, in qualunque forma, sia esso utilizzato quale appellativo della squadra o quale marchio di fatto figurativo, e conseguentemente condannare le stesse ad astenersi da tale utilizzo;
  3. conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la A.C. “Virtus OMISSIS”, e/o la “Virtus OMISSIS” s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale, nonché morale e di immagine, in favore della “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914” da liquidarsi dal Giudice in via equitativa. Con vittoria delle spese, onorari e competenze di giudizio.”
  4. Si  insiste  altresì,  ove  occorra,  per  l’ammissione  della  prova  per  testi,  sui  seguenti capitoli formulati con l’atto di citazione in data 6.11.2012:

c) VERO CHE la squadra “Virtus OMISSIS” fa uso dal 2005 di segni distintivi verosimilmente uguali a quelli della squadra “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914”;

e) VERO CHE, i segni distintivi utilizzati ed i messaggi pubblicitari divulgati dalla squadra di calcio “Virtus OMISSIS” sono tali da indurre i terzi, ed in particolare tifosi e sponsors, e più in generale il pubblico, a ritenere che detta squadra costituisca la prosecuzione della storica squadra;

f) VERO CHE a seguito dell’indebito utilizzo da parte della squadra “Virtus OMISSIS” dei segni distintivi propri della squadra “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914”, quest’ultima ha subito una diminuzione di tifosi e di sponsors.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA.

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in sede preliminare a) accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale OMISSIS, b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società a responsabilità limitata Virtus OMISSIS,  c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva o l’inesistenza della Associazione A.C. OMISSIS OMISSIS 1914 e/o dei poteri di rappresentanza in capo al Sig. OMISSIS; nel merito dichiarare inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte nel presente giudizio, condannando il Sig. OMISSIS al pagamento delle spese, compensi legali e di tutti gli oneri accessori previsti per legge, oltre CPA ed IVA”.

CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA.

“Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di Associazione Calcio OMISSIS OMISSIS 1914 e/o del Sig. OMISSIS  all’uso esclusivo del sostantivo “OMISSIS”, dello scudetto e dei colori sociali bianco-azzurro (o celeste); respingere di conseguenza tutte le domande proposte da parte attrice nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per l’intervento”.

Motivi in fatto e diritto della decisione

Il processo.

Con atto di citazione regolarmente notificato la A.C. OMISSIS OMISSIS 1914, in persona del Presidente e legale rappresentante OMISSIS, ha esposto in fatto che: l’AC OMISSIS OMISSIS 1914 è associazione sportiva fondata nel 1914 e dalla gloriosa attività, dichiarata fallita, dopo aver militato nelle serie nazionali C2, D e di Eccellenza, nel 2002; i segni distintivi della squadra, precisamente la denominazione sociale, lo stemma, i colori sociali, sono stati rilevati, con richiesta inoltrata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, dal sig. OMISSIS, fondatore della “A.C. Pro OMISSIS OMISSIS 1914”; in data 6.6.2003 la denominazione sociale è stata modificata, con ratifica in data 8.7.2003 del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914”; nell’anno 2005 altra squadra di calcio presente sulla scena chiavarese, la A.C.D. OMISSIS VL, assumeva La denominazione di A.C.D. Virtus OMISSIS e, a seguito del passaggio nella categoria professionisti, A.C. “Virtus OMISSIS”; sebbene la denominazione sia “Virtus OMISSIS” la squadra di calcio si presenta al pubblico omettendo “Virtus” al fine di appropriarsi della fama, presente nel territorio della Riviera di Levante, della storica squadra di calcio “OMISSIS”; la convenuta utilizza il nome “OMISSIS OMISSIS” anche quale segno distintivo della squadra utilizzandolo su gagliardetti, divise, borse, adesivi e sulla attrezzatura in uso, si è appropriata dei colori sociali bianco e azzurro della storica “OMISSIS” ed anche il distintivo ricalca quello della AC  OMISSIS  OMISSIS  1914.  In  diritto  parte  attrice  ha  allegato  che  l’utilizzo  e  lo sfruttamento da parte della AC Virtus OMISSIS della denominazione sociale, dello scudetto e dei colori sociali della storica squadra di calcio “OMISSIS” è illegittimo e fonte di danni per l’attrice, sola legittimata all’utilizzo dei segni distintivi rilevati dal suo Presidente a seguito del fallimento della storica “OMISSIS”: tutela riconosciuta sia ai sensi degli artt. 6 e 7 cc, quale diritto al nome, sia quali marchi di fatto tutelati secondo le norme del CPI, in particolare ai sensi dell’art. 8 c. 3 CPI.

