TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 8470/2019 DEL 24/09/2019

TRIBUNALE DI MILANO

- Sezione quinta civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico

Dott. Enrico Consolandi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. (…)/2017 R.G. promossa da:

(...)        (c.f…), con   il patrocinio   degli   avv. SCACCABAROZZI MAURIZIO MARIA e LINI EMANUELA

ATTORE;

 

contro:

(...) (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. RIGO VITTORIO e DIANA MASSIMO 

CONVENUTO

CONCLUSIONI ATTORE

“Dichiarando sin d’ora di non voler accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o comunque diverse rispetto a quelle già oggetto di giudizio e che fossero  ex  adverso formulate in sede di precisazione delle conclusioni, per tutto quanto esposto in atti, voglia l’Ill. mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza -anche istruttoria- ed eccezione respinta e/o disattesa, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:

  1. accertare e dichiarare la nullità del Mandato stipulato tra il signor (...) e lAvv. (...) in data 01/07/2013;

per l’effetto, condannare il convenuto a restituire all’attore la somma di € 5.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione, o quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di giustizia;

  1. in via subordinata:
  • accertare e dichiarare che, in relazione alla negoziazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra il signor (…) e (…) F.C., n. 2069/A del 2014 (doc. 4), nulla è dovuto dall’attore al convenuto;
  • accertare e dichiarare l’inefficacia e/o l’inoperatività del Mandato stipulato tra il signor (...) e lAvv. (...) in data 01/07/2013, in relazione alla negoziazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra il signor (…) e l’U.S. Città di (…), n. 0747 del 2015;
  1. in ogni caso, accertare e dichiarare che il signor (…) nulla deve corrispondere allAvv. (...) in relazione al Mandato con questi stipulato in data 01/07/2013”.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

I procuratori del convenuto avv. (...), dichiarando sin d’ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove e/o diverse domande e/o eccezioni di controparte rispetto a quelle già formulate in atti o in sede di precisazione delle conclusioni, insistono per l’integrale accoglimento delle seguenti conclusioni che così precisano:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e/o deduzione,

Nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate dall’attore (…) in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con integrale vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge del presente giudizio”.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Le parti del presente giudizio hanno sottoscritto in data 1/7/2013 un contratto di mandato con cui l’avvocato convenuto si impegnava a prestare all'attore, calciatore professionista, opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso, comprensivo di premi ed ogni altra remunerazione dovuta e/o collegata all’acquisizione del diritto di prestazioni sportive”. Il calciatore a sua volta si obbligava a corrispondere all’avvocato una somma determinata nella misura del 5% del corrispettivo lordo complessivo risultante dal contratto di prestazione sportiva...”.

La durata del mandato veniva fissata in due anni, rinnovabile automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata a.r.

Nel gennaio del 2014 il calciatore stipulava, tramite il convenuto, un contratto con (…) F.C., per poi essere temporaneamente tesserato con l’A.C. (…) Calcio.

In forza del vincolo contrattuale sottoscritto tra le parti, l’attore allega di aver corrisposto al convenuto la somma di Euro 5.000,00, che, secondo la prospettazione attorea, doveva valere a tacitare ogni pretesa del procuratore, perchè altra somma sarebbe stata versata dall’A.C. (…) Calcio.

Nell’agosto del 2015 il calciatore veniva assistito dal convenuto nella conclusione del contratto numero 0747/A con l’U.S. Città di (…).

I rapporti tra i due finivano per incrinarsi nel 2017, quando l’odierno convenuto inviava all’attore due richieste di pagamento per Euro 33.025,00 con riferimento all’attività prestata per la negoziazione con (…) F.C.

Parte attrice adisce dunque il Tribunale di Milano perché venga accertata e dichiarata la nullità del contratto di mandato sottoscritto il 1/7/2013 e, per l’effetto, ottenere la restituzione di quanto pagato.

