TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3712/2016 DEL 07/12/2016

IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11393/2014 promossa da :

OMISSIS S.R.L. , (C.F. ……) avv. Enrico  IVALDI ENRICO,

ATTRICE
CONTRO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

avv.ti Daniela Sorgato, Luca Ferrari, Stella Riberti e Federico Vitali

 CONVENUTA

  

CONCLUSIONI DELLE PARTI

UDIENZA DI PC 19.7.2016 Per OMISSIS  S.R.L.:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, accertata la cessione parziale del credito meglio precisato in narrativa in favore dell’attrice ed accertato comunque l’inadempimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B all’obbligazione di pagamento conseguente al mandato irrevocabile di pagamento, condannare la convenuta al versamento della somma di Euro 45.646,80, oltre interessi dalla data del 9.5.2014 o da quell’altra meglio vista e ritenuta o, subordinatamente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali  tutti,  di  ogni  natura,  subiti  dalla  attrice,  nella  misura  predetta  o  in quell’altra  meglio  vista  e  ritenuta.  Vinte  le  spese  di  lite,  oltre  spese  generali  ed accessori di legge”.

PER Lega Nazionale Professionisti Serie B:

Nel merito 1) Rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.  2) Con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria 3) Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 12.8.2014, OMISSIS(ossia OMISSIS srl) proponeva domanda di condanna al pagamento della somma di € 45.646, 80 verso LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE B (di qui in poi LEGA).

Asseriva l’inadempimento della convenuta ai proprio obblighi: la società AC OMISSIS SPA, debitrice dell’attrice per ingenti somme, avrebbe, con la comunicazione PEC 9.5.2014 inviata a LEGA (debitrice a sua volta di OMISSIS), sostanzialmente ceduto parte dei propri ben più cospicui crediti verso la LEGA SERIE B OMISSIS alla OMISSIS, richiedendo- e conferendo addirittura mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c. di provvedere a titolo di acconto sul maggior dovuto, al pagamento a favore della OMISSISdella somma di € 45646,80 in quanto parte dei crediti che si andranno a maturare sul conto campionato, relativo alla stagione 2013-2014.”

Si lamentava OMISSIS di aver dovuto far ricorso alle vie legali anche per questa parte del proprio più ampio credito verso il OMISSISCALCIO, non avendo la LEGA prontamente ottemperato al mandato ricevuto in data 9.5.2014. Precisava che per il proprio credito verso l’Associazione Calcistica OMISSIS, era stato emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Genova col n. 943/2014 del 26.2.2014, non opposto dalla ingiunta. Non avendo ricevuto da LEGA il pagamento della somma di € 45646,80 di cui al mandato di pagamento, la OMISSISera costretta ad adire le vie legali e notificava alla stessa LEGA, in data 29.5.2014, un pignoramento presso terzi per l’intero credito (di € 164 167/00 quale importo precettato). La LEGA effettuava la dichiarazione di terzo ex art. 547 cpc, confermando di essere debitrice di OMISSISCALCIO della somma di € 270.000/oo  euro, a titolo di conto campionato,  da corrispondersi entro il 30.6.2014.

Affermava ancora OMISSISche, avendo ricevuto la dichiarazione positiva e avendo preso conoscenza della scadenza per il pagamento del debito da parte della LEGA, in data 1.8.2014, contestava alla LEGA l’inadempimento rispetto alle obbligazioni previste nel mandato di pagamento del 9.5.2014 e la invitava al pagamento immediato della somma, e comunque entro il termine del 4.8.2014.

Il 31.7.2014 OMISSISCALCIO aveva, intanto, informato i propri creditori di aver depositato presso il Tribunale di OMISSISricorso ex art. 161 LF, con la conseguente improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari già avviate.

Di conseguenza, per il caso in cui l’inadempimento del mandato irrevocabile di pagamento del 9.5.2014 avesse in futuro pregiudicato la possibilità di OMISSISdi ottenere pieno soddisfacimento nell’ambito della procedura esecutiva, l’attrice chiedeva la condanna della LEGA al risarcimento di tutti i danni subiti da LEGA quali conseguenza di tale inadempimento”. Le conclusioni erano le seguenti: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, accertata la cessione parziale del credito meglio precisato in narrativa in favore dell’attrice ed accertato comunque l’inadempimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B all’obbligazione di pagamento conseguente al mandato irrevocabile di pagamento, condannare la convenuta al versamento della somma di Euro 45.646,80, oltre interessi dalla data del 9.5.2014 o da quell’altra meglio vista e ritenuta o, subordinatamente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti dalla attrice in conseguenza di tale inadempimento, nella misura predetta o in quell’altra meglio vista e ritenuta.”