Parte attrice ha concluso chiedendo l’accertamento del diritto della AC OMISSIS OMISSIS 1914 all’uso esclusivo dei segni distintivi ed in particolare del sostantivo OMISSIS, del proprio scudetto e dei propri colori sociali bianco e azzurro, costituenti marchio di fatto della squadra, e della violazione di tale diritto da parte della convenuta, ordinando la cessazione dell’utilizzo e pronunciando condanna al risarcimento dei danni.

Si è costituita Virtus OMISSIS Srl eccependo in via preliminare: l’incompetenza del Tribunale di Genova e della Sezione Imprese per essere il diritto al nome oggetto di tutela ordinaria e per non avere parte attrice alcun diritto al marchio, non essendo soggetto che svolge attività economica o comunque imprenditoriale; la carenza di legittimazione passiva per essere state assunte le conclusioni solo nei confronti di AC Virtus OMISSIS, soggetto avente medesimo CF e sede della Virtus OMISSIS Srl; la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice e l’assenza di prova degli affermati poteri del OMISSIS nella allegata qualità, per l’assoluta carenza dei documenti depositati; nel merito ha evidenziato la contraddittorietà delle difese non potendo essere invocate le tutele del codice civile e del Codice della Proprietà Industriale; la non tutelabilità della parola OMISSIS, toponimo diffuso nella zona ed impiegato dal 1989 da una associazione Sportiva denominata AC OMISSIS ancora in attività a OMISSIS, l’insussistenza di alcuna continuazione da parte dell’attrice della tradizione calcistica della OMISSIS dichiarata fallita nel 2002, per non avere il OMISSIS del patrimonio immateriale dalla procedura; la differenza tra le due denominazioni e acquistato i segni distintivi né altri elementi l’assenza dell’elemento confusorio per essere le due realtà operanti in campionati ed ambiti calcistici del tutto diversi. Ha in ultimo ricordato di aver depositato domanda di registrazione per marchio d’impresa

Questioni preliminari

in data 24.7.2009.

Ha concluso per la reiezione di tutte le domande e per il risarcimento ai sensi dell’art. 96 cpc.

Con atto di intervento depositato in data 12.4.2013 si è costituita la A.C.D. OMISSIS sottolineando di essersi costituita nel 1989 e di avere quale proprio oggetto la promozione del gioco del calcio, evidenziando il proprio interesse ad una pronuncia di accertamento di insussistenza del diritto di esclusiva all’uso del nome OMISSIS, sia esso inteso quale nome sia quale marchio. Ha concluso chiedendo la reiezione delle domande con accertamento dell’inesistenza del diritto della Associazione Calcio OMISSIS OMISSIS 1914 all’uso esclusivo del sostantivo OMISSIS, dello scudetto e dei colori sociali bianco- azzurro.

Con ordinanza 18.6.2013 il Giudice, ritenuta l’inammissibilità del procedimento di verificazione non trattandosi di scritture prodotte contro la parte, ha ammesso alcune prove orali dedotte da parte attrice, relative all’uso dell’allegato marchio e dei segni distintivi.

Con ordinanza 21.10.2013 il Giudice ha respinto il ricorso depositato da parte attrice volto ad impedire l’uso del nome OMISSIS e degli altri elementi distintivi da parte della convenuta in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’OMISSIS OMISSIS, la società dichiarata fallita nel 2002. Disposti alcuni rinvii della causa a fronte della rappresentazione da parte dei difensori della possibilità di addivenire ad una conciliazione, in data 28 gennaio 2015 venivano assunte le prove ammesse ed il successivo 16 febbraio 2015 le parti precisavano le conclusioni e, depositate memorie difensive finali, il Giudice rimetteva la causa nanti il Collegio per la decisione.

Sulla allegata incompetenza per materia della sezione specializzata e per territorio, deve osservarsi come, quanto alla seconda, l’accorpamento del Tribunale di OMISSIS a quello di Genova abbia reso irrilevante la questione. In merito al primo profilo, l’eccezione deva essere respinta in quanto la valutazione sulla competenza va effettuata alla luce delle sole allegazioni della parte attrice. Nel caso di specie, OMISSIS OMISSIS 1914 ha dedotto la violazione sia del diritto al nome ai sensi della disciplina codicistica, sia del marchio di fatto. L’invocabilità o meno della tutela concessa dal Codice della Proprietà Industriale attiene al merito della controversia. Deve quindi ritenersi la competenza della sezione specializzata anche sulla domanda fondata sul diritto alla tutela del nome e dell’immagine, per il principio di attrazione delle cause connesse.

Anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere respinta. La convenuta si è pienamente difesa nel merito, riconoscendo come il codice fiscale fosse il proprio così come la sede sociale, dunque ammettendo la corretta individuazione della parte processuale, se pure denominativamente non compiutamente identificata.  Per altro, occorre sottolineare come tale eccezione non sia stata ripresa nelle memorie difensive finali.

Sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva. L’eccezione è stata proposta,  e ripresa anche nelle difese finali, sotto due profili. Con riguardo alla stessa esistenza di una associazione non riconosciuta denominata A.C. OMISSIS OMISSIS 1914 e sull’esistenza in capo a OMISSISdegli allegati poteri di rappresentanza. Deve qui ribadirsi quanto già osservato dal Giudice istruttore nel corso del procedimento: i documenti prodotti da 1 a 3 da parte attrice, indicati dalla stessa come idonei a superare le eccezioni qui in esame, non possono costituire oggetto di disconoscimento ai sensi dell’art. 214 cpc in quanto non si tratta di scritture private destinate a far prova contro la convenuta e neppure può trovare applicazione la disciplina contenuta nell’art. 2704 cc relative ai soli casi nei quali il contenuto negoziale dell’atto sia invocato contro un  soggetto e non nell’ipotesi in cui il documento abbia rilevanza quale mero fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni (vedi C. Cass. 29.1.2010, n. 2030). Il documento prodotto sub. 1 contiene il verbale di Assemblea della AC Pro OMISSIS OMISSIS 1914 i cui dati completi si ricavano dall’ultima pagina, nella quale viene chiarito come, in data 6.6.2003, presso la sede della società, si sia costituita la AC OMISSIS OMISSIS 1914, associazione nata dalla variazione di denominazione sociale (in precedenza Pro-OMISSIS OMISSIS 1914). Il mutamento di denominazione è stato, si legge nel documento sottoscritto dal OMISSIS in qualità di Presidente, approvato all’unanimità dai soci della Pro-OMISSIS OMISSIS 1914, soci il cui elenco è contenuto nella prima pagina del documento qui in esame. Il documento successivo conferma il fatto storico del cambio di denominazione dell’associazione e fornisce prova della ratifica, da parte della Federazione Gioco Calcio, di tale cambiamento, da AC Pro-.OMISSIS OMISSIS 1914 in AC OMISSIS OMISSIS 1914; fornisce altresì conferma della data dell’Assemblea in quanto il modulo per la domanda di cambio di denominazione sociale è datato 23 giugno 2003 e risulta ricevuto, come da timbro apposto, dalla FIGC in tale data, con successiva ratifica dalla Presidenza Federale. Sul contenuto dello Statuto allegato alla domanda di cambio di denominazione, il documento deve leggersi come un insieme di due atti: in sostanza, la nuova AC OMISSIS OMISSIS 1914 ha fatto suo il precedente statuto del giugno 1998, quando la denominazione era “AC Riese Old & Boys” (circostanza che risulta dalla lettura del doc. 13 contenente un articolo estratto dal “Secolo XIX” del 19 luglio 2003, non oggetto di contestazione), con aggiunta di un foglio finale nel quale è riportato il timbro della AC OMISSIS OMISSIS 1914 e la data “OMISSIS 24.06.2003”. Se è vero che la congiunzione dei due documenti non è perfettamente riuscita, non risultando un collegamento tra l’ultima pagina della Statuto Riese e la pagina contenente la firma del documento idoneo a dimostrare come, nel giugno 2003, la AC Pro OMISSIS OMISSIS abbia prima deliberato e poi richiesto il cambio di denominazione alla FIGC in AC OMISSIS OMISSIS 1914, allegando quale proprio Statuto quello che già aveva dal 1998, quando era OMISSIS. Lo Statuto individua i poteri del Presidente ed è OMISSIS, in tale qualità, che firma la domanda per il cambio di denominazione sociale. Ancora, OMISSIS allega la qualità di Presidente della AC OMISSIS OMISSIS 1914 nella domanda diretta alla FIGC di iscrizione per la stagione 2012/2013 al campionato di terza categoria, nella quale è contenuto elenco dei componenti il Consiglio Direttivo, eletto in data 15.7.2012, con l’assunzione di tutte le responsabilità conseguenti alla partecipazione alle gare. Il fatto storico della esistenza di una associazione non riconosciuta denominata dal giugno 2003 AC OMISSIS OMISSIS 1914 e della qualità di Presidente di OMISSIS risulta quindi dagli atti oggetto di disamina e l’eccezione deve essere respinta.