Il convenuto si è costituito tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 4/12/2017, negando l'avvenuto pagamento della somma di 5.000 Euro ed elencando le prestazioni svolte in favore dell’attore, aggiungendo all’assistenza prestata per i contratti di cui sopra anche alter attività; in particolare viene fatto riferimento alle trattative con l’A.C. Pisa 1909, alla stipula di un contratto con l’(...) S.p.A. e alla pratica di liquidazione del danno assicurato con la compagnia Lloyd’s in seguito all’infortunio del calciatore. Di queste attività, come di quelle menzionate dall'attore, per altro il convenuto non chiede, almeno in questa sede, la retribuzione.

E’ incontestato che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di mandato, sottoscritto tra calciatore professionista ed avvocato.

I soggetti del rapporto contrattuale e il contenuto dello stesso permettono di ricondurre tale mandato ai contratti di assistenza sportiva, sui quali più volte è intervenuta la giurisprudenza di legittimità per specificare entro quali limiti e a quali condizioni ricevono riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano.

La particolarità della materia impone infatti il rispetto delle norme dettate dall’ordinamento sportivo, a prescindere dalla veste ricoperta dall’agente-mandatario. Con la sentenza 18807/2015 la Sez. III Civile della Corte di Cassazione ha sostenuto che l’avvocato che offra la propria assistenza non in qualità di procuratore sportivo, ma di libero professionista, è comunque tenuto all’osservanza del regolamento FIGC, perché l’attività prestata possa spiegare effetti nell’ordinamento federale prima e in quello statale poi.

Linosservanza di tale speciale normativa in subjecta materia comporta la nullità del contratto per “l’inidoneità degli atti compiuti al fine di realizzare un’attività ed interessi non meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.”. La Corte si è espressa con maggiore chiarezza in un precedente del 2004 (sent. n. 3545 del 23/03/2004) laddove ha affermato che le violazioni delle norme dettate dall’ordinamento sportivo si riflettono sulla validità del contratto, incidendo sulla funzionalità del contratto stesso e sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai  contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste, e, come tale inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”.

Il mandato stipulato tra le parti in causa violava le norme federali vigenti all’epoca della sua conclusione in quanto:

  • non sottoscritto sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA (art. 16 del Regolamento);
  • conteneva una clausola di rinnovo tacito (vietata invece dal Regolamento all’art. 16.3);
  • non veniva depositato in FIGC (art. 16 comma 1 e 6).

La giurisprudenza stessa, come del resto la normativa federale, ammettono che mandati a rappresentare calciatori nelle trattative con le società calcistiche siano conferiti ad avvocati, per singoli affari, il che rappresenta del resto una delle funzioni tipiche dell'avvocato nell'attività stragiudiziale.

Il contratto di cui qui si tratta non presenta tuttavia le caratteristiche tipiche dell'opera dell'avvocato come professionista, in quanto non è conferito in vista di un singolo affare o una singola trattativa, ma è generale ed esteso ad una durata di due anni prorogabili tacitamente; prevede inoltre una esclusiva ed una penaleche si dice nel contratto irriducibile giudizialmente - in caso di violazione dell'esclusiva ed anche in caso di contratto concluso personalmente dal calciatore. Prevede inoltre il contratto un compenso non parametrato all'attività svolta, ma costituito da una frazione dei compensi percepiti dal calciatore, modalità questa di determinazione del compenso vietata all' avvocato (art. 13 c.4 l.247/2012).

Il mandato dunque, seppur conferito a un avvocato, non è quello tipico di questo professionista, bensì del procuratore calcistico ed in effetti lo stesso contratto menziona non già l'articolo 2230 cc relativo alla attività delle c.d. professioni liberali, quale quella dell'avvocato, ma genericamente l'articolo 1703 cc, indicando così che si tratta di qualcosa di differente.

Si deve dunque concludere che, come correttamente sostiene la difesa attrice, si tratta di un contratto di procuratore calcistico, di cui inutilmente si tenta di sostenere una diversa natura.

Alla luce delle richiamate sentenze della corte di Cassazione, non si può dunque che rilevare il vizio del contratto.

