TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 7959/2019 DEL 03/09/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (…)/2017 promossa da:

(...) CALCIO S.P.A. (C.F. 00451780035), con il patrocinio dell’avv. COTA ROBERTO e dell’avv. ZONCA ANDREA (ZNCNDR76M18B019H), elettivamente domiciliato in

NOVARA, VIA PASSALACQUA, 10 presso il difensore avv. COTA ROBERTO

A.C.  (...)  S.P.A.  (C.F.  81003310406),  con  il  patrocinio  dell’avv.  DI  CINTIO CESARE (DCNCSR72L01A794O) e dell’avv. DIONIGI CHRISTIAN (DNGCRS70P06C573X)

ATTORI

contro

COMITATO  OLIMPICO  NAZIONALE  ITALIANO  (C.F.  00993181007),  con  il  patrocinio dell’avv. DURANTE MARCO, elettivamente domiciliato in TORINO, VIA ETTORE DE SONNAZ, 11 presso il difensore

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (C.F. 06637550960), con il patrocinio dell’avv. STINCARDINI RUGGERO, elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA MARTIRI DEI LAGER, 92/A presso il difensore

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (C.F. 05114040586), con il patrocinio dell’avv. GENTILE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY, 38 presso il difensore

 

CONVENUTI

A.S. (...) SPA (C.F. 03294210582) 

 

CONVENUTO CONTUMACE

   

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione, del 14.9.2017 (notificato a tutte le parti del giudizio amministrativo), l’A.C. (...) e (...) Calcio hanno riassunto, avanti il Tribunale di Milano, il giudizio già promosso avanti il Tar di Roma - che, con sentenza del 19 dicembre 2016, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario - chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della delibera di Lega Serie A che il 3.12.2012 aveva disposto in merito al versamento del contributo Europa League a carico dei club e di conseguenza la restituzione delle somme versate in eccedenza.

A sostegno delle domande, le società attrici hanno dedotto: che avevano impugnato la decisione dell’Assemblea Ordinaria dinanzi alla Corte di Giustizia Federale della FIGC contestando il prelievo in parti uguali della provvista Europa League, l’ammontare complessivo del contributo, la distribuzione del contributo in quote disomogenee, la modifica della Statuto Regolamento LNPA senza l’omologa della Federazione e l’esecuzione della delibera in pendenza dell’impugnazione; che, nel detto giudizio, si erano costituiti anche il Chievo Verona, il (...), la LNPA, la Lazio e l’Udinese; che la Corte di Giustizia Federale aveva però respinto le istanze avanzate da (...) e (...) e che le ricorrenti avevano proposto ricorso innanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; che il 24.6.2013 la società U.S. (…) S.p.A. aveva promosso ricorso, sempre avverso la stessa decisione della Corte di Giustizia Federale, rivolgendosi all’Alta Corte di Giustizia sportiva (giudizio nel quale (...) Calcio S.p.A. si era costituita eccependo, esclusivamente, l’incompetenza dell’organo adito); che l’Alta Corte di Giustizia Sportiva aveva rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte Federale di Appello che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di (...) per non aver preventivamente presentato riserva scritta come prescritto dal Regolamento Statuto LNPA; che, successivamente, il Tribunale Nazionale Arbitrato dello Sport (TNAS), nel procedimento instaurato dalle società istanti, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore dell’Alta Corte di Giustizia sportiva ed il procedimento era stato riassunto avanti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva; che il 18 febbraio 2014 l’Alta Corte aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per essersi già pronunciato sulle medesime questioni non potendo quindi esaminare le vicende già dedotte nel precedente giudizio in forza del principio del ne bis in idem; che i club ricorrenti avevano proposto ricorso avanti il Tar Lazio che aveva rinviato ogni decisione alla giurisdizione del Giudice Ordinario, sostenendo di non essere munito della giurisdizione necessaria a decidere la causa.