Nel merito, sulla esistenza di un marchio di fatto e sulla sua tutela. 

Occorre in via del tutto preliminare rilevare come l’attrice si sia più volte definita come l’associazione calcistica che ha continuato la “gloriosa” tradizione della squadra “OMISSIS”, dichiarata fallita dal Tribunale di OMISSIS con sentenza n. 947/2002; in particolare, nell’atto introduttivo e nel ricorso depositato in corso di causa ai sensi dell’art. 700 cpc – pagina 4 in punto “fumus boni iuris” -, si legge che i segni distintivi della gloriosa OMISSIS “.. sono stati prontamente rilevati dal sig. OMISSIS e da subito utilizzati per contraddistinguere la squadra “A.C. Pro OMISSIS OMISSIS 1914” poi “A.C. OMISSIS OMISSIS 1914”: tale affermazione non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio. Al contrario, il curatore del fallimento della Associazione Calcio OMISSIS Srl ha dichiarato che i segni distintivi della squadra (denominazione, scudetto, colori) non sono mai stati ceduti ad alcuno così dichiarazione prodotta nella fase cautelare proveniente dalla FIGC, già sopra esaminata ai fini della decisione sulle eccezioni preliminari, prova solo la presenza di un cambiamento di denominazione sociale intervenuto nel 2003, da AC Pro OMISSIS OMISSIS 1914 a AC OMISSIS OMISSIS 1914 doc. 2 fascicolo merito parte attrice-. Ne segue che deve concludersi che parte attrice non ha fornito prova di aver acquistato alcun segno distintivo dal soggetto OMISSIS Srl, società dichiarata fallita nel 2002.

Occorre esaminare la questione in astratto della invocabilità, da parte dell’attrice, della tutela dei segni distintivi contenuta nel codice della proprietà industriale, il D.Lgsl. 30/2005. Può qui trovare richiamo l’esame di tale profilo contenuto nell’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa e datata 21.10.2013.

La questione deve essere ricostruita in termini generali, con riferimento al concetto stesso di impresa, fermo restando che il CPI si occupa appunto della tutela dei segni distintivi dell’impresa, ma occorre altresì far specifico riferimento all’evoluzione normativa delle strutture organizzative del gioco del calcio e quindi alla questione della titolarità, in capo alla associazioni o alle società che si occupano di questa attività sportiva, di marchi di impresa. Appare utile richiamare lo sviluppo giurisprudenziale avvenuto nel contiguo campo della concezione di impresa nell’applicazione della disciplina della concorrenza. Ai sensi dell’art. 2082 cc è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi; partendo da questa definizione la giurisprudenza ha esteso progressivamente la nozione ritenendo centrale il requisito dell’organizzazione stabile tramite la quale l’attività economica viene realizzata; la qualifica è stata quindi riconosciuta in capo a soggetti che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi in modo continuativo, avvalendosi di una organizzazione stabile e con criteri di economicità in particolare si veda la decisione Trib. Milano 25.3.2003 nella quale è fini di lucro, l’Associazione Nazionale Vetrinisti d’Italia e l’Accademia Vetrinistica italiana, per il carattere continuativo e stabile dell’attività svolta con criteri di economicità intesi nel senso minimo del pareggio fra costi e ricavi-. L’associazione sportiva dilettantistica AC OMISSIS OMISSIS 1914 ha quale scopo la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione del gioco del calcio tramite la partecipazione a gare e tornei come da art. 4 dello Statuto prodotto sub. 2 - e tale attività svolge certamente dal 2003 anno nel quale la FIGC ha ratificato il cambio di denominazione come già sopra ricordato o meglio, come si ricava dalla domanda di iscrizione al campionato del 2012-2013 indirizzata alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Ligure doc. 3 fascicolo merito-, l’attività viene svolta dal 1977, anno di affiliazione alla Federazione. L’attrice partecipa al campionato di terza categoria doc. 3 fascicolo attoreo merito- ed utilizza con continuità un impianto sportivo concesso in uso dal Comune di OMISSIS doc. 3 fascicolo merito-; inoltre, nel lamentare i danni subiti dalla affermata usurpazione dei propri segni distintivi, parte attrice ricorda l’importanza per l’attività della associazione delle iscrizioni al club e della partecipazione degli sponsor, evidenziandosi così la necessità di una gestione avente il carattere della economicità, vale a dire un risultato di pareggio tra entrate e uscite. Certamente il bilancio della Virtus OMISSIS Srl è di tipo diverso e la movimentazione economica ha altra portata, ma la differenza formale tra i due soggetti non elide nel primo la qualifica di impresa, se pure con connotati particolari. Infatti, la diversità delle strutture organizzative in esame potrà avere conseguenza nella eventuale valutazione comparativa tra i segni distintivi utilizzati al fine del giudizio sul profilo confusorio, ma non elimina in astratto la possibilità per l’attrice di vantare la titolarità di un marchio di fatto.