L'incarico che avrebbe dovuto svolgere il mandatario riguardava negozi destinati necessariamente ad avere rilievo nell'ordinamento della federazione gioco calcio, i quali tuttavia possono stipularsi solo nei modi conformi alla normativa di questa. Come si è già detto lo stesso mandato non è conforme in primis per la carenza della iscrizione all'albo dei procuratori calcistici dell'avvocato convenuto, che avrebbe dovuto scegliere quale delle due professioni esercitare; una scelta alquanto tormentata se, come si evince dai fatti narrati dalle parti, egli stesso si è iscritto, sospeso, cancellato poi reiscritto all'albo. Sta però di fatto che per l'ordinamento federale gli atti che doveva compiere in esecuzione del mandato gli erano in realtà interdetti.

Il contratto è un programma di collaborazione delle parti, che descrive i comportamenti che devono essere tenuti: questo è l'oggetto del contratto, un oggetto che in questo  caso non poteva essere efficacemente realizzato per la carenza di qualità soggettiva e per la non rispondenza al modello federale del contratto stesso.

La federazione prevede dei moduli con contenuti standard per le intese fra procuratori e calciatori, che differiscono da quelle prese fra le parti di questo processo. Si tratta di una tipicità assoluta, che del resto persegue una standardizzazione dei rapporti utile tanto alla protezione delle parti e degli atleti che alla certezza dei rapporti. Viene meno il principio della autonomia privata, che caratterizza l'ordinamento statale, in favore della certezza e tipicità perché non è certo scopo della federazione quello di incentivare la libertà di intrapresa economica.

Dunque non si tratta di contrarietà a norme imperative perché le norme federali non sono statali, tuttavia poiché il mandato avrebbe dovuto essere eseguito con atti giuridici rilevanti anche per l'ordinamento federale, nel momento in cui questo non ammette l'agire del procuratore non iscritto, l'oggetto del contratto perde il requisito della possibilità di cui all'articolo 1346 cc. Si tratta di una impossibilità giuridica conseguente ai limiti posti dall'ordinamento federale all'autonomia delle parti: non vi è una connotazione di riprovevolezza, come invece si ha nel caso di violazione di divieti in senso tecnico derivanti da norme giuridiche, ma resta impossibile compiere i negozi oggetto del mandato, per la particolarità che devono assumere valore nell'ordinamento federale, secondo le intenzioni dei contraenti.

Per la impossibilità dell'oggetto si ha la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cc, invocata da parte attrice.

In tal senso va accolta la domanda di parte attrice, senza che tuttavia possa raccogliersi la domanda di ripetizione dell'indebito, poiché il pagamento dei 5000 euro è negato dal convenuto: la prova spetterebbe a parte attrice e non può essere data, per la previsione di cui all'articolo 2726 codice civile, con testimoni. Non vi è alcuna prova scritta ed in effetti la stessa parte attrice sostiene di aver pagato in contanti e di non possedere pertanto ricevuta.

Le domande subordinate restano assorbite da questa decisione.

Quanto alle spese la nullità deve ritenersi di valore indeterminato, applicandosi lo scaglione dunque minimo fra quelli previsti dal D,M, 55 del 2014 per questi casi.

Le spese di lite vengono liquidate secondo i valori di parametro medi dello scaglione "Da € 26.000,01 A

€ 52.000,00" con scostamento del 0% per la fase di studio della controversia, del 0% per la fase introduttiva del giudizio, del 0% per la fase istruttoria e/o di trattazione, del 0% per la fase decisionale, e quindi in totale € 7254+IVA e CPA e spese forfettarie del 15%

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, respinta o assorbita, in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara la nullità del contratto intervenuto fra le parti il 1 luglio 2013.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00     per spese ed 7.254,00      per compensi d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%

Così come deciso in data   15/09/2019 dal  TRIBUNALE ORDINARIO di Milano

Il Giudice

Dott.  Enrico Consolandi

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