Premessi tali elementi in fatti, le società attrici hanno dedotto: che non esisteva per l’Alta Corte alcuna preclusione nell’affrontare la questione sottesa al ricorso, atteso che nei giudizi precedentemente affrontati ogni decisione si era arrestata alla risoluzione di questioni di rito e non di merito; che i ricorsi promossi dal (...) Calcio e dal (...), da un lato, e dal (...), dall’altra, pur avendo ad oggetto la medesima delibera, contenevano domande diverse; che, in particolare, (...) e (...) avevano chiesto al TNAS che venisse accertato che il prelievo delle somme dovute a titolo di contributo Europa League venisse effettuato in base ai criteri stabiliti dal d. lgs. N. 9/2008- cosiddetto decreto Melandriovvero secondo la percentuale 40-30-30 e non in parti uguali per ciascuna società, mentre il (...), con ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, aveva chiesto di accertare che il contributo Europa League, già prelevato secondo quanto disposto dalla LNP Serie A (che quindi non veniva contestato, mentre tale contestazione è l’oggetto del ricorso di (...) e (...) S.p.A.) venisse ripartito in parti uguali tra le quattro società qualificate alla competizione (…), (…), (…) e (...) e non in modo differenziato come invece disposto; che il fatto che (...) S.p.A. e (...) S.p.A. abbiano scelto di adire il TNAS per chiedere l’annullamento della pronuncia della CGF non precludeva loro la possibilità di far decidere in ordine alle proprie istanze l’Alta Corte di Giustizia che sul punto non si era pronunciata; che, contrariamente rispetto a quanto affermato dall’Alta Corte, le due società attrici non erano incorse nella decadenza prevista dall’art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, atteso che, nel rispetto del predetto termine avevano adito il TNAS (cfr. art. 2966 c.c.); che la delibera assembleare impugnata era viziata per violazione dell’art.19 comma 2 par. 2 e 3 dello Statuto- Regolamento LNPA e conseguente violazione del principio di equilibrio competitivo e di equa ripartizione delle risorse; che la delibera si poneva, altresì, in contrasto con l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9/2008, ove si stabilisce che, al netto dei prelievi dovuti per i meccanismi di mutualità, la quota delle risorse da distribuire in parti uguali tra tutti i partecipanti alla competizione non può essere inferiore al 40%”.

La LNPA si è costituita eccependo l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza delle domande svolte da parte attrice.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita il 31 gennaio 2018, eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di declaratoria di illegittimità delle pronunce degli organi di giustizia sportiva.

Il CONI si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo all’Ente, il difetto di interesse ad agire delle società attrici e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.

All’udienza del 13.3.2018 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dell’A.S. (...) S.p.A. ed ha concesso i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c..

Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 10.8.2018, ha dichiarato il Fallimento dell’A.C. (...) S.p.A. Quest’ultimo, con istanza di riassunzione del 5.12.2018, ha chiesto che fosse dichiarata l’interruzione del processo e fissata l’udienza per la prosecuzione dello stesso.

Con  decreto  dell’11.12.2019  il  Giudice  ha  dichiarato  l’interruzione  del  processo  e  fissato  per  la precisazione delle conclusioni l’udienza del 6.3.2019.

Alla detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

La delibera del 3 dicembre 2012

Nella stagione sportiva 20112012 la società (...) e la società (...) detenevano il titolo sportivo di Serie A e per l’effetto erano associate alla LNPA ai sensi del proprio StatutoRegolamento ed hanno partecipato al Campionato Nazionale di Serie A dell’epoca nonché, con i propri rappresentanti, alle Assemblee della LNPA esercitando, di volta in volta, il loro diritto di voto. Al termine del Campionato di Serie A 2011/2012, il (...) e il (...) si classificavano, rispettivamente al 19° e 20° posto e, per effetto di quanto previsto dall’art. 49 NOIF/FIGC, retrocedevano nel campionato di Serie B – unitamente all’Unione (…) Spa classificatasi, invece, al 18° posto – con conseguente perdita dell’associazione alla LNPA e acquisto dell’associazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le due attrici hanno partecipato anche nella stagione sportiva 2012/2013 (quella disputata nel Campionato di Serie B) alle Assemblee della LNPA aventi all’ordine del giorno questioni attinenti la stagione sportiva 2011/2012 e, più, in particolare a quella del 3 dicembre 2012 (allegato 2 al fascicolo prodotto dinanzi al TAR da parte attrice) in occasione della quale è stata assunta la delibera – con 15 voti favorevoli su 20 votanti (ovvero la totalità delle società associate 201112 alla LNPA) – di cui all’odg/3 “Criteri di provvista, nonché di assegnazione e di distribuzione del contributo di cui all’art. 19.2,  comma  3,  dello  StatutoRegolamento  della  Lega  (“contributo  Europa  League”)  stagione 2011/2012”. In tale occasione veniva previsto che il c.d. “Contributo Europa League” ammontante ad Euro 7.500.000,00, venisse posto a carico di tutte le società partecipanti alle competizioni relative alla stagione 20112012 in misura paritaria. Contro la suddetta delibera esprimevano voto contrario il (...), il (...), il (…), il (…) e il (…). Il (...) e il (...) presentavano altresìai sensi dell’art. 9, comma 15, dello Statuto Regolamento della LNPA – la riserva scritta di impugnazione.

I procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Con  ricorso  congiunto  proposto  in  data  12  dicembre  2012,  ai  sensi  dell’articolo  9.5  dello StatutoRegolamento della LNPA, il (...) e il (...) hanno impugnato la validità della Delibera dinanzi  alla  Corte  di  Giustizia  Federale  della  Figc  (nel  giudizio  interveniva  anche  il  (...))

deducendo l’invalidità e/o illegittimità della Delibera per lesione dei principi generali della garanzia dell’equilibrio competitivo e dell’equa ripartizione delle risorse audiovisive e, quindi, per violazione del D.Lgs 9/2008 e dello StatutoRegolamento della LNPA in tema di ripartizioni interne delle risorse e, comunque, per illogicità ed eccesso di potere.

La Corte di Giustizia Federale ha respinto il ricorso, con la Decisione di cui ai comunicati ufficiali 204/CGF del 14 marzo 2013 (dispositivo) e 278/CGF del 24 maggio 2013 (motivazione). In particolare la   Corte:   ha   dichiarato   inammissibile   l’intervento/reclamo   del   (...)   per   omissione   della pregiudiziale riserva scritta di impugnazione ex art. 9, comma 15, dello StatutoRegolamento LNPA;

ha affermato che le finalità del Contributo,   a differenza di quanto dedotto da (...) e (...), prescindeva dalla ratio sottostante la distribuzione dei ricavi proveniente dai diritti audiovisivi, rispondendo a fini sportivi ed associativi; ha ritenuto che la delibera non contrastasse con i principi stabiliti dal D.lgs. 9/2008  ed in particolare con quello dell’ “equilibrio competitivo”.

Avverso quest’ultima Decisione sono state promosse due distinte impugnazioni: il (...) ha impugnato la pronuncia de qua dinanzi all’Alta Corte (ricorso 18/2013); mentre il (...) ed il (...) hanno proposto ricorso (prot. n.1209 del 25 giugno 2013) avverso la medesima decisione avanti il TNAS.

Per completezza si osserva che, nel giudizio instaurato dal (...) dinanzi all’Alta Corte, sono state chiamate anche le società odierne attrici. Solo il (...) Calcio si è costituita limitandosi ad eccepire, esclusivamente, l’incompetenza della Corte adita dal (...).

Con decisione del 25.7.2013 (depositata l’8.8.2013), l’Alta Corte, dopo aver affermato la propria competenza a conoscere delle controversie attinenti i criteri di provvista e di ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, ha rigettato il ricorso del (...), confermando l’inammissibilità dell’azione della ricorrente (per non aver presentato, nei termini decadenziali, né la riserva scritta di impugnazione, né tantomeno un’autonoma impugnazione dinnanzi alla CGF).

Con lodo del 30.10.2013, il TNAS, dopo aver rilevato l’identità e l’unitarietà delle azioni promosse dal (...) e dal (...) dinanzi al TNAS medesimo e dal (...) di fronte all’Alta Corte (identità di petitum e di causa petendi) – ha rigettato le domande riconoscenza la competenza dell’Alta Corte (respingendo, altresì, la domanda proposta, in via subordinata dalle società attrice, volta ad ottenere l’autorizzazione alla riassunzione dinanzi all’Autorità indicata competente).

Il (...) ed il (...) hanno poi adito, con ricorso in riassunzione del 19.11.2013, l’Alta Corte riproponendo le domande già avanzate dinnanzi al TNAS. Con decisione n. 7 del 13.3.2014, l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalle odierne attrici atteso il principio del ne bis in idem, essendosi  già pronunciata sulle medesime questioni previamente promosse dal (...). Avverso quest’ultima decisione e le precedenti il (...) e il (...) hanno proposto ricorso dinanzi il TAR del Lazio che, con sentenza n. 2441/2017 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Nel presente giudizio le società attrici hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva, nonché della delibera del 3.12.2012, con condanna alla restituzione delle somme di cui al prelievo operato dalla LNPA.

Improcedibilità delle domande spiegate

È noto che, ai sensi dell'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono  rimesse alla sola cognizione degli organi interni  di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l'ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l'ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

I vizi relativi alla validità e alla legittimità della delibera della LNPA sono stati già delibati dalla Corte di Giustizia Federale e, in ultima istanza dall’Alta Corte. Si è, pertanto, già formato il giudicato sulle questioni che le odierne società attrici pongono ora all’attenzione dell’adito Tribunale.