Inoltre, occorre ricordare come le società sportive siano sempre state considerate società calcistiche centro di movimentazioni di capitali ingenti, soltanto in data 4 marzo 1981 è stata introdotta la legge cardine della disciplina delle società sportive professionistiche, la n. 91, la quale ha stabilito non soltanto che la prestazione a titolo oneroso dello sportivo costituisce una forma di lavoro subordinato, ma ha introdotto altresì norme cogenti relative alla forma ed all’organizzazione delle società professionistiche. L’art. 10 della legge 91 impone alle società la forma della società per azioni o a responsabilità limitata ed inizialmente era escluso il fine di lucro, dovendo le società reinvestire nell’attività sportiva, unico oggetto esclusivo non potendo ridistribuire gli utili ai soci, situazione poi modificata con la successiva l. 586/1996, ispirata dalla sentenza Bosman della Corte di Giustizia del 1995, che segna l’ulteriore stadio del processo evolutivo della disciplina delle società sportive professionistiche. Prima dell’introduzione della legge n. 91 le associazioni sportive avevano quali caratteristiche fondamentali la struttura aperta con la possibilità di mutamento dei componenti, l’organizzazione fissata dallo statuto sociale, il patrimonio proprio distinto da quello degli associati e l’unica differenza tra le associazioni calcistiche e le altre associazioni sportive era che per le prime era necessaria la forma scritta per lo statuto sociale che doveva essere allegato alla domanda di affiliazione alla federazione sportiva. Questo tipo di organizzazione è quello proprio di parte attrice ed è ancora attuato dalle società calcistiche dilettantistiche, quale appunto la AC OMISSIS 1914. Prima dunque della riforma del 1981 anche i club calcistici di un certo rilievo potevano avere una struttura organizzativa su base associativa, pur svolgendo una attività di impresa nel senso della fornitura del “servizio sportivo del calcio”.

La problematica della tutelabilità dei segni distintivi dei club si ricollega al loro essere “anomali”, attesa la funzione del marchio d’impresa, che è quella di collegare il segno che contraddistingue un prodotto all’impresa che lo realizza. L’art. 7 del CPI precise suscettibili di essere rappresentati graficamente .. purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. La prima questione è se la denominazione di una squadra possa costituire un valido marchio e, problema presente nel caso di specie e frequente per la natura tipica delle denominazioni delle squadre calcistiche, se il segno, qualora si tratti di un nome geografico, possa essere tutelato.

Con riguardo al primo aspetto si ricorda come ancora negli anni 90 si discutesse della tutelabilità della denominazione come marchio piuttosto che tramite la disciplina della tutela del nome; è qui interessante richiamare un provvedimento del Tribunale di Venezia, 5.3.1990, con il quale è stata esclusa l’applicabilità della disciplina dei marchi d’impresa ritenendo che il nome della squadra non potesse ritenersi diretto a distinguere un prodotto o un servizio e questo perché la squadra non era un prodotto e l’attività sportiva era diretta non al generale pubblico dei consumatori ma soltanto ai sostenitori di quel club. Da qui la ritenuta applicabilità della disciplina della denominazione sociale e non quella industrialistica. Tale impostazione non era condivisibile in quanto i club non producono il “prodotto squadra” ma fornivano e forniscono il diverso servizio costituito dallo “spettacolo sportivo”. Oggi il CPI riconosce nel suo art. 8 comma 3 la possibilità di registrare come marchi, se notori, i segni usati in campo “.. sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche..”.

