TRIBUNALE di MILANO – sezione CIVILE – Sentenza n. 11392/2017 DEL 14/11/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (…)/2015 promossa da:

UNIONE  SPORTIVA  (…)  SPA  (C.F.  .....),  con  il  patrocinio  dell’avv.  MILLI GIUSEPPE e dell’avv. LUONGO PIERGIORGIO (LNGPGR69B01A662Z) VIA VENINI, 38/2 20127 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA F.MILIZIA, 51 73100 LECCE presso il difensore avv. MILLI GIUSEPPE 

OPPONENTE

 contro

 (…) (C.F. ....), con il patrocinio dell’avv. DI CINTIO CESARE, elettivamente domiciliato in VIA T. TASSO, 31 24121 BERGAMO presso il difensore avv. DI CINTIO CESARE

 OPPOSTO

OGGETTO: Mandato

  

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Unione Sportiva (…) S.p.a. ha proposto rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4419/2015 (R.G. n. 2344/2015), emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del sig. (…) per la somma di € 22.500 oltre interessi di mora, a titolo di compenso residuo dovuto in base al contratto di mandato del 14.1.2010.

Nel ricorso monitorio il sig. (…) ha allegato:   d’essere agente iscritto nel Registro degli Agenti di calciatori presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); di avere ricevuto da US (…) spa il mandato in esclusiva volto all’ingaggio del calciatore (…) per le stagioni sportive dal 2009\2010 al 2013\2014; di avere adempiuto  il mandato, in quanto il calciatore era stato ceduto a titolo definitivo da (…) Calcio spa a US (…) spa, società questa con la quale era stato tesserato fino al termine della stagione sportiva 2012\2013. Il ricorrente ha affermato di avere maturato, quindi, il compenso pattuito per le stazioni da 2009\2010 a 2012\2013, ma di avere ricevuto da US (…) spa solo il compenso per le stagioni 2009\2010, 2010\2011 ed in parte (per la somma di € 7.500,00) il corrispettivo per la stagione 2011\2012 e di non avere ricevuto il compenso per la stagione 2012\2013.

L’opponente ha eccepito in via preliminare  l’incompetenza del Giudice adito ex art. 819 ter c.p.c. o l’inammissibilità o improcedibilità della domanda monitoria, essendo la controversia devoluta agli arbitri. ai sensi dell’art. 6 del mandato. Nel merito l’opponente ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, affermando che il contratto di mandato  alla clausola 3 prevedeva, come compenso per l’attività svolta dall’agente, la somma forfettaria di € 70.000,00 da corrispondersi a rate, con le seguenti modalità:10.000,00 per la stagione 2009/2010,15.000,00 per la stagione 2010/2011,15.000,00 per la stagione 2011/2012, 15.000,00 per la stagione 2012/2013,15.000,00 per la stagione 2013/2014. Le clausole aggiuntive di cui al punto 5 stabilivano: i compensi premianti di cui al punto 3 saranno liquidati semestralmente in rapporto al periodo di effettivo tesseramento del calciatore con l'Us (…) Spa entro il mese successivo della fine di ciascun semestre”. L’opponente ha affermato di avere tesserato il calciatore (…) dalla stagione 2009/2010 sino al giorno 25.01.2012; in tale data il calciatore era stato trasferito al (…) Calcio srl sino al 1.7.2012, data in cui il calciatore era stato ritrasferito a US (…) spa. In data 22.7.2013 il contratto economico di US (…) spa col calciatore era stato consensualmente risolto dalle parti. L’opponente ha affermato di avere, quindi, pagato il compenso previsto per le stagioni 2009/2010, 2010/2011 e la parte dovuta per la stagione 2011\2012,   considerato che a partire dal 25.1.2012 fino al 1.7.2012 il calciatore non era stato tesserato con la società opponentema risultava alle dipendenze della (…) Calcio spa.

L’opponente ha concluso, chiedendo al Tribunale in via pregiudiziale o preliminare, di accertare e/o dichiarare l’incompetenza del Giudice adito ex art. 819 ter c.p.c. e/o inammissibilità, improcedibilità della domanda per essere la controversia devoluta in arbitrato e, per l’effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto; nel merito, di accertare e, ove occorra, dichiarare l’inesistenza, la nullità, l’inefficacia e, comunque, l’immeritevolezza di tutela della scrittura privata posta a fondamento del ricorso monitorio e, per l’effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e compensi di causa.