In primo luogo non può essere revocata in dubbio la competenza dell’Alta Corte atteso che, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto Coni (applicabile ratione temporis), l’integrazione dei criteri statutari di riparto (con riferimento al sistema legislativo dei diritti televisivi e alla norma statutaria-regolamentare relativa al contributi a favore dei partecipanti all’Europa League) rappresentano questioni di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale.

L’Alta Corte, all’epoca dei fatti, costituiva l’ultimo gradi della giustizia sportiva. Una volta impugnata dinanzi all’Alta Corte una decisione federale, il potere di impugnazione della decisione deve ritenersi definitivamente consumato.

Nella causa promossa dal (...)con atto di chiamata in causa anche delle odierne attrici -, pertanto, l’Alta Corte è stata investita della domanda di annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale e della Delibera del 3.12.2012. Anche il (...) ed il (...), pertanto, erano parti del predetto giudizio dinanzi all’Alta Corte e ben avrebbero potuto proporre censure di merito avverso la delibera per cui è causa.

a diverse considerazioni può giungersi sulla base delle difese di parte attrice che invocano: la diversità delle domande proposte dal (...) Calcio e dal (...), da un lato, e dal (...), dall’altra e l’impossibilità di invocare il principio del ne bis in idem; l’assenza di decisioni nel merito; l’istituto della translatio iudicii.

In merito al primo aspetto, mette conto osservare che, una volta richiesto, dinanzi agli organi di giustizia sportiva, l’annullamento di una decisione federale, la parziale diversità delle invocate posizioni sostanziali non rileva al fine dell’individuazione degli elementi identificativi dell’azione proposta. Per delimitare l’azione introdotta, infatti, occorre aver riferimento al fatto che oggetto di impugnativa è la medesima delibera federale e la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale (che sull’impugnativa di detta delibera si era pronunciata). A prescindere dalle diverse ricostruzioni del corretto criterio di riparto proposto dalle tre società, infatti, il petitum era lo stesso (l’annullamento della delibera e della decisione della Corte di Giustizia Federale) e la causa petendi la medesima (vertendosi, infatti, in tema di censura del criterio di riparto dei contributi Europa League). La diversa soluzione prospettata dal (...), da un lato, e dal (...) e dal (...) dall’altro, infatti, non rende diverse le azioni proposte e non preclude l’operatività del principio del ne bis in idem.

Con riferimento alla seconda censurarelativa al fatto che l’Alta Corte non sarebbe entrata nel merito, limitandosi ad una pronuncia in rito – basti osservare che le odierne attrici erano state ritualmente citate nel predetto giudizio e che pertanto, ove si fossero costituite ed avessero sollevate doglianze nel merito (invece di limitarsi ad eccepire l’incompetenza, come nel caso del (...)), avrebbero consentito anche un esame nel merito (cfr. sul punto motivazioni della decisione dell’Alta Corte n. 25/2013).

Infine, con riferimento alla doglianza relativa all’invocata applicabilità della translatio iudiciisi osserva che il principio invocato deve coordinarsi con le regole relative alle condizioni di ammissibilità dell’azione: l’erronea individuazione originaria del Giudice competente (il TNAS) non può, infatti, consentire alle odierne attrici di riassumere, di instaurare nuovamente un giudizio innanzi ad un altro organo (l’Alta Corte) già investito e già pronunciatosi sulla medesima delibera e decisione in via definitiva.

Il potere di impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale si è, infatti, definitivamente consumato, anche per il (...) ed il (...), con la partecipazione, rispettivamente, attiva e contumaciale al giudizio instaurato dal (...) avanti l’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Per tutte le ragioni che precedono, le domande formulate dalle odierne attrici devono essere dichiarate improcedibilità (con la conseguenza che, in ossequio al principio della ragione più liquida, le ulteriori eccezioni e censure sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite).

La domanda, formulata dal CONI, volta ad ottenere la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.

Le spese di lite – nei rapporti tra le part costituite - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

  1. Dichiara improcedibili le domande spiegate dalle società attrici;
  2. Condanna il (...) Calcio S.p.A. e il Fallimento AC (...) S.p.A., in solido, al pagamento, in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del CONI, della FIGC delle spese di lite, che liquida in euro 18.560,00 (per ciascuna delle parti convenute costituite), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 16 agosto 2019 

Il Giudice

dott. Martina Flamini

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