Se pure quindi può ritenersi la invocabilità in astratto della tutela dei segni distintivi da parte dell’associazione attrice, occorre però verificare se tale tutela possa essere invocata nel caso di specie. Ritiene il Collegio che la denominazione “OMISSIS” sia priva del carattere di distintività richiesto dall’art. 13 CPI per l’esistenza di un valido marchio. Infatti, già nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha ricordato come la denominazione costituisca un toponimo, la cui definizione, rilevabile in un Dizionario o fiume che forma la piana nella quale si trova la città di OMISSIS e proprio per tale suo potere evocativo geografico è presente nella denominazione di moltissime attività economiche, elencate nella comparsa di costituzione, relative alle più diverse attività d’impresa della zona del chiavarese. Anteriormente alla riforma introdotta nel 2005, ai nomi geografici era dedicata una disciplina ad hoc, che ne consentiva, in presenza di determinati presupposti, la registrazione, normativa contenuta nella legge marchi del 1942, all'art. 20, soppresso in parte dalla riforma del 1992, che ha dato attuazione in Italia alla prima Direttiva comunitaria sui marchi del 1988 poi divenuta, nel testo consolidato, la Direttiva n. 2008/95/CE. Con la riforma del 1992 il legislatore  ha trasfuso la disposizione che anteriormente riguardava tutti i marchi (appunto l'art. 20 legge marchi), nella norma, rimasta se pure con diversa numerazione nel CPI, vigente per i soli marchi collettivi geografici (contenuta nell'art. 2 legge marchi), in deroga a quella generale nella quale i marchi individuali geografici vengono ricondotti alla disposizione riguardante la capacità distintiva (l'art. 18 legge marchi). Con minime modifiche questa è ancora la situazione normativa attuale, posto che l'art. 2 legge marchi sui marchi collettivi è stato trasfuso nell'art. 11 del Codice della proprietà industriale e l'art. 18 sulla capacità distintiva nell'art. 13 C.P.I.. Poiché nel presente processo la tutela richiesta riguarda un marchio di fatto, non assume rilevanza la problematica del mantenimento della vecchia disciplina contenuta nell’art. 20  l.m. prima della riforma del 1992, riferita unicamente ai marchi registrati. Ne segue che la questione, nel caso in esame va risolta, appunto, sotto il profilo della capacità distintiva: per quanto sopra già argomentato, la conclusione non può che essere negativa.

Egualmente non possono trovare tutela gli altri segni distintivi. Quanto ai colori, l’azzurro ed il bianco sono molto diffusi nel gioco del calcio assume rilevanza la posizione  dei  colori,  stante  la  diffusione  nel  mondo  calcistico  dell’accoppiamento  distingue chiaramente da quello della OMISSIS OMISSIS 1914 in quanto contiene al centro la figura di un diavoletto di colore nero, che reca in mano un forcone, elemento che lo caratterizza in maniera importante. Lo scudetto utilizzato da parte attrice, lo ricordiamo, contiene al suo interno un pallone, elemento certamente meno caratterizzante rispetto ad un diavoletto. Lo scudetto, con i colori bianco e azzurro, la denominazione “OMISSIS OMISSIS” e appunto la figura in nero al centro costituisce il marchio del quale, con richiesta depositata il 24.7.2009, è stata chiesta la registrazione da parte della convenuta

vedi doc. 7 parte convenuta-.

Tutela del nome ai sensi del codice civile.

Parte attrice ha invocato anche la tutela codicistica del nome.

Non è contestato che il diritto al nome possa essere riconosciuto anche alle persone giuridiche ed ai soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche. Nella giurisprudenza di merito si individua una decisione già nel 1999, Tribunale Roma 22.12.1999, nella quale era stato riconosciuto il potere di un’organizzazione sindacale di agire contro una nuova organizzazione che utilizzasse la medesima sigla. Tuttavia, il presupposto per l’applicazione della disciplina prevista dal codice civile, in particolare dall’art. 7, è l’uso di un nome identico. Nel caso di specie il nome dell’attrice è AC OMISSIS OMISSIS 1914, quello della convenuta è Virtus OMISSIS Srl. I nomi sono sufficientemente differenziati: la natura della parola OMISSIS, nome del fiume che scorre nella piana ove si trova OMISSIS, esclude il diritto di qualsivoglia soggetto ad un impiego esclusivo; è sufficiente quindi la presenza di altri elementi, ad esempio nel caso Virtus e OMISSIS 1914, per differenziare i due soggetti.