La convenuta ha chiesto il rigetto sulla base di vari argomenti che saranno ripresi infra. In corso di causa OMISSISproponeva altresì ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per il pagamento della somma, che veniva respinto con ordinanza di questo giudice emessa in data 27.10.2014, che si trascrive in parte:

“Quanto alla sussistenza del FUMUS BONI IURIS:

  • la delegazione di pagamento, prevista dall’art. 1269 c.c. obbliga il delegato verso il creditore solo qualora vi sia un’assunzione di debito da parte del delegato;
  • in questo caso OMISSISnon allega che LEGA B abbia assunto l’obbligo di pagare il debito

(o parte del debito) di OMISSISCALCIO verso OMISSISstessa, ma inquadra piuttosto il negozio come una cessione del credito da OMISSISCALCIO a favore di OMISSISavente ad oggetto parte di un altro credito vantato dalla stessa OMISSISverso LEGA B;

  • ritenuto che alla qualificazione del negozio (di cui sub doc. 1 ) come cessione osta – in una prima disamina del tutto iniziale e necessariamente allo stato degli atti - la struttura unilaterale (si tratta di dichiarazione unilaterale di SIENA), il fatto che sia indirizzata a LEGA B e soltanto per conoscenza a OMISSIS, oltre che la mancata individuazione precisa del debito che sarebbe stato con la stessa dichiarazione ceduto;
  • che il debito OMISSIS -LEGAB che sarebbe oggetto di cessione e che costituirebbe la causa petendi non è neppure individuato nel ricorso, quanto alla sua fonte , contenuto e caratteristiche;

e che pertanto il FUMUS BONI IURIS allo stato non sussiste.”

Nella prima memoria istruttoria la parte attrice, senza premettere null’altro circa i fatti, apportava dei lievi aggiustamenti alle proprie conclusioni aggiungendo la dicitura “danni patrimoniali tutti, di ogni natura subita dall’attrice” e togliendo uno degli espliciti riferimenti all’inadempimento già contenuto nelle conclusioni precisate in citazione.

All’udienza di discussione sull’ammissione dei mezzi di prova del 28.4.2015, la parte attrice deduceva a verbale così: “precisando come la domanda attorea sia mirata ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla convenuta sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, essendo stata richiesta la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali tutti, di ogni natura, subiti dalla attrice. E’ oggi interesse dell’attrice dimostrare come la Lega Serie B abbia effettuato pagamenti analoghi a quello per cui è causa ma con scadenze successive a quello di cui al doc. 1, ponendo in essere un comportamento discriminatorio e danneggiando in tal modo la stessa OMISSIS”.

Mentre la convenuta eccepiva la novità della domanda aquiliana, questo giudice non ammetteva le prove, con la seguente motivazione: “Ritenuto che le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice non siano necessarie in quanto attinenti a fatti eventualmente rilevanti per la domanda a titolo aquiliano che è da ritenersi nuova e quindi inammissibile”.

In sede di P.C., la parte attrice non rinnovava la richiesta di ammissione delle prove, già dedotte e respinte.

In sede di comparsa conclusionale, la convenuta faceva presente la persistente possibilità di una riqualificazione in senso extracontrattuale delle domande da parte del giudice e insisteva anche per i mezzi di prova (peraltro non richiesti in sede di PC).

QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda proposta in citazione dalla attrice non può che qualificarsi come domanda contrattuale. OMISSIS, infatti, affermava la sussistenza di un inadempimento da parte di LEGA, e proponeva due titoli dell’obbligazione, ossia una cessione di credito o un mandato  irrevocabile di pagamento. Queste erano le conclusioni ove si chiedeva, per i titoli che qui si evidenziano in grassetto, il petitum (o meglio i petita) dell’adempimento e del risarcimento del danno contrattuale, che si evidenziano mediante sottolineatura. “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie  tutte del caso, accertata la cessione parziale del credito meglio precisato in narrativa in favore dell’attrice ed accertato comunque l’inadempimento della Lega Nazionale Professionisti  Serie  B  all’obbligazione  di  pagamento  conseguente  al  mandato irrevocabile di pagamento, condannare la convenuta al versamento della somma di Euro 45.646,80, oltre interessi dalla data del 9.5.2014 o da quell’altra meglio vista e ritenuta  o,  subordinatamente,  condannare  la  convenuta  al  risarcimento  dei  danni patrimoniali tutti subiti dalla attrice in conseguenza di tale inadempimento, nella misura predetta o in quell’altra meglio vista e ritenuta”.

In sede di prima memoria, le conclusioni diventavano le seguenti, che si trascrivono, evidenziando la parte “nuova aggiunta ” in grassetto e la parte soppressa in grassetto e barrato messa tra parentesi in corsivo e sottolineata.

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, accertata la cessione parziale del credito meglio precisato in narrativa in favore dell’attrice ed accertato comunque l’inadempimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B all’obbligazione di pagamento conseguente al mandato irrevocabile di pagamento, condannare la convenuta al versamento della somma di Euro 45.646,80, oltre interessi dalla data del 9.5.2014 o da quell’altra meglio vista e ritenuta o, subordinatamente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali tutti, di ogni natura, subiti dalla attrice in conseguenza di tale inadempimento, nella misura predetta o in quell’altra meglio vista e ritenuta”. Il resto rimaneva invariato.

Si tratta di correzioni che, lette nel contesto della prima memoria, non evidenziano la proposizione di una domanda extracontrattuale perché nella memoria in cui vengono proposti (né ovviamente in citazione) non c’è alcuna narrazione dei fatti o alcun riferimento alla responsabilità aquiliana e alla commissione di un illecito in violazione del neminem laedere. Difatti soltanto nella seconda memoria OMISSISevidenziava alcuni comportamenti che sarebbero stati posti in essere da LEGA a detrimento di OMISSISrispetto al miglior trattamento asseritamente usato da LEGA verso altre società calcistiche creditrici di OMISSIS.

Soltanto poi in udienza per la decisione istruttoria, come sopra riportato, OMISSISprecisava che aveva proposto domanda “sia a titolo contrattuale che extracontrattuale”, e questo per aver richiesto “ il risarcimento dei danni patrimoniali tutti, di ogni natura, subiti dalla attrice”. In questa udienza chiariva per la prima volta che i fatti dedotti nella seconda memoria erano proprio diretti a “dimostrare come la Lega Serie B abbia effettuato pagamenti analoghi a quello per cui è causa ma con scadenze successive a quello di cui al doc. 1, ponendo in essere un comportamento discriminatorio e danneggiando in tal modo la stessa OMISSIS”.

Orbene:

        1. non è revocabile in dubbio che, rispetto ad una domanda di adempimento a seguito di cessione del credito o di un mandato di pagamento, una domanda extracontrattuale fondata sulla disparità di trattamento o violazione della par condicio rispetto ad altri creditori costituisca domanda assolutamente nuova.
        2. Le lievi modifiche apportate in prima memoria certo non palesavano alla controparte l’intenzione di proporre domanda aquiliana per violazione della par condicio creditorum, della quale fino ad allora l’attore non aveva neppure accennato e quindi con questa memoria non si è avuta (ancora) alcuna proposizione della nuova domanda;
        3. dedurre una domanda significa anche indicare i fatti posti a fondamento della stessa. Il fatto della “discriminazione”, sub violazione della par condicio, è stato allegato solo in seconda memoria e quindi solo con questa ed in modo del tutto implicito veniva ad essere proposta una domanda nuova, che non era neppure implicita nelle domande proposte fino ad allora;
        4. la violazione del principio della par condicio creditorum è stato infine dedotto solo dopo la terza memoria e solo a questo punto è stato chiarito a che scopo in seconda memoria erano stati dedotti alcuni fatti.

Tale domanda extracontrattuale, proposta in ultima analisi con la seconda memoria (se non con le deduzioni a verbale post terza memoria) non può quindi che essere dichiarata inammissibile perché tardiva.