Si è costituito il sig. (…), contestando l’eccezione di difetto di giurisdizione o incompetenza del Giudice ordinario o improcedibilità della domanda. Nel merito l’opposto ha replicato che la “variazione di tesseramento” intervenuta in data 24.1.2012, relativa al “prestito” del calciatore a (…) Calcio srl., non aveva reciso, interrotto il vincolo contrattuale tra il calciatore e la società cedente US (…) spa, tant’è che il sig. (…), al termine della cessione temporanea, era rientrato automaticamente nella disponibilità della società opponente, senza che fosse stato necessario stipulare con la stessa un nuovo ed ulteriore contratto.

Il convenuto ha chiesto, quindi, al Tribunale di respingere l’eccezione preliminare dell’opponente; in via principale, di respingere tutte le domande formulate dall'opponente con l'atto di citazione, in quanto infondate e, per l’effetto, di confermare il decreto ingiuntivo.

L’opposizione al decreto ingiuntivo va respinta, per quanto di seguito rilevato.

L’eccezione   preliminare   formulata   dall’opponente   con   riferimento   alla   clausola compromissoria è infondata.

Nel contratto di mandato del 14.1.2010 all’art. 6 è prevista la seguente clausola compromissoria:ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI ai sensi del relativo Regolamento”.

La clausola non è stata  approvata per iscritto mediante la specifica sottoscrizione ex art 1341

c.c., in quanto non era una condizione generale di contratto predisposta dal solo preponente, ma clausola compromissoria la cui efficacia discendeva dall'adesione di entrambi i contraenti, agente e società calcistica, al Regolamento dell'organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono anche in ordine alla previsione del ricorso ad arbitrato (Cass. n. 11751/2003).

La clausola n. 6 si riferisce espressamente all’arbitrato amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport”, previsto dall’art. 12 ter dello Statuto CONI del 2008. La riforma introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva del 2014 ha soppresso il TNAS e ha previsto nell’art. 54 che “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia (…) è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.

L’opposto ha prodotto il parere 3\2015 del Collegio di Garanzia dello Sport Sezione Consultiva in data 4 febbraio- 23 febbraio 2015, in risposta alla richiesta di  parere presentata dal Segretario Generale del CONI sulla questione inerente al fatto che l’attuale Codice di Giustizia Sportiva, pur avendo operato la soppressione del  TNAS, nulla dispone in ordine alla cognizione delle controversie di carattere patrimoniale che coinvolgono gli Agenti di calciatori (doc. 2).

Il Collegio di Garanzia dello Sport in funzione consultiva ha affermato che una clausola compromissoria che stabiliva la competenza arbitrale del TNAS deve considerarsi nulla, perché il suo oggetto è divenuto impossibile, sia dal punto di vista naturale, in quanto il TNAS non esiste più, sia dal punto di vista giuridico, in quanto la funzione che prima era svolta dal TNAS non è più svolta da alcun organo. Il Collegio di Garanzia ha concluso nel senso della devoluzione al Giudice Ordinario delle controversie di carattere patrimoniale tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati sorte in una data successiva alla soppressione del TNAS.

Tale conclusione va condivisa in quanto è espressa dal Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione consultiva, sulla base dell’analitica ricostruzione dell’attuale sistema  della Giustizia Sportiva, introdotta con la riforma del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

Si deve affermare, quindi, che le controversie di carattere patrimoniale insorte tra Agenti sportivi di calciatori e tesserati nella vigenza dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva (come quella in esame), in mancanza di specifiche prescrizioni regolamentari ed in assenza nel contratto d’opera professionale dell’agente di una clausola arbitrale specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., sono devolute al Giudice Ordinario, in quanto non rientrano nelle attribuzioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito a seguito della soppressione del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport con la riforma del nuovo Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore il 1.7.2014.

Ne consegue che la presente controversia non rientra nella previsione della clausola compromissoria inserita nel punto 6 del mandato fra US (…) spa e l’agente (…), per effetto della soppressione del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI.