Per i medesimi motivi non può esservi tutela della sigla ai sensi dell’art. 2563 cc. Anche qualora si volesse considerare il nome dell’Associazione quale ditta o sigla la presenza degli elementi ulteriori nella ditta della convenuta è idonea ad evitare il rischio di sulla sigla OMISSIS, atteso il contenuto di denominazione geografica caratterizzante la parola.

Sulla posizione del terzo.

Una conferma alle conclusioni di rigetto delle domande dell’attrice deriva anche dalle difese di parte intervenuta. La Associazione Calcio Dilettantistica OMISSIS è stata costituita nel 1989, dunque in epoca anteriore all’assunzione, da parte dell’attrice, della denominazione AC OMISSIS OMISSIS 1914. Anche in questo caso si tratta di una sigla simile, nel richiamo all’OMISSIS, a quella utilizzata dall’attrice. In merito all’ammissibilità dell’intervento ed alla presenza di un interesse ad agire in capo al terzo, si osserva che la tesi di parte attrice, che collega l’inammissibilità della posizione processuale alla differenza tra gli ambiti di attività, la quale sarebbe idonea ad eliminare ogni rischio di confusione, non è condivisibile, posto che comunque si tratta di attività sportiva in campo calcistico ed entrambe le realtà operano in ambito dilettantistico, benché l’attrice militi nella terza categoria. Il terzo aveva quindi interesse ad intervenire in causa per la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento di un diritto esclusivo all’utilizzo del marchio di fatto OMISSIS, al fine di non vedersi eventualmente opporre, in futuro, l’illegittimità dell’uso della sigla.

Per completezza si osserva come l’argomento della differenza di caratteristiche nella struttura organizzativa sociale potrebbe al più essere utilizzato proprio nella comparazione, al fine di verificare una possibile confusione, tra l’attività della AC OMISSIS OMISSIS 1914 e quella della Virtus OMISSIS Srl, società quest’ultima di capitali e che, almeno nell’ultima stagione, ha militato nella lega professionisti nel Campionato di Serie B. Ma la tutela richiesta dall’attrice è stata esclusa per l’assenza nel marchio invocato degli elementi di validità necessari e quindi non si è giunti al giudizio di confondibilità.

Stante il rigetto delle domande formulate da parte attrice, quest’ultima deve essere condannata al pagamento delle spese di lite a favore sia della convenuta che della terza chiamata (deve trovare qui applicazione il valore della tariffa relativa al giudizio di cognizione valore indeterminato, complessità media, con applicazione dei parametri nei confronti della convenuta, mentre, poiché il terzo non ha svolto difese specifiche, il parametro tabellare in questo caso deve essere ridotto nella misura massima).

Devono essere liquidate a carico dell’attrice anche le spese della fase cautelare (anche in questo caso trova applicazione il parametro per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità bassa quanto a Virtus OMISSIS e si applica la diminuzione massima quanto al terzo intervenuto per la natura delle difese, non nuove rispetto a quelle del convenuto).

La domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 cpc, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e nemmeno ne è stata fatta menzione in comparsa conclusionale.

PQM

 

Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, così provvede:

respinge l’eccezione di incompetenza sollevata da Virtus OMISSIS S.r.l.;

respinge le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva svolte da Virtus OMISSIS S.r.l.;

respinge nel merito le domande tutte formulate da parte attrice;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro 10.343,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CpA di legge;

dichiara tenuta e condanna AC OMISSIS OMISSIS 1914 a pagare a Associazione Calcio Dilettantistica OMISSIS le spese del giudizio, pari ad euro 5.885,00 per onorari professionali, oltre spese generali, IVA e CpA di legge;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta ed alla intervenuta le spese della fase cautelare, liquidate in euro 5.535,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CpA di legge quanto a Virtus OMISSIS Srl ed euro 3.146,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CpA di legge quanto ad Associazione Calcio Dilettantistica OMISSIS.

Genova, 29 settembre 2015

Il Presidente

Dott. Luigi Costanzo

 

Il Giudice relatore

Dott.ssa Lorenza Calcagno

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