DOMANDA CONTRATTUALE

Deve quindi essere esaminata la domanda di adempimento e risarcimento del danno contrattuale: per essa la parte attrice propone alternativamente diversi titoli, tutti sostanzialmente fondati sulla PEC inviata il 9 maggio 2014.

Così ricapitola i fatti la società attrice OMISSIS:

“Ricapitolando, la presente vicenda si incentra sui seguenti fatti e rapporti:

_ il credito di OMISSISverso il OMISSISCALCIO;

_ il credito del OMISSISCALCIO verso la LEGA SERIE B;

_ il mancato rispetto da parte della LEGA SERIE B delle indicazioni impartitegli dal OMISSISCALCIO con la PEC e relative alla corresponsione della somma di € 45.646,80 in favore di SIOMISSISR.

Pur avendo regolarmente ricevuta la PEC e pur essendo stata sollecitata plurime volte a provvedere, la LEGA SERIE B non ha mai ottemperato alle indicazioni impartitegli. Più nel dettaglio, come già ampiamente anticipato, LEGA SERIE B non ha mai corrisposto a OMISSISl’importo di € 45.646,80. In tale contesto, OMISSISsi è vista costretta a procedere in via esecutiva contro il OMISSISCALCIO, notificando il 29 maggio 2014, in virtù del citato Decreto Ingiuntivo, un Atto di pignoramento presso terzi proprio alla LEGA SERIE B (Doc. 5). Quest’ultima, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 18 giugno 2014, non si è limitata a confermare di essere debitrice verso il OMISSISCALCIO, ma ha addirittura precisato che il proprio debito era “di una somma indicativamente pari ad Euro 270.000,00, a titolo di conto campionato” ossia di un importo ben superiore a quello indicato nella PEC (Doc. 5). Se ne desume, pertanto, che la LEGA SERIE B, nonostante il chiaro contenuto della PEC e pur essendo debitrice verso il OMISSISCALCIO del maggior importo di € 270.000,00, abbia volutamente omesso di corrispondere a OMISSISla minor somma di € 45.646,80. Quanto sopra ha comportato un grave danno in capo all’esponente, che non ha mai più percepito alcuna somma da parte del OMISSISCALCIO. Quest’ultima, infatti, dopo aver depositato il 31 luglio 2014 domanda di Concordato ex art. 161 comma 6 L.F., è stata dichiarata fallita con Sentenza del 4 dicembre 2015 resa dal Tribunale di Siena. A fronte di ciò, è evidente che se LEGA SERIE B avesse, anche solo in parte, dato seguito alle indicazioni contenute nella PEC, OMISSISnon avrebbe subito il pregiudizio oggetto della presente vertenza”

Orbene, come già evidenziato con l’ordinanza in sede cautelare, con la PEC richiamata non è avvenuta alcuna cessione parziale dei crediti di OMISSISCALCIO verso LEGA a favore di OMISSIS. Non c’è infatti stato alcun accordo tra OMISSISCALCIO e OMISSISavente ad oggetto i crediti di campionato spettanti al OMISSISCALCIO. Certamente la PEC in esame, indirizzata a OMISSISsolo per conoscenza, non può costituire una cessione dei crediti a favore di OMISSIS. Essa, invece di essere un negozio bilaterale tra OMISSISe OMISSIS(come una cessione del credito) è una dichiarazione unilaterale indirizzata da OMISSISa LEGA, ed in essa non si utilizza alcuna espressione che comporti il trasferimento dei crediti vantati da OMISSISCALCIO verso LEGA. Si legge infatti nella dichiarazione unilaterale che il OMISSISCALCIO, dopo le premesse in cui richiama il credito di cui al decreto ingiuntivo a favore di OMISSIS, conferisce mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 cc alla Lega di provvedere a titolo di acconto sul maggior dovuto, al pagamento per suo ordine e conto a favore della OMISSISla somma di € 45.646/80 in quanto parte dei crediti che si andranno a maturare sul conto campionato relativo alla stagione sportiva 2013- 2014.”

I “crediti che si andranno a maturare” sul conto campionato non sono neppure precisati nell’importo e nelle scadenze (si capisce solo che sono crediti  di da venire), e nella dichiarazione unilaterale non ne viene neppure previsto il trasferimento a favore di OMISSIS, quest’ultima accetta di acquistare detti (indeterminati) crediti.

Quindi non si tratta di cessione del credito.