Va aggiunto che il procuratore dell’opponente non ha reiterato l’eccezione preliminare nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc e nell’udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto al Tribunale di accertare ed, ove occorra, dichiarare l’inesistenza, la nullità, l’inefficacia e, comunque, l’ immeritevolezza di tutela della scrittura privata posta a fondamento del ricorso monitorio e, per l’effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo opposto”, così rinunciando all’infondata eccezione di clausola arbitrale.

1-    Nel merito risulta dai documenti che col contratto stipulato in data 14.1.2010 da US (…) spa e dall’agente sig. (…), US (…) spa ha conferito all’Agente il mandato per conto della società col seguente oggetto: “affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati, relativamente al tesseramento o alla cessione di contratto del/i seguente/i calciatori/i: commissione per trasferimento del calciatore  (…)”.

E’ pacifico fra le parti che il sig. (…) ha eseguito il mandato in quanto, a seguito dell’attività di assistenza svolta dall’agente nell’interesse di US (…) spa, il calciatore (…) è stato trasferito in data 14.1.2010 da (…) Calcio srl a US (…) spa “con cessione di contratto definitiva”,   come risulta dalla  variazione di tesseramento prodotta dall’opposto (doc. 4).

In data 24.1.2012 US (…) spa e (…) F.C. srl hanno comunicato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A la “cessione di contratto temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione”, come risulta dalla variazione di tesseramento n. 3112 prodotta dall’opponente (doc. 4). In data 1.7.2012 il calciatore è stato restituito da (…) F.C. srl a US (…) spa, con la quale si è ripristinato il rapporto di lavoro del calciatore dal mese di luglio 2012, come risulta dal certificato INAIL (doc. 5 opponente). Il calciatore è stato “svincolato” da US (…) spa in data 23.7.2013 (doc. 4 fasc. monitorio).

Il fatto che il rapporto di lavoro del calciatore (…) con US (…) spa si sia risolto in occasione della cessione temporanea a (…) F.C. srl  nel gennaio 2012 e si sia ripristinato in capo a US (…) spa nel luglio del 2012 con un nuovo contratto di lavoro (cfr certificato INAIL), attiene agli accordi fra le due società circa la retribuzione del calciatore, posta a carico di (…) F.C. srl nel periodo del “prestito”. Ciò non implica, tuttavia, che il rapporto di tesseramento del calciatore presso US (…) spa si sia risolto in conseguenza della cessione temporanea del contratto col calciatore ed in effetti US (…) spa ha disposto del tesseramento del calciatore, concordando con (…) F.C. srl tale cessione “temporanea” e ripristinando il rapporto di lavoro col calciatore al suo rientro.

Ne consegue che US (…) spa è obbligata in base alla clausola n. 3 del mandato a pagare all’agente il compenso ancora dovuto  per la stagione 2011\2012, ossia l’ulteriore metà della rata di € 15.000,00  (€ 7.500,00)  ed il compenso per la stagione 2012\2013 (€ 15.000,00), data in cui si è risolto consensualmente col calciatore il tesseramento presso  US (…) spa. Tale conclusione non contrasta, ma è coerente con le clausole aggiuntive  di cui al punto 5 del mandato secondo cui:  i compensi premianti di cui al punto 3 saranno liquidati semestralmente in rapporto al periodo di effettivo tesseramento dell'Us (…) spa del calciatore con l'Us (…) Spa  entro il mese successivo della fine di ciascun semestre”, in quanto risulta che il calciatore (…) è rimasto tesserato di  Us (…) spa sino al luglio del 2013.

Si deve confermare, quindi, il diritto dell’agente (…) ad ottenere il pagamento del residuo compenso di € 22.500,00, oggetto del decreto ingiuntivo.

Per il principio della soccombenza l’opponente dev’esssere condannato a pagare all’opposto le spese processuali,     liquidate nel dispositivo in base al valore della causa ed all’attività difensiva svolta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) respinge l’opposizione proposta da Unione Sportiva (…) spa avverso il decreto ingiuntivo n. 4419/2015 (R.G. n. 2344/2015) emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del sig. (…) e tutte le domande dell’opponente;

2) condanna l’opponente a pagare all’opposto le spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, € 23,92 per spese esenti, oltre oneri accessori di legge.

Milano, in data 12.11.2017.

 

 Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

 

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