La parte attrice ha proposto alternativamente di qualificare l’atto come un mandato irrevocabile di pagamento.

Questa qualificazione evidenzia probabilmente la volontà del OMISSISCALCIO, in quanto è proprio evidente dalla lettera dell’atto del 9.5.2014, che la stesse intendesse conferire un “mandato di pagamento”. Come ogni mandato, tuttavia, si tratta di un contratto, e quindi richiede un’accettazione del mandatario che, come questo giudice ha evidenziato già in sede di ordinanza cautelare, qui è mancata. In altre parole, a fronte della mancanza di un accordo e quindi dell’assunzione da parte di OMISSISdi un obbligo di provvedere a detto pagamento, si ha soltanto una delegazione di pagamento da parte di OMISSIS.

Come è noto, nella delegazione di pagamento (a differenza della delegazione di debito) il delegato “può” obbligarsi verso il creditore (art. 1269 cc), ma non è altrimenti obbligato verso il creditore. Espressamente la legge prevede che il delegato non è tenuto ad accettare l’incarico neppure se sia debitore del delegante.

Non sorgendo alcun rapporto obbligatorio tra delegato per il pagamento e creditore, nessuna azione è riconosciuta direttamente al creditore verso il delegato per il pagamento (S.C. Sez. 3, del  9.12.2003 n. 19735).

Quindi l’azione contrattuale deve essere respinta, poiché non sussiste un’obbligazione di LEGA verso OMISSIS: l’azione per l’adempimento dell’obbligazione che troverebbe la propria fonte nella PEC (doc. 1 OMISSIS) e per il risarcimento dei danni conseguenti è pertanto infondata.

Per mera completezza, si deve anche accennare al fatto che nella stessa PEC era chiaramente indicato che i crediti di OMISSISCALCIO verso la LEGA PROFESSIONISTI erano del tutto futuri ed alla data del 9.5.2014 non esigibili. Si apprende dalla dichiarazione resa dalla LEGA in sede di dichiarazione ex art. 547 cpc che queste obbligazioni sarebbero venute a scadenza in data 30.6.2014. Di conseguenza, fino a questa data in ogni caso (e quindi anche se si ritenesse che il mandato di pagamento fosse stato accettato da LEGA e questa si fosse obbligata ad effettuare il pagamento) LEGA non sarebbe stata tenuta a corrispondere a OMISSISCALCIO alcunché. Poiché in data 29.5.2014, e quindi prima che maturasse qualunque credito in capo al OMISSISCALCIO, la stessa OMISSISha pignorato i crediti dell’Associazione Calcistica verso la LEGA, come ha evidenziato in comparsa di costituzione la convenuta, in ogni caso da quella data (29.5.2016) le somme destinate al pagamento del credito oggetto di pignoramento erano vincolate e quindi non potevano essere oggetto di pagamento diretto (da LEGA a OMISSIS), ma avrebbero dovuto seguire la procedura esecutiva.

Si può infine osservare che la richiesta di pagamento dell’1.8.2014 con la quale OMISSIS

sulla base del “mandato di pagamento” chiede il pagamento a LEGA è successiva al deposito della domanda di concordato preventivo del OMISSIS(avvenuto in data 31.7.2014) e della notizia in pari data ricevuta da OMISSISe LEGA: il pagamento da parte di LEGA di un debito per conto del delegante sarebbe stato in contrasto con la par condicio creditorum, perché la LEGA avrebbe effettuato il pagamento con risorse che spettavano al OMISSISCALCIO e quindi attingendo direttamente dal patrimonio della società che aveva depositato domanda di concordato preventivo.

Per tutte queste considerazioni, la domanda di OMISSISdeve essere respinta, col favore delle spese di lite per il merito e per la incidentale fase cautelare, a carico della parte soccombente, che vengono complessivamente liquidate come in dispositivo (tenendo conto anche del cautelare in corso di causa).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara inammissibile la domanda per responsabilità aquiliana proposta da OMISSIS SRL,

respinge la domanda proposta da OMISSIS SRL nei confronti di LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B.

condanna OMISSIS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B le spese di lite che liquida in € 7254 /oo per compenso, oltre spese generali, iva e cpa.

Genova, 2.12.2016

IL GIUDICE

Ada Lucca

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